Nell’ambito della conversione in legge del c.d. “Decreto Aiuti-quater”, sono state confermate le seguenti modifiche alla detrazione del 110%:
riduzione al 90% della detrazione per gli interventi in condomini ed edifici con più unità immobiliari distintamente accatastate già a decorrere dal 2023;
detrazione del 110% per gli interventi sulle c.d. “villette” fino al 31.03.2023, se al 30.09.2022 i lavori risultano eseguiti per almeno il 30%;
detrazione nella misura del 90% per gli interventi iniziati dall’01.01.2023 sulle c.d. “villette”, per le spese sostenute fino al 31.12.2023, ai soli proprietari / titolari di un diritto reale di godimento che utilizzano l’immobile come abitazione principale;
possibilità di rateizzare il credito derivante da sconto in fattura /cessione del credito in 10 quote annuali di pari importo (anziché 5 / 4) per i crediti derivanti da opzioni comunicate all’Agenzia entro il 31.10.2022.
È stato inoltre disposto l’aumento da 2 a 3 delle possibili cessioni nell’ambito del settore bancario / assicurativo dei crediti derivanti da sconto in fattura / cessione del credito.
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2023-02-13 08:36:352023-02-13 08:36:35Le modifiche alla detrazione del 110% dopo la conversione del decreto “aiuti-quater”
È disponibile da venerdì 20.01.2023 la procedura per trasmettere la domanda di adesione alla nuova Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione quater”) che dovrà essere inviata entro il 30.04.2023.
L’Agenzia delle Entrate – riscossione ha reso note, sul proprio sito Internet, le modalità di presentazione della domanda per accedere alla c.d. “rottamazione-quater” dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 01.01.2000 – 30.06.2022, fornendo altresì una serie di chiarimenti sotto forma di FAQ.
La domanda può essere presentata soltanto telematicamente accedendo al servizio:
direttamente nell’area pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento e specificando un indirizzo e-mail;
dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.
Entro il 30.06.2023 l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente una comunicazione di accoglimento o di diniego.
L’importo dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione entro i 31.07.2023 o dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni.
Si ricorda, inoltre, che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della nuova previsione:
non potranno essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
non potranno proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda;
sarà ammesso il rilascio del Durc;
il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter (e potranno quindi essere disposti i rimborsi d’imposta senza attivazione della procedura di compensazione) e 48-bis D.P.R. 602/1973 (e potranno così essere effettuati i pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni);
sono sospesi i termini di pagamento derivanti dalle precedenti rateazioni, fino alla scadenza della prima o unica rata (31.07.2023);
sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda.
Qualora la domanda sia accolta, il contribuente riceve via email una comunicazione contenente l’importo complessivo di quanto dovuto con la relativa scadenza di pagamento nonché i bollettini di pagamento precompilati.
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2023-02-09 15:17:572023-02-09 15:17:57Al via le domande per la rottamazione quater
A decorrere dall’01/01/2023 il Legislatore ha previsto l’aumento da 1.000 a € 5.000 della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera.
Il predetto aumento non è applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (cambiavalute) e di conseguenza è applicabile la soglia di € 3.000.
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2023-02-07 08:04:442023-02-07 08:04:44Aumentato dall'01/01/2023 A € 5.000 il limite per i pagamenti in contanti
Le modifiche alla detrazione del 110% dopo la conversione del decreto “aiuti-quater”
Nell’ambito della conversione in legge del c.d. “Decreto Aiuti-quater”, sono state confermate le seguenti modifiche alla detrazione del 110%:
È stato inoltre disposto l’aumento da 2 a 3 delle possibili cessioni nell’ambito del settore bancario / assicurativo dei crediti derivanti da sconto in fattura / cessione del credito.
Al via le domande per la rottamazione quater
È disponibile da venerdì 20.01.2023 la procedura per trasmettere la domanda di adesione alla nuova Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione quater”) che dovrà essere inviata entro il 30.04.2023.
L’Agenzia delle Entrate – riscossione ha reso note, sul proprio sito Internet, le modalità di presentazione della domanda per accedere alla c.d. “rottamazione-quater” dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 01.01.2000 – 30.06.2022, fornendo altresì una serie di chiarimenti sotto forma di FAQ.
La domanda può essere presentata soltanto telematicamente accedendo al servizio:
Entro il 30.06.2023 l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente una comunicazione di accoglimento o di diniego.
L’importo dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione entro i 31.07.2023 o dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni.
Si ricorda, inoltre, che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della nuova previsione:
Qualora la domanda sia accolta, il contribuente riceve via email una comunicazione contenente l’importo complessivo di quanto dovuto con la relativa scadenza di pagamento nonché i bollettini di pagamento precompilati.
Aumentato dall’01/01/2023 A € 5.000 il limite per i pagamenti in contanti
A decorrere dall’01/01/2023 il Legislatore ha previsto l’aumento da 1.000 a € 5.000 della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera.
Il predetto aumento non è applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (cambiavalute) e di conseguenza è applicabile la soglia di € 3.000.