Bonus facciate, tutti gli adempimenti per ottenere l’incentivo

Anche per il bonus facciate «qualificato» (e per l’ecobonus al 50 – 65 – 70 – 75%) deve essere acquisita e non inviata all’Enea l’asseverazione sulla «congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati».
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Adempimenti

Il contribuente, che effettua «interventi influenti dal punto di vista termico» o su più del 10% dell’intonaco, deve effettuare gli stessi adempimenti previsti per l’«ecobonus, pertanto:
– deve acquisire e conservare l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti (la quale può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate); per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta in base agli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, mentre per quelli dal 6 ottobre 2020, in base all’articolo 8 del decreto ministeriale del 6 agosto 2020; assieme all’asseverazione va redatto il computo metrico;
– deve acquisire e conservare, alla fine dell’intervento, «da un tecnico non coinvolto nei lavori» l’Ape di ogni singola unità immobiliare per la quale si chiede la detrazione;
– deve acquisire e conservare la copia della relazione tecnica necessaria in base all’articolo 8, comma 1 del Dlgs 192/2005;
– deve acquisire e conservare le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP) (vademecum dell’Enea sul bonus facciate, aggiornato al 25 gennaio 2021);
– deve inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori o di collaudo delle opere, la scheda descrittiva degli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
La mancata effettuazione degli adempimenti non consente la fruizione del bonus facciate.
Per il bonus facciate (e l’ecobonus al 50 – 65 – 70 – 75%), comunque, non si applica il decreto asseverazioni del Mise del 6 agosto 2020, applicabile solo per il superbonus del 110% per l’ecobonus, il fotovoltaico e le colonnine.

DATA DI INIZIO DEI LAVORI
PRIMA DEL 6.10.2020 A PARTIRE DAL 6.10.2020
Normativa di riferimento (Requisiti tecnici) D.M. 19.02.2007 e ss.mm.ii. D.M. 6.08.2020
Valori della trasmittanza termica finale U Tabella 2 del DM 26.01.2010
(comprensivi dei ponti termici)
Allegato E del DM 6.08.2020
 

 

 

 

 

 

Documenti

Di tipo “tecnico”:
1. Scheda Descrittiva con CPID;
2. Asseverazione dei requisiti tecnici;
3. APE;
4. Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
5. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP)
Di tipo “tecnico”:
1. Scheda Descrittiva con CPID;
2. Asseverazione dei requisiti tecnici e congruità delle spese;
3. Computo metrico;
4. APE;
5. Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
6. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP)
Di tipo “amministrativo”:
1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;
2. Fattura/e;
3. Bonifico/i;
4. Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.
Di tipo “amministrativo”:
1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;
2. Fattura/e;
3. Bonifico/i;
4. Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.
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