domanda per il bonus 1.000 euro: beneficiari

I liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS, non iscritti alle Casse di previdenza, danneggiati dall’emergenza COVID-19, devono presentare domanda per usufruire del bonus di maggio di 1.000 euro, anche se ne hanno già fruito delle 600 euro di marzo e aprile.

È quanto ha chiarito l’INPS il 19 giugno scorso, il quale ha comunicato che è attivo il servizio online per la richiesta alla quale va allegata la dichiarazione di aver subito una riduzione del reddito di almeno il 33% nel secondo bimestre tra il 2019 e il 2020.

Il bonus 1.000 euro, per in mese di maggio 2020 previsto nel Decreto Rilancio, è riservato a una specifica platea in possesso di precisi requisiti.

In particolare:
liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione Separata, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, hanno diritto a una indennità di 1.000 euro per maggio 2020, se hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;
co.co, con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto. Il rapporto di lavoro deve essere cessato entro il 19 maggio 2020 (data dell’entrata in vigore del decreto rilancio);
stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI (disoccupazione), alla data dell’entrata in vigore del decreto;
lavoratori in somministrazioni, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiamo cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI (disoccupazione), alla data dell’entrata in vigore del decreto.

Pertanto, per le altre categorie di contribuenti che hanno beneficiato del bonus nei mesi di marzo e aprile (ad es. artigiani e commercianti…), non è previsto alcun indennizzo per il mese di maggio.

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