Ordinanza P.A.T. 15 ottobre 2020 PROT. N. 635226/1 – Ulteriore ordinanza in tema di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19

Vi informiamo che il Presidente della P.A.T. ha firmato ieri la nuova ordinanza di adeguamento all’ultimo DPCM delle misure di contrasto COVID.
Con la presente ordinanza viene prorogato sino al 13.11.2020 il termine di validità di:

  •  ordinanza 15.7.2020 n. 411120/0 per quanto riguarda il distanziamento interpersonale e l’adozione e individuazione dei protocolli relativi alle attività economiche;
  • ordinanza 17.7.2020 per quanto riguarda i servizi a buffet, gli impianti a fune, i luoghi di riparo in montagna, la ristorazione e i pubblici esercizi;
  • ordinanza 18.8.2020 n. 50218/1 in tema di attività di ballo nelle discoteche e in luoghi assimilati.

1. MASCHERINA
L’ordinanza conferma le disposizioni di cui all’ultimo DPCM del 13.10 per quanto riguarda la dotazione e l’utilizzo delle mascherine sia in luoghi chiusi che all’aperto.
L’ordinanza conferma altresì quanto previsto nell’Ordinanza del 25.8.2020 n. 516106 sul trasporto pubblico circa l’obbligo per i bambini da 3 a 6 di indossare la mascherina per il tempo del viaggio casa-scuola.

2. MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Adeguandosi alle previsioni nazionali, l’ordinanza, in deroga parziale a quanto previsto dall’ordinanza del 25.8.2020 n. 516106, stabilisce che la capienza massima degli spettatori negli impianti sportivi non possa superare il 15% di quella totale con un limite massimo di 1000 spettatori per gli impianti all’aperto e 200 spettatori per gli impianti al chiuso.

3. FESTE IN LUOGHI AL CHIUSO O CONSEGUENTI A CERIMONIE
Nel rispetto di quanto previsto a livello nazionale l’ordinanza conferma:
– divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto fatta salva la possibilità di organizzare sagre e fiere locali nel rispetto dei protocolli;
– possibilità di organizzare feste conseguenti a cerimonie civili o religiose con la presenza massima di 30 persone.

4. VIAGGI DI ISTRUZIONE, INIZIATIVE DI SCAMBIO E GEMELLAGGIO, VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE PROGRAMMATE DA ISTITUTI SCOLASTICI
Al riguardo l’ordinanza recepisce e conferma le misure adottate nel DPCM 13.10.2020.

5. ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE
In adeguamento a quanto previsto nel DPCM 13.10 l’ordinanza conferma l’obbligo di chiusura alle h. 24.00 delle attività con consumo al tavolo ed alle h. 21.00 in assenza di consumo al tavolo e per le attività di asporto.

Fatture elettroniche: le nuove codifiche / documenti utilizzabili dall’1.10.2020

Con il Provvedimento 20.4.2020, l’Agenzia delle Entrate in considerazione dell’emergenza COVID-19 ha differito il periodo transitorio, aggiornando le Specifiche tecniche e prevedendo che:

  • dall’1.10.2020 sarà possibile (facoltà) emettere fatture elettroniche in base al nuovo tracciato e quindi utilizzando i nuovi codici;
  • dall’1.10 al 31.12.2020 SdI accetterà fatture elettroniche predisposte sia con le nuove che con le vecchie Specifiche tecniche;
  •  dall’1.1.2021 tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte in base alle nuove Specifiche tecniche, con conseguente venir meno della possibilità di utilizzare il “vecchio” tracciato.

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Le Specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, prevedendo, in particolare:

1) Nuovi codici “Tipo documento”;

      •  Integrazioni fatture: reverse charge interno (TD16) / acquisti intraUE (TD18) e integrazione / autofattura acquisti di servizi / beni dall’estero (TD17 E TD19);
      •  regolarizzazione splafonamento (TD21);
      •  estrazione beni da un deposito IVA (TD22) e estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (TD23);
      •  fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72, ossia riferita a cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt / altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione (TD24).
        La fattura va emessa / inviata al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
      • fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. b), DPR n. 633/73, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25). In tal caso la fattura va emessa / inviata al SdI entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni;
      • cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26);
      •  fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa (TD27).
Codice Codice  Tipo documento
TD01  Fattura
TD02  Acconto / Anticipo su fattura
TD03  Acconto / Anticipo su parcella
TD04  Nota di Credito
TD05  Nota di Debito
TD06  Parcella
TD16 NEW Integrazione fattura reverse charge interno
NB: Il nuovo codice TD16 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno (ad esempio, operazioni ex art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/72, ossia, cessioni di oro da investimento / industriale, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione / installazione di impianti / completamento relative ad edifici, ecc.).
TD17 NEW Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall’estero
NB: Il nuovo codice TD17 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di servizi da soggetti non residenti (ad esempio, fornitura di una consulenza ad una società italiana da parte di una società greca).
TD18  NEW Integrazione per acquisto di beni intraUE
NB: Il nuovo codice TD18 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti UE (ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario da una società tedesca).
TD19 NEW Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72
NB: Il nuovo codice TD19 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia.
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 comma 8, D.Lgs. n. 471/97 o art. 46 comma 5, DL n. 331/93).
Il codice “TD20” va utilizzato esclusivamente per le autofatture “da regolarizzazione” emesse dall’acquirente / committente a seguito dell’omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente / prestatore ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.
TD21 NEW  Autofattura per splafonamento
NB: L’esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell’IVA in misura superiore all’ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo codice TD21. A tal fine, come desumibile dalle nuove Specifiche tecniche, qualora sia utilizzato il codice TD21, i dati del cedente / prestatore devono essere gli stessi del cessionario / committente (non vanno indicati i dati del fornitore).
TD22 NEW  Estrazione beni da un deposito IVA
TD23 NEW  Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (tramite mod. F24)
TD24 NEW  Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25 NEW  Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)
TD26 NEW  Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, DPR n. 633/72)
TD27 NEW Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72) / cessioni gratuite senza rivalsa (ex art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72)

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2) un maggior dettaglio dei codici “Natura” dell’operazione.
Con le nuove Specifiche tecniche sono state dettagliate maggiormente la “Natura” delle operazioni:

      •  non soggette IVA (N2);
      • non imponibili (N3);
      • reverse charge (N6);

prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell’operazione (N2.1 e N2.2 / da N3.1 a N3.6 / da N6.1 a N6.9). Si rammenta che la natura dell’operazione va specificata in presenza di un’operazione senza indicazione dell’IVA.
NB: A decorrere dall’1.1.2021 non è più possibile utilizzare il codice generico N2, N3 o N6 (per le fatture semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3).

Codice  Tipologia operazione
N1  Escluse ex art. 15
N2
non soggette
N2.1 Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72
N2.2  Non soggette – altri casi
N3
non imponibili
N3.1  Non imponibili – esportazioni
N3.2  Non imponibili – cessioni IntraUE
N3.3  Non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4  Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5  Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6  Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4  Esenti
N5  Regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6
Inversione contabile
N6.1  Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2  Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3  Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4  Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5  Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6  Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7  Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8  Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9  Inversione contabile – altri casi
N7  IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex artt. 40 commi 3 e 4 e 41 comma 1, lett. b, DL n. 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele radiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f e g, DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72).

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3) nuove codifiche “Tipo ritenuta” al fine di specificarne la “destinazione”, per il contributo INPS (RT03), per Enasarco (RT04), per ENPAM (RT05) o altro contributo previdenziale (RT06).