Conversione in Legge del dl n. 221/2021 di proroga dello stato di emergenza: novità e conferme

Il 19 febbraio 2022 è entrata in vigore la Legge n. 11 del 18 febbraio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022, di conversione, con modificazioni, del DL n. 221/2021 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”

Di seguito si indicano le modifiche (e le conferme) di potenziale interesse per i datori di lavoro previste in sede di conversione.

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA

Viene confermata la proroga fino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza e i termini ad esso collegati. In particolare, si segnala che:

  • il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77, è confermato fino al 31 marzo 2022;
  • i congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti previsti dall’art. 9 del DL n. 146/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 215/2021, si applicano fino al 31 marzo 2022.


OBBLIGO VACCINALE PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO

 Quanto all’impiego dei green pass sui luoghi di lavoro, uffici giudiziari e nel settore privato, in sede di conversione viene confermata la proroga fino al 31 marzo 2022 dell’obbligo per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato di possedere ed esibire, su richiesta, il green pass base ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

LAVORATORI FRAGILI

 Il DL n. 221/2021 aveva disposto la proroga del diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili “non oltre il 28 febbraio 2022”.

NB In sede di conversione tale termine viene prorogato al 31 marzo 2022.

Pertanto, fino al 31 marzo 2022 i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di fragilità svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’assegnazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

NB Un’ulteriore novità riguarda l’applicazione, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, della disposizione che equipara al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal lavoro del lavoratore fragile che non può rendere la prestazione lavorativa in modalità agile (di cui al comma 2 dell’articolo 26 del DL n. 18/2020, cd. Decreto Cura Italia).

QUARANTENA E AUTO SORVEGLIANZA

 Viene confermata l’applicazione del regime di auto sorveglianza e non di quarantena precauzionale – per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo. L’auto sorveglianza si applica anche in tutti i casi di guarigione successiva al completamento del ciclo primario oppure successiva alla dose di richiamo.

La cessazione della quarantena precauzionale consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo, determina la cessazione dell’isolamento o della quarantena.

DEFINIZIONE DI “GREEN PASS BASE” E “GREEN PASS RAFFORZATO”

 La Legge n. 11/2022 fornisce le seguenti definizioni di:

  • green pass base: una delle certificazioni (di vaccinazione, guarigione o test antigenico) di cui al comma 2, art. 9 del DL n. 52/2021;
  • green pass rafforzato: certificazione rilasciata per

– avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;

– avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

– avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.

SERVIZI E ATTIVITÀ PER I QUALI È SUFFICIENTE IL GREEN PASS BASE

 Fino al 31 marzo 2022, su tutto il territorio nazionale, è sufficiente il possesso del green pass base per accedere ai seguenti servizi e attività:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati.


SERVIZI E ATTIVITÀ PER I QUALI È NECESSARIO IL GREEN PASS RAFFORZATO

La Legge n. 11/2022, nell’aggiungere il nuovo articolo 9-bis.1 al DL n. 52/2021, introduce il seguente elenco di attività e di servizi per i quali è necessario il possesso del green pass rafforzato:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • alberghi e altre strutture ricettive, inclusi i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi, anche se riservati ai clienti che vi alloggiano;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione, nel pubblico, a cerimonie

Si rammenta che le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e a coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale.

FESTE POPOLARI ED EVENTI SPORTIVI

 Feste popolari e manifestazioni culturali all’aperto

La Legge n. 11/2022 consente, in zona bianca, feste popolari e manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al DL n. 42/2004. Gli organizzatori dovranno produrre all’autorità competente ad autorizzare l’evento la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 ai fini dell’inoltro alla Commissione di cui all’articolo 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto n. 773/1931.

Eventi sportivi

In zona bianca, il limite di capienza consentita per l’accesso agli eventi e alle competizioni sportivi viene elevato al 75% all’aperto e al 60% al chiuso.

SPOSTAMENTI E TRASPORTI

Misure relative agli spostamenti

La Legge n. 11/2022 stabilisce che, su tutto il territorio nazionale non si applicano i limiti di orari agli spostamenti di cui all’articolo 2 del DL n. 52/2021, convertito in Legge n. 87/2021.

Trasporto

Viene confermata la previsione DL n. 221/2021 che stabilisce:

  • dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di possedere ed esibire il green pass rafforzato per accedere ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 dell’articolo 9-quater del DL n. 52/2021 e per il loro utilizzo;