credito d’imposta commissioni POS

Con la risoluzione 48/E/2020, pubblicata ieri, 31 agosto, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici.

Risulta quindi finalmente possibile l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta istituito dall’articolo 22 D.L. 124/2019, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Si ricorda, a tal proposito, che il credito d’imposta spetta esclusivamente sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e servizi:
• effettuate da esercenti che, nell’anno d’imposta precedente, hanno realizzato ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro;
• rese nei confronti dei consumatori finali a decorrere dal 1° luglio 2020.

Le informazioni da trasmettere agli esercenti sono le seguenti:
a) l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
b) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
c) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
d) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri: l’ammontare delle commissioni totali; l’ammontare delle commissioni addebitate sul transato per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali; l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Le informazioni appena richiamate devono essere trasmesse agli esercenti per via telematica (tramite pec o con la pubblicazione nell’online banking degli stessi) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” devono essere valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta.

Si ricorda, da ultimo, che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Il decreto Rilancio ha introdotto delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante l’emergenza epidemiologica, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione (vedi mail del 10.04.2020).

Per poter accedere al credito d’imposta i contribuenti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
• l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione;
• l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Per entrambi i crediti d’imposta deve essere utilizzato un apposito modello e la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica entro il 7 settembre 2020.

Hotel, ristoranti, negozi bonus da 40.000 euro per chi ha dato lavoro

Domande entro il 31 ottobre per avere l’aiuto a fondo perduto (per ora 12 milioni di euro totali) da 40.000 euro massimi ad azienda turistica che mantenga oltre il 50% dei posti del 2019 nel periodo giugno – settembre di quest’anno. Venerdì la giunta ha approvato i criteri per la concessione dei contributi in favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione estiva 2020.

Possono beneficiare le aziende che esercitano attività, anche non prevalente, in uno dei seguenti codici ateco: 47 commercio al dettaglio, 49 trasporto terrestre, 55 alloggio, 56 attività dei servizi di ristorazione, 79 attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, 93 attività sportive, di intrattenimento e di divertimento. È necessario aver registrato e sostenuto, per il periodo di giugno – settembre 2020 un costo del personale almeno pari a 50% di quello del periodo giugno – settembre 2019.

La misura copre a fondo perduto parte del costo del lavoro eccedente il 50% di quello del 2019 (salendo di intensità più la quota di addetti si avvicina al 100% del 2019) e arriva fino a 40.000 euro massimi ad azienda.

bonus pubblicità 2020; al via la comunicazione di accesso

A partire da oggi, 01.09.2020, e fino al 30.09.2020, è possibile presentare al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari (c.d. bonus pubblicità) effettuati o da effettuarsi nell’anno 2020, prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018.

Ai fini della concessione dell’agevolazione risulta irrilevante l’ordine cronologico di trasmissione e in caso di insufficienza delle risorse disponibili si provvede al riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.

Il regime straordinario di accesso previsto per il bonus pubblicità 2020 spetta dunque nella misura unica di credito d’imposta pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuarsi nell’anno, entro i seguenti limiti:
• limiti del regime “de minimis” di cui al Regolamento UE 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014;
• limite delle risorse stanziate per l’anno 2020, pari a 60 milioni di euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati sui seguenti mezzi di informazione:
• su giornali quotidiani e periodici, anche online, entro un limite di 40 milioni di euro di risorse stanziate;
• su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, entro un limite di 20 milioni di euro di risorse stanziate.

Resta invariato l’ambito applicato soggettivo previsto dalla norma istituiva e sono pertanto potenziali beneficiari i seguenti soggetti:
• titolari di reddito d’impresa;
• lavoratori autonomi;
• enti non commerciali.

Come chiarito dalla circolare AdE 25/E/2020, il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati nell’anno 2020, non risultando necessario né il sostenimento nell’anno precedente di analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, né un valore incrementale degli investimenti superiore all’1% di quelli dell’anno precedente.

Al bonus pubblicità 2020 risultano dunque ammessi anche:
• i soggetti che hanno effettuato investimenti 2020 inferiori a quelli 2019;
• i soggetti che non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2019;
• i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020.

A completamento dell’iter di ottenimento del beneficio, successivamente all’invio della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, dovrà essere inviata, con la stessa modalità telematica, dal 01.01.2021 al 31.01.2021, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente realizzati.