Flat Tax incrementale

Per l’anno 2023 è previsto un regime agevolato riservato a imprese individuali e professio­nisti in base al quale una quota di reddito d’impresa/lavoro autonomo è tassata con imposta sostitutiva del 15%.

 

SOGGETTI INTERESSATI

Il regime interessa i contribuenti persone fisiche:

  • che svolgono attività d’impresa, ossia gli imprenditori individuali;
  • che esercitano arti e professioni, in forma individuale;
  • gli imprenditori agricoli che non applicano il regime forfetario.

 

INDIVIDUAZIONE DEL REDDITO A FLAT TAX

La quota di reddito soggetto a flat tax è quella calcolata sull’incremento di reddito dell’anno 2023 rispetto al reddito più elevato del triennio 2020-2021-2022, incremento che viene de­curtato di un importo pari al 5% del reddito più elevato del triennio (franchigia).

La quota di reddito agevolata del 15% si applica su un importo massimo di € 40.000.

L’agevolazione spetta anche per chi ha iniziato l’attività nel 2020 e 2021 mentre non spetta per chi l’ha iniziata nel 2022 in quanto è richiesto che l’attività sia svolta per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento.

 

IMPRESA FAMILIARE

La flat tax incrementale è riconosciuta anche al titolare dell’impresa familiare in quan­to è un’impresa individuale. Il red­dito quindi è soggetto a imposizione sostitutiva in capo al titolare limitatamente alla percentuale a lui attribuita.

 

ACCONTI 2024

Nella determinazione degli acconti IRPEF e addizionali per il 2024 si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la flat tax incre­mentale.

 

VALUITAZIONI PER IL 2023

Per aumentare la quota di reddito soggetta a flat tax è necessario incrementare ulteriormente il reddito 2023.

Fermo restando la possibilità di incremento del reddito per scelte aziendali, è altresì possibile conseguire un maggior reddito:

  • per i professionisti e le imprese in semplificata con regime di cassa pura posticipando i pa­gamenti di fine 2023 al 2024 e anticipando gli incassi in modo che concorrano al reddito 2023;
  • per le imprese in contabilità semplificata per registrazione effettuando la registrazione degli acquisti di fine 2023 nel 2024 in modo che tali costi siano rinviati al 2024.

 

Per le imprese in contabilità ordinaria, l’applicazione del criterio di competenza non consen­te di modificare il reddito 2023.

Al via le domande per la rottamazione quater

È disponibile da venerdì 20.01.2023 la procedura per trasmettere la domanda di adesione alla nuova Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione quater”) che dovrà essere inviata entro il 30.04.2023.

L’Agenzia delle Entrate – riscossione ha reso note, sul proprio sito Internet, le modalità di presentazione della domanda per accedere alla c.d. “rottamazione-quater” dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 01.01.2000 – 30.06.2022, fornendo altresì una serie di chiarimenti sotto forma di FAQ.

La domanda può essere presentata soltanto telematicamente accedendo al servizio:

  •  direttamente nell’area pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento e specificando un indirizzo e-mail;
  •  dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

Entro il 30.06.2023 l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente una comunicazione di accoglimento o di diniego.

L’importo dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione entro i 31.07.2023 o dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni.

Si ricorda, inoltre, che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della nuova previsione:

  • non potranno essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non potranno proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda;
  • sarà ammesso il rilascio del Durc;
  • il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter (e potranno quindi essere disposti i rimborsi d’imposta senza attivazione della procedura di compensazione) e 48-bis D.P.R. 602/1973 (e potranno così essere effettuati i pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni);
  • sono sospesi i termini di pagamento derivanti dalle precedenti rateazioni, fino alla scadenza della prima o unica rata (31.07.2023);
  •  sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda.

Qualora la domanda sia accolta, il contribuente riceve via email una comunicazione contenente l’importo complessivo di quanto dovuto con la relativa scadenza di pagamento nonché i bollettini di pagamento precompilati.

Bonus prima casa under 36

L’agevolazione “prima casa – under 36” è stata prorogata per compravendite e mutui stipulati fino al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 74 legge 197/2022). Il beneficio consiste:

  1. Nel caso di compravendita non imponibile a Iva, nell’esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale;
  2. Nel caso di compravendita imponibile a Iva, nella concessione di un credito d’imposta in misura pari all’Iva versata (oltre che nell’esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale, dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie);
  3. Nel caso di mutuo, nell’esenzione dall’imposta sostitutiva.

Detto credito d’imposta può essere utilizzato:

  • In diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • In diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
  • In considerazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Del beneficio in parola possono avvalersi gli acquirenti / mutuatari che:

  1. Non abbiano ancora compiuto il 36° anno di età nell’anno in cui è stipulato il contratto (quindi, nel 2023, i nati dal 1° gennaio 1988 in avanti);
  2. Abbiano un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40.000 euro annui:

Nel caso di una pluralità di acquirenti / mutuatari i presupposti per l’avvalimento dell’agevolazione devono riguardare a ciascun soggetto e quindi l’agevolazione si applica solo a chi abbia i requisiti richiesti; a chi non abbia i requisiti, si applicano le imposte ordinarie (calcolate in base al valore imponibile riferibile a ciascun acquirente / mutuatario).

L’Isee deve essere in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, deve essere richiesto mediante la presentazione della relativa dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) in data anteriore o contestuale al contratto.

L’Isee è quello “ordinario” (cioè riferito al reddito complessivo familiare al 31 dicembre del secondo anno antecedente);

La legge non impone particolari prescrizioni documentali per l’avvalimento dell’agevolazione.

Pertanto, è sufficiente che il contribuente dichiari nel contratto che intende avvalersene, attestando di avere un valore Isee non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla.

Pubblicato in Gazzetta il Decreto Aiuti. Le novità fiscali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022 il D.L. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”). Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle principali novità fiscali.

Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese non gasivore per l’acquisto di gas, fissato nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.
Allo stesso modo, il contributo per le imprese gasivore è portato al 25 per cento e quello per l’acquisto di energia (imprese non energivore) è rideterminato nella misura del 15%.

Credito d’imposta per gli autotrasportatori
Alle imprese esercenti attività di trasporto è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.

Estensione al primo trimestre 2022 del contributo a favore delle imprese gasivore
Alle imprese gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Superbonus: proroga per le unifamiliari
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno prima previsto) siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

Detrazioni edilizie e quarta cessione del credito
A seguito delle modifiche recentemente introdotte dal D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia), è stata introdotta la possibilità, per le banche, di effettuare un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei propri correntisti, senza facoltà di ulteriore cessione.
La disposizione viene nuovamente rivista prevedendo quanto segue: “alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina
Viene prevista l’istituzione di un fondo per il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

  1. hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
  2. hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
  3. hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse.

Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0
Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con “prenotazione”) la misura del credito d’imposta è elevata al 50 per cento.

Credito d’imposta formazione 4.0
Le aliquote del credito d’imposta “formazione 4.0” del 50 per cento e del 40 per cento sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dal 18.05.2022 e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto ministeriale.

Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica
Per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all’articolo 18 L. 220/2016 (“Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica”) è riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
Ai lavoratori dipendenti:

  • di cui all’articolo 1, comma 121, L. 234/2021, ovvero la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro (maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima);
  • che non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo articolo 32;
  • e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero contributivo di cui al richiamato comma 121 per almeno una mensilità.

È riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18.

Indennità una tantum per pensionati
In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione:

  • con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
  • e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.

L’Inps corrisponde d’ufficio, con la mensilità di luglio 2022, un’indennità una tantum pari a 200,00 euro.

Indennità una tantum per altre categorie di soggetti
L’indennità di 200 euro è riconosciuta anche:

  • a coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 D.Lgs. 22/2015 (Naspi e DIS-COLL);
  • a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
  • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data del 18.05.2022, iscritti alla Gestione separata e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda);
  • ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9, D.L. 41/2021 (indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport);
  • ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, a condizione che il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda);
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda);
  • ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 cod. civ. (indennità erogata a domanda). Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata;
  • agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata.

Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza l’indennità di 200 euro è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31, precedentemente richiamato.

Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi
Viene istituito un fondo per il riconoscimento di un’indennità a favore di lavoratori autonomi e professionisti che non abbiano fruito delle indennità di cui ai precedenti articoli, e che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito dall’apposito decreto che sarà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 50/2022.

nuovi requisiti per la detrazione delle spese in dichiarazione dei redditi

La detrazione delle spese, ad esempio quelle mediche sostenute nell’anno in corso (2020) mediante sistemi di pagamento elettronici diventa più complesso e macchinoso.
Il contribuente avente intenzione di detrarre qualsivoglia spesa dovrà esibire non più solo fatture o scontrini e ricevute, bensì dovrà presentare anche il bonifico di pagamento.

Di seguito è riportato un elenco di spese detraibili che richiedono pagamenti tracciabili.


PAGAMENTI TRACCIATI

Spese con detrazione del 19% tra cui:
– Visite mediche specialistiche;
– spese per i mezzi e sussidi tecnici per disabili;
– mantenimento del cane guida per non vedenti;
– strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informativi per Dsa;
– interessi passivi;
– compensi a mediatori immobiliari;
– spese veterinarie;
– servizi di interpretariato per sordi;
– spese funebri;
– spese per istruzione universitaria;
– spese per scuole dell’infanzia e secondaria;
– spese di istruzione musicale;
– assicurazioni per eventi calamitosi su immobili abitativi;
– assicurazioni infortuni e rischio morte/invalidità permanente e non autosufficienza;
– erogazioni liberali a favore di:
,,,,,,* società ed associazioni sportive dilettantistiche;
,,,,,,* istituti scolastici;
,,,,,,* fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato;
,,,,,,* popolazioni colpite da calamità (Covid-19 compreso).
– compensi a mediatori immobiliari;
– pratica sportiva dilettantistica;
– affitto studenti universitari “fuori sede”;
– spese per affitti su abitazione principale per soggetti con meno di 35 anni;
– spese per il versamento di contributi a badanti di persone non autosufficienti;
– servizi del trasporto pubblico.


ESENZIONE DAL TRACCIAMENTO

– acquisto medicinali e dispositivi medici;
– prestazioni sanitarie rese da:
,,,,,,* strutture pubbliche;
,,,,,,* strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.


CASI ESCLUSI

– oneri deducibili;
– oneri con detrazione diversa dal 19% (es. liberalità a Onlus e volontariato).


CASI DUBBI ANCORA ESCLUSI

– farmaci veterinari;
– noleggio dispositivi medici.


REGOLE SPECIALI

– Bonus fiscali con bonifici speciali (interventi edilizi, sismabonus, bonus verde, nuovo bonus 110%, riqualificazione energetica, etc.)