Onlus e associazioni dilettantistiche – entro il 10/04/2024 le domande per il 5 per mille

Con un comunicato stampa del 06/03/2024, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

  • dal 06/03/2024 al 10/04/2024;
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) possono presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2024.

 

Per quanto riguarda le Onlus, il decreto “Anticipi” ha previsto che anche per l’anno finanziario 2024 queste organizzazioni, iscritte all’Anagrafe delle Onlus, continuino a essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità previste per gli “enti del volontariato”.

 

Resta ferma, quindi, la competenza all’Agenzia ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi. Di conseguenza, per accedere al contributo, le Onlus iscritte alla relativa Anagrafe, non presenti nell’elenco permanente delle

organizzazioni accreditate per il 2024, devono presentare domanda all’Agenzia delle Entrate.

 

Per quanto riguarda le Associazioni sportive dilettantistiche, per l’accreditamento è competente il Coni, che ha stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione. Sono tenute a presentare telematicamente domanda di accreditamento oltre alle associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, quelle che nel 2023 non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti.

 

Procedure operative – Le Onlus che intendono iscriversi devono inviare la richiesta tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario, mentre l’applicativo per l’iscrizione delle Asd è disponibile sul sito del Coni, mediante collegamento con il sito

dell’Agenzia delle Entrate. Il servizio è disponibile anche sul sito dell’Agenzia. La finestra temporale, come già ricordato, è la stessa: da oggi fino al prossimo 10 aprile.

Le organizzazioni non lucrative e le associazioni sportive dilettantistiche potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10 aprile 2024 (purché in possesso dei requisiti alla stessa data), inviando la domanda entro il 30 settembre 2024 e versando un importo pari a 250 euro (con F24 Elide; codice tributo 8115).

 

Il calendario del 5 per mille 2024 – Entro il 20/04/2024 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà gli elenchi provvisori delle Onlus iscritte e il Coni quelli delle Associazioni sportive dilettantistiche. Le correzioni di eventuali errori potranno essere richieste entro il successivo 30 aprile 2024 – dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato in possesso di delega – alla Direzione regionale dell’Agenzia delle

Entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti. Entro il 10 maggio 2024 saranno infine pubblicati gli elenchi definitivi.

 

Scadenze del 5 per mille 2024 per le Onlus

 

Inizio presentazione domanda d’iscrizione 6 marzo 2024
Termine presentazione domanda d’iscrizione 10 aprile 2024
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio entro il 20 aprile 2024

(sito Agenzia entrate)

Richiesta correzione domande entro il 30 aprile 2024
Pubblicazione elenco iscritti definitivo entro il 10 maggio 2024

(sito Agenzia entrate)

Termine regolarizzazione domanda iscrizione 30 settembre 2024

 

Scadenze del 5 per mille 2024 per le Associazioni sportive dilettantistiche

Inizio presentazione domanda d’iscrizione 6 marzo 2024
Termine presentazione domanda d’iscrizione 10 aprile 2024
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio entro il 20 aprile 2024

(sito Coni)

Richiesta correzione domande entro il 30 aprile 2024
Pubblicazione elenco iscritti definitivo entro il 10 maggio 2024                                (sito Coni)
Termine regolarizzazione domanda iscrizione 30 settembre 2024

 

Locazioni brevi – novità dal 2024

La legge di bilancio 2024 ha modificato il regime fiscale delle locazioni brevi, disponendo che:

 

  • in caso di locazione di più di 1 immobile per i quali si è scelto l’assoggettamento alla cedolare secca, l’aliquota applicabile passa dal 21% al 26% per il 2°, 3° e 4° immobile concesso in locazione breve;
  • in relazione agli obblighi in capo agli intermediari che incassano i canoni dei contratti di locazione o intervengono nel loro pagamento, ai fini dell’applicazione della ritenuta (che è rimasta del 21%):

– la ritenuta è operata a titolo d’acconto (e non più d’imposta)

– sono introdotte nuove disposizioni per effettuare l’adempimento per i soggetti non residenti.

 

 

 

 

Locazione breve

 

Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 gg in un anno solare, anche se prevedono la prestazione di servizi accessori “strettamente connessi” (fornitura di biancheria/pulizia dei locali, wi-fi, ecc.), stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa.

Attribuiscono un reddito fondiario (tassato per competenza), ad esclusione dei casi che seguono.

Eventuali intermediari incaricati dell’incasso operano la ritenuta del 21% all’atto del riversamento.

 

 

Contratti assimilati alle locazioni brevi

– contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori “strettamente connessi”, ecc.)

– i contratti conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi (cd. “locazione del comodatario”), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 gg, eventuali servizi accessori “strettamente connessi”, ecc.)

Pur attribuendo un “reddito diverso” (tassazione “per cassa”), ammettono l’opzione per la cedolare.

 

 

B & B

Non si verte nell’ambito di un contratto di locazione ove, oltre alla disponibilità dell’unità immobiliare, sono forniti servizi accessori non “strettamente connessi” (es: prima colazione).

In tal caso il reddito ritratto si qualifica come “reddito diverso” (tassazione “per cassa”).

Esercizio d’impresa Si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per ciascun periodo di imposta (non opera la cedolare secca).
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Nuovi contributi 2024

La novità principale relativa ai contributi è una nuova rivisitazione della normativa a cura della Legge 6/2023.

A questo momento la nuova formulazione ha previsto la rivisitazione della normativa relativa a:

  • Consulenza;
  • Ricerca;
  • Marchio d’eccellenza;
  • Transazione energetica;
  • Introduzione ricercatori;
  • Partecipazione a Fiere.
  • Nuove imprese 

Aiuti Nuova Impresa 2023 In fase di sviluppo: Le domande potranno essere presentate dalle ore 15:00 del 5 marzo 2024.

Si tratta di un incentivo a fondo perduto a favore di neoimprenditori, quali giovani, donne, disoccupati, volto a:

  • sostenere iniziative relative all’avvio di nuove imprese e/o iniziative volte al consolidamento della nuova impresa attraverso investimenti, campagne di comunicazione, formazione e servizi per la loro crescita;
  • favorire gli acquisti di beni e servizi avvenuti sul territorio provinciale, creando così ricadute sul territorio provinciale.

L’incentivo è determinato sulla base di una percentuale (a seconda del punteggio che ottiene il progetto presentato) e con riferimento alle spese ritenute ammissibili:

  • il limite minimo di spesa è di 10.000 euro;
  • il limite massimo di spesa pari a 100.000 euro.

La misura di incentivazione è aumentata del 10% qualora il totale delle spese sostenute abbia la caratteristica di ricaduta territoriale: almeno l’80% del totale della spesa ammessa sono state acquistate presso fornitori con sede operativa in Provincia di Trento. La maggiorazione è riconosciuta a condizione che la stessa venga richiesta in sede di domanda.

Neoimprenditori che:

  • siano proprietari dell’impresa di nuova costituzione e che esercitino, attivamente ed esclusivamente, l’attività di gestione ed organizzazione dell’impresa, nel ruolo di titolare o legale rappresentante o socio, come risultante dal Registro delle Imprese;
  • rientrino in almeno una delle seguenti categorie:
  • essere una donna;
  • essere un giovane di età compresa tra 18 anni e 35 anni;
  • essere in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi.

Requisiti di accesso

Per accedere all’incentivo, a partire dalla data di presentazione della domanda, l’impresa deve:

  • essere detenuta almeno al 51% da uno o più neoimprenditori;
  • aver iniziato l’attività sul territorio provinciale da non più di 18 mesi dal momento della presentazione della domanda, come risultante dal Registro delle Imprese (data costituzione) o aver trasferito/costituito almeno un’unità operativa sul territorio provinciale da non più di 18 mesi o esser costituita mediante rilevamento di attività preesistente o passaggio generazionale da non più di 18 mesi dalla data di presentazione della domanda;
  • essere una micro o piccola impresa;

Aiuti per servizi di consulenza – L.p. 6/2023

La misura agevolativa sostiene i servizi di consulenza, acquistati all’esterno dell’azienda e avviati successivamente alla data di presentazione della domanda. Sono agevolati i servizi di consulenza ricompresi tra le seguenti tipologie:

  • servizi di consulenza in materia di innovazione;
  • servizi di sostegno all’innovazione;
  • servizi di consulenza in materia di tutela dell’ambiente e di energia;
  • servizi di consulenza per la realizzazione di iniziative destinate all’adozione di buone pratiche di prevenzione e riduzione di rifiuti e il conseguimento di standard operativi certificati di maggior tutela ambientale;
  • servizi di consulenza per favorire l’adozione di metodologie e strumenti necessari a misurare e rendicontare le performance di sostenibilità economica, sociale, ambientale, di governance e di maturità digitale delle imprese;
  • servizi di consulenza per indagini di mercato, piani marketing e commercio telematico, finalizzati a rafforzare la presenza sui mercati;
  • servizi di consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese, finalizzati a rafforzare la penetrazione commerciale all’estero attraverso la commercializzazione di beni o servizi;
  • servizi di consulenza per l’introduzione in azienda di strumenti di intelligenza artificiale applicati ai processi produttivi;
  • servizi di consulenza per la definizione di un piano di sicurezza informatica;
  • servizi di consulenza per la valorizzazione della forza lavoro;
  • servizi di consulenza per l’avvio di imprese costituite da neoimprenditori, volti alla definizione di un business sostenibile;
  • servizi di consulenza per le aggregazioni aziendali;
  • servizi di consulenza per intraprendere percorsi di discontinuità rispetto alla situazione precedente.

Per essere ammissibili ad agevolazione i servizi di consulenza non devono:

  • essere continuativi o periodici;
  • riferirsi a costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
  • rientrare tra le competenze del soggetto beneficiario o tra i servizi che egli stesso presta.

Le domande sono esaminate con procedura valutativa.

Nella medesima domanda può essere richiesta l’agevolazione anche per più servizi di consulenza.

La misura di incentivazione è calcolata sulle spese ritenute ammissibili ed è determinata in relazione alla dimensione dell’impresa come segue:

  • piccola impresa: 50% delle spese ritenute ammissibili;
  • media impresa: 40% delle spese ritenute ammissibili;
  • grande impresa, solo per servizi di consulenza in materia di tutela dell’ambiente e di energia: 40% delle spese ritenute ammissibili.

L’incentivo è concesso in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Limite minimo e massimo di spesa

La spesa minima ammessa deve essere maggiore di 40 mila euro. Il limite massimo di spesa ammessa è pari a 100 mila euro.

Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo – L.p. 6/2023

La misura agevolativa sostiene i progetti di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzare successivamente alla data di presentazione della domanda. Sono agevolati i progetti di ricerca e sviluppo, realizzati anche in forma congiunta con altri soggetti, riconducibili alle seguenti attività:

  • ricerca industriale;
  • sviluppo sperimentale.

Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.

La misura agevolativa è suddivisa nelle seguenti sottomisure:

  • progetti di ricerca e sviluppo sperimentale realizzati da parte di piccole, medie, grandi imprese (sottomisura A1);
  • programmi di ricerca e sviluppo sperimentale realizzati da centri di ricerca di imprese (sottomisura A2).

I progetti sono esaminati con procedura valutativa.

L’incentivo è concesso in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Limite minimo e massimo di spesa

Per progetti presentati nell’ambito della sottomisura A1 – Progetti di ricerca e sviluppo sperimentale, la spesa minima ammessa deve essere maggiore di 200 mila euro. Per progetti presentati nell’ambito della sottomisura A2 – Programmi di ricerca e sviluppo dei centri di ricerca, la spesa minima ammessa deve essere maggiore di 1 milione di euro.

Non sono agevolate domande con importo di spesa maggiore a 10 milioni di euro.

Attenzione

Le domande di incentivo relative alla realizzazione di progetti di ricerca con importo di spesa ammessa fino a 200 mila euro devono essere presentate a valere sulle disposizioni per la concessione di aiuti in procedura automatica.

Aiuti per progetti insigniti del marchio di eccellenza – L.p. 6/2023

La misura agevolativa sostiene i progetti di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzare sul territorio della Provincia di Trento, che hanno ottenuto il marchio di eccellenza che ne attesta la qualità da non oltre i 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

Sono agevolati i progetti di ricerca e sviluppo, realizzati anche in forma congiunta con altri soggetti, insigni del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa e appartenenti alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definiti dal Programma pluriennale della ricerca (P.P.R.) di cui all’articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005.

I progetti di ricerca e sviluppo devono essere riconducibili alle seguenti attività:

  • ricerca industriale;
  • sviluppo sperimentale;
  • studi di fattibilità.

Le domande sono esaminate con procedura valutativa.

La misura di incentivazione è pari alla misura di agevolazione riconosciuta dalla Commissione europea per l’iniziativa nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. L’incentivo non può comunque essere maggiore di 2,5 milioni di euro per singolo progetto e soggetto. L’incentivo è concesso in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Limite minimo e massimo di spesa: non sono previsti limiti minimo e massimo di spesa.

Aiuti in materia ambientale – L.p. 6/2023

La misura agevolativa sostiene gli investimenti delle imprese per la transizione energetica, la tutela dell’ambiente, l’economia circolare e l’efficienza energetica, da realizzare sul territorio della Provincia di Trento. La misura agevolativa, realizzata nell’ambito della legge provinciale n. 6/2023 “Interventi a sostegno del sistema economico trentino” , è disciplinata dalle disposizioni specifiche dei singoli interventi relative alla misura agevolativa “Aiuti per investimenti aziendali per la transizione energetica, la tutela dell’ambiente, l’economia circolare e l’efficienza energetica ” e dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi .

Sono agevolate le iniziative di investimento relative a:

  • impianti a biomassa legnosa per processi produttivi (sottomisura C1);
  • impianti di teleriscaldamento (sottomisura C2);
  • impianti di cogenerazione ad alto rendimento per processi produttivi (sottomisura C3);
  • riqualificazione profonda involucro – impianti settore non ricettivo (sottomisura C4);
  • riqualificazione profonda involucro – impianti settore ricettivo (sottomisura C5);
  • impianti di cogenerazione a biogas (sottomisura C6);
  • impianti per l’idrogeno rinnovabile (sottomisura C7);
  • impianti fotovoltaici (sottomisura C8);
  • investimenti per la tutela dell’ambiente (sottomisura C9).

Incentivazione e limiti di spesa: l’incentivo è concesso in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Non sono agevolate domande con importo di spesa superiore a 10 milioni di euro.

Le domande di incentivo relative a investimenti in materia ambientale per l’installazione di:

  • caldaie a biomassa e cogeneratori ad alto rendimento, con importo di spesa ammessa fino a 200 mila euro;
  • pompe di calore, con importo di spesa ammessa fino a 100 mila euro;

devono essere presentate a valere sulle disposizioni per la concessione di aiuti in procedura automatica.

Aiuti per l’introduzione di ricercatori e tecnici di ricerca – L.p. 6/2023

La misura agevolativa sostiene l’introduzione nelle aziende di personale altamente qualificato, messo a disposizione in distacco da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa distaccante che svolge attività di ricerca e sviluppo. L’introduzione in azienda del personale altamente qualificato deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda.

Sono agevolati i costi sostenuti per la messa a disposizione in distacco di personale altamente qualificato. Il personale altamente qualificato deve ricoprire una funzione di nuova creazione all’interno dell’azienda e non deve sostituire altro personale.

Il personale altamente qualificato deve svolgere mansioni riconducibili ad almeno una delle seguenti attività:

  • ricerca fondamentale;
  • ricerca industriale;
  • ricerca sperimentale;
  • innovazione di processo.

Il costo sostenuto e l’attività svolta dal personale altamente qualificato devono risultare dalla convenzione di distacco stipulata tra l’impresa richiedente l’incentivo e l’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o la grande impresa distaccante.

Le domande sono esaminate con procedura valutativa.

La misura di incentivazione è pari al 50% delle spese ritenute ammissibili.

L’incentivo è concesso in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

La spesa minima ammessa deve essere maggiore di 20 mila euro. Il limite massimo di spesa ammessa è pari a 240 mila euro. E’ inoltre prevista una spesa massima annua ammissibile pari a 80 mila euro per persona a tempo pieno e comunque per un periodo massimo di messa a disposizione in distacco del personale altamente qualificato, pari a 36 mesi.

Aiuti per l’internazionalizzazione del sistema economico – L.p. 6/2023

La misura agevolativa sostiene le partecipazioni di imprese a fiere internazionali da avviare successivamente alla data di presentazione della domanda.

Sono agevolate le spese sostenute per la partecipazione a fiere internazionali relative a:

  • locazione dello stand;
  • installazione dello stand;
  • gestione dello stand.

La fiera internazionale, per essere ammessa ad agevolazione, deve essere ricompresa nel calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali dell’Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI).

Le domande sono esaminate con procedura valutativa.

Nella medesima domanda può essere richiesta l’agevolazione anche per più partecipazioni a fiere internazionali.

La misura di incentivazione è calcolata sulle spese ritenute ammissibili ed è determinata in relazione alla dimensione dell’impresa come segue:

  • piccola impresa: 50% delle spese ritenute ammissibili;
  • media impresa: 40% delle spese ritenute ammissibili.

L’incentivo è concesso in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. La spesa minima ammessa deve essere maggiore di 40 mila euro. Il limite massimo di spesa ammessa è pari a 150 mila euro.

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Le novità (numerose) del C.D. “Decreto blocca crediti” dopo la conversione in legge

In sede di conversione c.d. “Decreto blocca crediti”, sono state apportate molteplici e rilevanti modifiche riguardanti la detrazione del 110% e la cessione dei crediti relativi alle opzioni per sconto in fattura / cessione del credito derivanti dalle detrazioni per gli interventi edilizi / di risparmio energetico di cui agli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020, rispetto a quanto originariamente previsto.

 

NB: Le nuove disposizioni trovano applicazione dal 12.4.2023.

 

DETRAZIONE 110% PER UNIFAMILIARI FINO AL 30.09.2023

La detrazione del 110% per gli interventi effettuati sulle unità immobiliari unifamiliari può essere fruita per le spese sostenute fino al 30.9.2023, anzichè fino al 31.3.2023 come precedentemente previsto.

 

NB: Resta fermo che tale possibilità è subordinata al fatto che al 30.9.2022 i lavori siano risultati eseguiti per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

 

STOP ACQUISIZIONE CREDITI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le Pubbliche Amministrazioni, non possono acquisire i crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito.

 

CREDITI “CONVERTIBILI” IN BUONI DEL TESORO

E’ stata introdotta la possibilità, soltanto per banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione, di utilizzare i crediti acquisiti per sottoscrivere emissioni di Buoni del tesoro con scadenza non inferiore a 10 anni, nel caso in cui detti crediti non possano essere utilizzati in compensazione per esaurimento della “capienza fiscale”.

Tale possibilità è applicabile con riferimento ai crediti sorti a seguito di spese agevolate sostenute fino al 31.12.2022 e nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti d’imposta sorti a fronte di spese di cui al citato art. 119 (da detrazione del 110%), già utilizzati in compensazione nel mod. F24.

In particolare, è richiesto il possesso della seguente documentazione:

  • Titolo edilizio abilitativo per l’esecuzione degli interventi;
  • Notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’ASL / dichiarazione sostitutiva di atto di notorio;
  • Visura catastale ante e operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi. In caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • Fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle stesse;
  • Asseverazione previste dalla normativa di riferimento, per i requisiti tecnici degli interventi e congruità delle spese, con i relativi allegati, nonché le ricevute di presentazione e deposito;
  • Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di riparazione delle spese tra i condomini;
  • Per gli interventi di efficienza energetica la documentazione richiesta all’art. 6, comma 1, lett. a) e c);
  • Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un professionista abilitato / responsabile fiscale CAF imprese;
  • Attestazione di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio;

NB: la richiesta di tale attestazione è prevista, non solo per i “soggetti obbligati di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 231/2007 che intervengono nelle cessioni” ma per il “soggetto che è controparte nella cessione”. A tal fine è inoltre disposto che se tale soggetto è una società quotata / società appartenente al gruppo di una società quotata non rientrante tra i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio, l’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela va rilasciata da una società di revisione;

  • Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal DM n. 329/2020 che ha modificato il DM n. 58/2017, “Sisma Bonus – Linee guida per la

classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”;

  • Contratto di appalto sottoscritto tra soggetto che ha realizzato i lavori e il committente. 

É confermato che per i soggetti che acquistano i crediti d’imposta da una banca / società

appartenente ad un gruppo bancario, è sufficiente acquisire un’attestazione con la quale la cedente dichiara di essere in possesso della predetta documentazione.

NB: Il mancato possesso della citata documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo / colpa grave del cessionario. Quest’ultimo può infatti fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

 

STOP OPZIONE PER SCONTO IN FATTURA / CESSIONE DEL CREDITO

E’ confermato che non è più possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito a decorrere dal 17.2.2023.

L’impossibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito riguarda tutti gli interventi, sia quelli con detrazione del 110% – 90% che quelli con le detrazioni “ordinarie”.

 

NB: Il divieto in esame riguarda l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura / prima cessione del credito da comunicare all’Agenzia delle Entrate con l’apposita Comunicazione.

La disposizione in esame non riguarda i crediti che risultano già nella Piattaforma e pertanto

i crediti già risultanti in capo ai fornitori / cessionari possono continuare ad essere

ceduti nel rispetto delle limitazioni vigenti.

 

FATTISPECIE PER LE QUALI È ANCORA POSSIBILE ESERCITARE L’OPZIONE

  • Il predetto “blocco” delle opzioni non trova applicazione per le spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione del 75%);
  • il “blocco” delle opzioni previsto dal citato comma 1 non trova applicazione al ricorrere delle seguenti fattispecie, in essere al 16.2.2023.

 

       INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 119 (CON DETRAZIONE DEL 110% – 90%)

  1. Interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, per i quali al 16.2.2023 risulti presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  1. Interventi effettuati dai condomini, per i quali al 16.2.2023 risulti adottata la delibera

         assembleare di approvazione dei lavori e presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

  1. Interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 16.2.2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;

 

       INTERVENTI CON DETRAZIONI “ORDINARIE”

  1. Interventi ad esempio, recupero edilizio, TUIR e interventi di efficienza energetica per i quali al 16.2.2023:
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
  • siano già iniziati i lavori, se non è richiesto il titolo abilitativo.
  1. In caso di acquisto di unità immobiliari dall’impresa che ha ristrutturato l’edificio e acquisto di immobili rientranti nel c.d. “sisma bonus acquisti”.

 

In sede di conversione con il nuovo comma 3-quater sono stati inclusi tra i casi di esonero dal

blocco dell’esercizio delle opzioni in esame anche gli interventi effettuati su:

immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dall’1.4.2009, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 15.9.2022 nelle Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Al ricorrere delle fattispecie sopra elencate, pertanto, il beneficiario della detrazione ha ancora la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito.

 

IACP / ONLUS / ODV / APS

L’esonero dal blocco dell’esercizio delle opzioni in esame opera anche con riferimento alle opzioni esercitate da IACP, ONLUS / Odv e APS e Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

 

RIPARTIZIONE IN 10 RATE ANNUALI

Per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2022 per interventi con detrazione del 110%, il contribuente che utilizza direttamente la detrazione spettante nel mod. 730 / REDDITI può scegliere di rateizzare la detrazione in 10 rate annuali, anzichè in 4 come ordinariamente previsto. Tale facoltà è prevista per interventi che riguardano il 110%, superamento ed eliminazione barriere architettoniche con detrazione 75% – Sisma bonus e Sisma bonus acquisti.

 

DATA VARIANTE CILA IRRILEVANTE PER IL RISPETTO DEI TERMINI

Per la verifica del rispetto dei termini fissati delle predette norme, va fatto riferimento alla CILA originariamente presentata / data dell’assemblea di approvazione dei lavori condominiali originariamente previsti anche nel caso in cui, successivamente sia stato presentato un progetto in variante alla CILA originaria / sia stata fatta una nuova assemblea per l’approvazione della variante al progetto originario.

 

CONGRUITÀ SPESE NON NECESSARIA PER VISTO DI CONFORMITÀ

Per fruire della detrazione del 110% e in tutti i casi di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito è richiesta, oltre al visto di conformità, l’asseverazione attestante la congruità delle spese sostenute.

Per poter detrarre la spesa relativa al rilascio del visto di conformità normativamente richiesto per la detrazione del 110% e in tutti i casi di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito, non è necessario che la stessa sia ricompresa nel computo metrico e nell’attestazione di congruità delle spese sostenute.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA C.D. “REMISSIONE IN BONIS”

In merito alla possibilità di sanare la tardiva presentazione dell’asseverazione relativa agli interventi per la riduzione del rischio sismico con la c.d. “remissione in bonis”, è possibile ricorrere a tale istituto se la tardiva presentazione è effettuata entro “la prima dichiarazione utile”.

 

ATTESTAZIONE SOA IMPRESA APPALTATRICE / SUBAPPALTATRICE PER 110%

Per poter:

  • fruire della detrazione del 110% – 90%;
  • optare per lo sconto in fattura / cessione del credito;

a seguito di interventi di importo superiore a € 516.000 è necessario che l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici alle quali è affidata l’esecuzione dei lavori siano in possesso della qualificazione, ossia della c.d. “attestazione SOA”.

E’ precisato che:

  • per i contratti di appalto / subappalto stipulati tra il 21.5.2022 e il 31.12.2022, è richiesto che entro l’1.1.2023 l’impresa appaltatrice / subappaltatrice sia in possesso dell’attestazione SOA oppure della documentazione attestante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per l’ottenimento della stessa;
  • per la verifica dell’importo dei lavori (superiore o meno a € 516.000) va considerato singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto.

 

COMUNICAZIONE PRIMA CESSIONE DEL CREDITO

In sede di conversione è stata inserita la possibilità di presentare tardivamente (dopo il 31.3.2023) all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione di opzione per la prima cessione del credito, ricorrendo alla c.d. “remissione in bonis” anche nel caso in cui il contratto di cessione tra le parti non sia stato concluso alla data del 31.3.2023.

 

NB: Tale possibilità è circoscritta ad un ambito ristretto dei possibili casi di opzione in quanto la stessa è applicabile esclusivamente al caso in cui:

  • il soggetto titolare della detrazione opta per la cessione del corrispondente credito;

e

  • la cessione del credito è effettuata a favore di una banca / intermediario finanziario / società appartenente ad un gruppo bancario / impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.

Conversione in Legge del dl n. 221/2021 di proroga dello stato di emergenza: novità e conferme

Il 19 febbraio 2022 è entrata in vigore la Legge n. 11 del 18 febbraio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022, di conversione, con modificazioni, del DL n. 221/2021 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”

Di seguito si indicano le modifiche (e le conferme) di potenziale interesse per i datori di lavoro previste in sede di conversione.

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA

Viene confermata la proroga fino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza e i termini ad esso collegati. In particolare, si segnala che:

  • il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77, è confermato fino al 31 marzo 2022;
  • i congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti previsti dall’art. 9 del DL n. 146/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 215/2021, si applicano fino al 31 marzo 2022.


OBBLIGO VACCINALE PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO

 Quanto all’impiego dei green pass sui luoghi di lavoro, uffici giudiziari e nel settore privato, in sede di conversione viene confermata la proroga fino al 31 marzo 2022 dell’obbligo per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato di possedere ed esibire, su richiesta, il green pass base ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

LAVORATORI FRAGILI

 Il DL n. 221/2021 aveva disposto la proroga del diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili “non oltre il 28 febbraio 2022”.

NB In sede di conversione tale termine viene prorogato al 31 marzo 2022.

Pertanto, fino al 31 marzo 2022 i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di fragilità svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’assegnazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

NB Un’ulteriore novità riguarda l’applicazione, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, della disposizione che equipara al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal lavoro del lavoratore fragile che non può rendere la prestazione lavorativa in modalità agile (di cui al comma 2 dell’articolo 26 del DL n. 18/2020, cd. Decreto Cura Italia).

QUARANTENA E AUTO SORVEGLIANZA

 Viene confermata l’applicazione del regime di auto sorveglianza e non di quarantena precauzionale – per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo. L’auto sorveglianza si applica anche in tutti i casi di guarigione successiva al completamento del ciclo primario oppure successiva alla dose di richiamo.

La cessazione della quarantena precauzionale consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo, determina la cessazione dell’isolamento o della quarantena.

DEFINIZIONE DI “GREEN PASS BASE” E “GREEN PASS RAFFORZATO”

 La Legge n. 11/2022 fornisce le seguenti definizioni di:

  • green pass base: una delle certificazioni (di vaccinazione, guarigione o test antigenico) di cui al comma 2, art. 9 del DL n. 52/2021;
  • green pass rafforzato: certificazione rilasciata per

– avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;

– avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

– avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.

SERVIZI E ATTIVITÀ PER I QUALI È SUFFICIENTE IL GREEN PASS BASE

 Fino al 31 marzo 2022, su tutto il territorio nazionale, è sufficiente il possesso del green pass base per accedere ai seguenti servizi e attività:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati.


SERVIZI E ATTIVITÀ PER I QUALI È NECESSARIO IL GREEN PASS RAFFORZATO

La Legge n. 11/2022, nell’aggiungere il nuovo articolo 9-bis.1 al DL n. 52/2021, introduce il seguente elenco di attività e di servizi per i quali è necessario il possesso del green pass rafforzato:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • alberghi e altre strutture ricettive, inclusi i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi, anche se riservati ai clienti che vi alloggiano;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione, nel pubblico, a cerimonie

Si rammenta che le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e a coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale.

FESTE POPOLARI ED EVENTI SPORTIVI

 Feste popolari e manifestazioni culturali all’aperto

La Legge n. 11/2022 consente, in zona bianca, feste popolari e manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al DL n. 42/2004. Gli organizzatori dovranno produrre all’autorità competente ad autorizzare l’evento la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 ai fini dell’inoltro alla Commissione di cui all’articolo 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto n. 773/1931.

Eventi sportivi

In zona bianca, il limite di capienza consentita per l’accesso agli eventi e alle competizioni sportivi viene elevato al 75% all’aperto e al 60% al chiuso.

SPOSTAMENTI E TRASPORTI

Misure relative agli spostamenti

La Legge n. 11/2022 stabilisce che, su tutto il territorio nazionale non si applicano i limiti di orari agli spostamenti di cui all’articolo 2 del DL n. 52/2021, convertito in Legge n. 87/2021.

Trasporto

Viene confermata la previsione DL n. 221/2021 che stabilisce:

  • dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di possedere ed esibire il green pass rafforzato per accedere ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 dell’articolo 9-quater del DL n. 52/2021 e per il loro utilizzo;

Ordinanza P.A.T. 15 ottobre 2020 PROT. N. 635226/1 – Ulteriore ordinanza in tema di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19

Vi informiamo che il Presidente della P.A.T. ha firmato ieri la nuova ordinanza di adeguamento all’ultimo DPCM delle misure di contrasto COVID.
Con la presente ordinanza viene prorogato sino al 13.11.2020 il termine di validità di:

  •  ordinanza 15.7.2020 n. 411120/0 per quanto riguarda il distanziamento interpersonale e l’adozione e individuazione dei protocolli relativi alle attività economiche;
  • ordinanza 17.7.2020 per quanto riguarda i servizi a buffet, gli impianti a fune, i luoghi di riparo in montagna, la ristorazione e i pubblici esercizi;
  • ordinanza 18.8.2020 n. 50218/1 in tema di attività di ballo nelle discoteche e in luoghi assimilati.

1. MASCHERINA
L’ordinanza conferma le disposizioni di cui all’ultimo DPCM del 13.10 per quanto riguarda la dotazione e l’utilizzo delle mascherine sia in luoghi chiusi che all’aperto.
L’ordinanza conferma altresì quanto previsto nell’Ordinanza del 25.8.2020 n. 516106 sul trasporto pubblico circa l’obbligo per i bambini da 3 a 6 di indossare la mascherina per il tempo del viaggio casa-scuola.

2. MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Adeguandosi alle previsioni nazionali, l’ordinanza, in deroga parziale a quanto previsto dall’ordinanza del 25.8.2020 n. 516106, stabilisce che la capienza massima degli spettatori negli impianti sportivi non possa superare il 15% di quella totale con un limite massimo di 1000 spettatori per gli impianti all’aperto e 200 spettatori per gli impianti al chiuso.

3. FESTE IN LUOGHI AL CHIUSO O CONSEGUENTI A CERIMONIE
Nel rispetto di quanto previsto a livello nazionale l’ordinanza conferma:
– divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto fatta salva la possibilità di organizzare sagre e fiere locali nel rispetto dei protocolli;
– possibilità di organizzare feste conseguenti a cerimonie civili o religiose con la presenza massima di 30 persone.

4. VIAGGI DI ISTRUZIONE, INIZIATIVE DI SCAMBIO E GEMELLAGGIO, VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE PROGRAMMATE DA ISTITUTI SCOLASTICI
Al riguardo l’ordinanza recepisce e conferma le misure adottate nel DPCM 13.10.2020.

5. ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE
In adeguamento a quanto previsto nel DPCM 13.10 l’ordinanza conferma l’obbligo di chiusura alle h. 24.00 delle attività con consumo al tavolo ed alle h. 21.00 in assenza di consumo al tavolo e per le attività di asporto.