Le novità del c.d. “Decreto Ristori”

Con la pubblicazione sulla G.U. sono entrate in vigore dal 29.10.2020 le nuove disposizioni previste dal c.d. “Decreto Ristori”.
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1.NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – Art. 1

Le disposizioni relative al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività nell’ambito dei settori economici che sono stati oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19 (vedi Circolare Studio Ciola N. 20 del 30.10.2020).
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2. SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Art. 3

È istituito uno specifico fondo, con una dotazione di € 50 milioni per il 2020, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi a seguito dell’emergenza COVID-19.
Tale fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle predette associazioni / società che hanno cessato / ridotto la propria attività istituzionale.
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3. SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI – Art. 4

È differita al 31.12.2020 la sospensione di ogni procedura esecutiva immobiliare di cui all’art. 555, Cpc, avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
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4. SOSTEGNO OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA – Art. 5, commi 1, 2 e 3

  • Fondo spettacolo, cinema e audiovisivo
  • Fondo sostegno settore turistico al fine di sostenere le agenzie di viaggio / tour operator / guide e accompagnatori turistici.
  • Fondo sostegno settore della cultura
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5. BONUS VACANZE – Art. 5, comma 6

Ora, il credito è infatti utilizzabile (“una sola volta”) dall’1.7.2020 al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020), a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistiche ricettive / agriturismi / Bed & Breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Ai fini della concessione dell’agevolazione in esame, sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31.12.2020.
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6. “BONUS CANONI DI LOCAZIONE” – Art. 8

Il “bonus canoni locazione” ex art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è esteso ai mesi di ottobre / novembre / dicembre, a favore dei soggetti operanti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19. Il bonus spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi / compensi 2019.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 8 sono applicabili in quanto compatibili le disposizioni previste dal citato art. 28 e di conseguenza, come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame:

  • le condizioni di accesso all’agevolazione individuate nella riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% dei mesi di ottobre / novembre / dicembre rispetto agli stessi mesi del 2019;
  • il credito in esame spetta nella misura del:
  • 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo;
  • 30% del canone per affitto d’azienda.

Nella citata Relazione illustrativa:

  • è ribadito che il bonus è calcolato sui canoni dovuti e pagati per i predetti mesi;
  • è chiarito che relativamente al canone di dicembre il bonus compete anche se il relativo pagamento è effettuato nel 2021.
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7. “CANCELLAZIONE” SECONDA RATA IMU – Art. 9

Non è dovuta la seconda rata IMU 2020, con riferimento agli immobili / pertinenze in cui sono esercitate le attività nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19.

L’abolizione della seconda rata IMU opera a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
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8. PROROGA MOD. 770/2020 – Art. 10

È differito al 10.12.2020 il termine di presentazione del mod. 770/2020 (merita evidenziare che nel testo del Decreto diffuso in bozza il termine era fissato al 30.11.2020).
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9. SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI – Art. 13

Per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19, esercenti come attività prevalente un’attività oggetto delle predette limitazioni, è disposta la sospensione dei termini che scadono

per il mese di novembre 2020 (16.12.2020) relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali / premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 16.3.2021;

ovvero

  • in forma rateizzata, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16.3.2021.
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10. NUOVA INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO / STABILIMENTI TERMALI / DELLO SPETTACOLO – Art. 15

Al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000.

  • STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI “PORTA A PORTA”

La medesima indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta anche a favore di:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti

termali che:

    • hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020;
    • abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,

che:

    • tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222, C.c.;
    • non hanno un contratto in essere al 29.10.2020.
  • Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

incaricati alle vendite a domicilio (venditori “porta a porta”) di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114/98:

    • con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
    • titolari di partita IVA attiva;
    • iscritti alla Gestione separata INPS al 29.10.2020;
    • non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  • LAVORATORI SETTORE SPETTACOLO

L’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta infine a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

  • con almeno 30 contributi giornalieri versati dall’1.12019 al 29.10.2020, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000 e non titolari di pensione;

ovvero

  • con almeno 7 contributi giornalieri versati dall’1.12019 al 29.10.2020, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.
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11. NUOVA INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI – Art. 17

È estesa al mese di novembre 2020 l’indennità già riconosciuta a favore dei lavoratori sportivi per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno dagli artt. 96, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, 98, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” e 12, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”.

L’indennità, che per tale mensilità aumenta da € 600 a € 800.
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12. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO – Art. 27

Sono fissate specifiche regole / modalità per la trattazione delle controversie nell’ambito del processo tributario fino alla cessazione dell’attuale stato di emergenza COVID-19.

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