Bonus edilizi: non più possibile la cessione del credito e lo sconto in fattura

È mancata una pianificazione e si è lasciato lievitare il numero dei crediti senza controllo e senza verifica: per evitare ulteriori danni al debito pubblico, ai cittadini e alle imprese è stato quindi approvato un decreto legge con il quale, per i progetti presentati da oggi, 17 febbraio, è preclusa qualsiasi possibilità di sconto in fattura e cessione del credito, potendo essere ammessa soltanto la detrazione.

Sono state queste le parole pronunciate all’esito del Consiglio dei Ministri tenutosi ieri, 16 febbraio, da parte del vicepresidente del Consiglio dei ministri Antonio Tajani, e ribadite dal Ministro Giorgetti.

In realtà era già stata anticipata, nei giorni scorsi, la volontà del Governo di bloccare l’acquisto dei crediti da parte delle Regioni e degli enti pubblici, al fine di evitare forme di indebitamento: molte iniziative che erano state pertanto annunciate, come ad esempio quelle promosse dalla Provincia di Treviso e dalla Regione Sardegna sono state di fatto bloccate dal nuovo espresso divieto di legge.

Alla luce delle notizie recentemente fornite, però, l’estensione del divieto è ben più ampia rispetto a quella delineata dai primi annunci, in quanto, dall’entrata in vigore del decreto non sarà più ammessa né la cessione del credito né lo sconto in fattura per tutti gli acquirenti interessati; queste ultime possibilità resteranno ammesse soltanto per coloro che hanno già stata presentata la Cila (oppure hanno presentato l’istanza per il titolo abilitativo nel caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione) e hanno già adottato la delibera assembleare di approvazione dei lavori (in quest’ultimo caso, ovviamente, solo ove si tratti di condomini).

A fronte di questa importante decisione, l’impegno assunto dal Governo è stato quello di trovare tutte le soluzioni possibili per venire incontro alle difficoltà finanziarie che stanno vivendo soprattutto le imprese edili. Per questo le associazioni di categoria saranno invitate nel pomeriggio di lunedì a Palazzo Chigi per illustrare i loro contributi propositivi.

Il nuovo decreto legge, tuttavia, non blocca soltanto le cessioni dei crediti e lo sconto in fattura, in quanto chiarisce anche i confini della responsabilità solidale dei cessionari dei crediti d’imposta, al fine di eliminare le principali incertezze che hanno limitato molti potenziali acquirenti.

Secondo le anticipazioni fornite, la nuova disposizione prevede che, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è in ogni caso escluso se i cessionari dimostrano di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria oppure si sono fatti rilasciare un’apposita “attestazione di possesso” da parte della banca o della società cedente.

Desta perplessità il presunto richiamo, tra la documentazione necessaria ad escludere responsabilità, non solo dei titoli edilizi, delle visure catastali, dei visti e delle asseverazioni, ma anche delle prove foto e video dell’esecuzione dei lavori.

Le modifiche alla detrazione del 110% dopo la conversione del decreto “aiuti-quater”

Nell’ambito della conversione in legge del c.d. “Decreto Aiuti-quater”, sono state confermate le seguenti modifiche alla detrazione del 110%:

  • riduzione al 90% della detrazione per gli interventi in condomini ed edifici con più unità immobiliari distintamente accatastate già a decorrere dal 2023;
  • detrazione del 110% per gli interventi sulle c.d. “villette” fino al 31.03.2023, se al 30.09.2022 i lavori risultano eseguiti per almeno il 30%;
  • detrazione nella misura del 90% per gli interventi iniziati dall’01.01.2023 sulle c.d. “villette”, per le spese sostenute fino al 31.12.2023, ai soli proprietari / titolari di un diritto reale di godimento che utilizzano l’immobile come abitazione principale;
  • possibilità di rateizzare il credito derivante da sconto in fattura /cessione del credito in 10 quote annuali di pari importo (anziché 5 / 4) per i crediti derivanti da opzioni comunicate all’Agenzia entro il 31.10.2022.

È stato inoltre disposto l’aumento da 2 a 3 delle possibili cessioni nell’ambito del settore bancario / assicurativo dei crediti derivanti da sconto in fattura / cessione del credito.

Al via le domande per la rottamazione quater

È disponibile da venerdì 20.01.2023 la procedura per trasmettere la domanda di adesione alla nuova Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione quater”) che dovrà essere inviata entro il 30.04.2023.

L’Agenzia delle Entrate – riscossione ha reso note, sul proprio sito Internet, le modalità di presentazione della domanda per accedere alla c.d. “rottamazione-quater” dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 01.01.2000 – 30.06.2022, fornendo altresì una serie di chiarimenti sotto forma di FAQ.

La domanda può essere presentata soltanto telematicamente accedendo al servizio:

  •  direttamente nell’area pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento e specificando un indirizzo e-mail;
  •  dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

Entro il 30.06.2023 l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente una comunicazione di accoglimento o di diniego.

L’importo dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione entro i 31.07.2023 o dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni.

Si ricorda, inoltre, che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della nuova previsione:

  • non potranno essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non potranno proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda;
  • sarà ammesso il rilascio del Durc;
  • il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter (e potranno quindi essere disposti i rimborsi d’imposta senza attivazione della procedura di compensazione) e 48-bis D.P.R. 602/1973 (e potranno così essere effettuati i pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni);
  • sono sospesi i termini di pagamento derivanti dalle precedenti rateazioni, fino alla scadenza della prima o unica rata (31.07.2023);
  •  sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda.

Qualora la domanda sia accolta, il contribuente riceve via email una comunicazione contenente l’importo complessivo di quanto dovuto con la relativa scadenza di pagamento nonché i bollettini di pagamento precompilati.

Aumentato dall’01/01/2023 A € 5.000 il limite per i pagamenti in contanti

A decorrere dall’01/01/2023 il Legislatore ha previsto l’aumento da 1.000 a € 5.000 della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera.

Il predetto aumento non è applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (cambiavalute) e di conseguenza è applicabile la soglia di € 3.000.