credito d’imposta commissioni POS

Con la risoluzione 48/E/2020, pubblicata ieri, 31 agosto, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici.

Risulta quindi finalmente possibile l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta istituito dall’articolo 22 D.L. 124/2019, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Si ricorda, a tal proposito, che il credito d’imposta spetta esclusivamente sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e servizi:
• effettuate da esercenti che, nell’anno d’imposta precedente, hanno realizzato ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro;
• rese nei confronti dei consumatori finali a decorrere dal 1° luglio 2020.

Le informazioni da trasmettere agli esercenti sono le seguenti:
a) l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
b) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
c) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
d) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri: l’ammontare delle commissioni totali; l’ammontare delle commissioni addebitate sul transato per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali; l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Le informazioni appena richiamate devono essere trasmesse agli esercenti per via telematica (tramite pec o con la pubblicazione nell’online banking degli stessi) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” devono essere valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta.

Si ricorda, da ultimo, che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

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