Applicazione dell’aliquota iva ridotta ai lavori su immobili abitativi

In Italia, ai lavori di restauro / risanamento / ristrutturazione è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% e, con particolare riferimento agli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

È prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% anche ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (con la limitazione prevista per i beni significativi).

Tale norma circoscrive l’aliquota IVA agevolata agli interventi effettuati (solo) su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Restano, pertanto, esclusi dall’agevolazione e scontano l’aliquota IVA ordinaria, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati accatastati come uffici / negozi anche se di fatto adibiti ad abitazione privata, nonché gli interventi su interi fabbricati in cui le unità accatastate come abitazione siano inferiori al 50% dell’intero immobile.

La norma nazionale, più che all’effettivo utilizzo dell’immobile, dà quindi rilevanza alla categoria catastale dello stesso.

Considerato che i lavori di manutenzione sugli uffici scontano l’aliquota IVA ordinaria, mentre quelli sugli immobili abitativi scontano l’aliquota IVA ridotta del 10%, dubbi possono sorgere in caso di interventi che determinano il cambio di destinazione (da “ufficio” a “abitazione” e viceversa).

In tal caso è possibile fare riferimento a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’indetraibilità oggettiva dell’IVA per l’acquisto / manutenzione di immobili abitativi, non opera per gli interventi di ristrutturazione di immobili strumentali da destinare ad usi abitativi, in quanto solo a lavori ultimati si realizza il cambio di destinazione e di classificazione catastale.

Stante tale principio, per determinare il trattamento IVA applicabile, assume rilevanza la natura oggettivo-catastale dell’immobile esistente al momento in cui i lavori sono effettuati.

Di conseguenza, l’aliquota IVA applicabile in caso di un ufficio che diventa abitazione è quella ordinaria, in quanto, al momento in cui le operazioni sono effettuate, l’immobile è (ancora) accatastato come ufficio, mentre nel caso contrario, va applicata l’aliquota IVA ridotta del 10%.

Secondo l’Agenzia è irrilevante la circostanza che l’immobile, durante i lavori, sia temporaneamente accatastato nella categoria F, che individua le “unità immobiliari in corso di costruzione”.

Dopo aver evidenziato che tale categoria “risponde esclusivamente all’esigenza transitoria di indicare che l’immobile si trova in una fase di trasformazione edilizia, e non è idonea a ritenere già intervenuto un cambio di destinazione d’uso”, l’Agenzia conclude affermando “che al fabbricato debba attribuirsi ancora natura di abitazione”, confermando che ciò che rileva è l’accatastamento dell’immobile all’atto dei lavori.

In tale contesto va infine evidenziato che:

  • il Consiglio dell’Unione Europea prevede la revisione dell’ambito di applicazione delle aliquote IVA ridotte, con decorrenza dall’1.1.2025;
  • la Legge n. 111/2023, prevede, la necessità di “razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell’IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell’Unione europea”.
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Le novità (numerose) del C.D. “Decreto blocca crediti” dopo la conversione in legge

In sede di conversione c.d. “Decreto blocca crediti”, sono state apportate molteplici e rilevanti modifiche riguardanti la detrazione del 110% e la cessione dei crediti relativi alle opzioni per sconto in fattura / cessione del credito derivanti dalle detrazioni per gli interventi edilizi / di risparmio energetico di cui agli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020, rispetto a quanto originariamente previsto.

 

NB: Le nuove disposizioni trovano applicazione dal 12.4.2023.

 

DETRAZIONE 110% PER UNIFAMILIARI FINO AL 30.09.2023

La detrazione del 110% per gli interventi effettuati sulle unità immobiliari unifamiliari può essere fruita per le spese sostenute fino al 30.9.2023, anzichè fino al 31.3.2023 come precedentemente previsto.

 

NB: Resta fermo che tale possibilità è subordinata al fatto che al 30.9.2022 i lavori siano risultati eseguiti per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

 

STOP ACQUISIZIONE CREDITI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le Pubbliche Amministrazioni, non possono acquisire i crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito.

 

CREDITI “CONVERTIBILI” IN BUONI DEL TESORO

E’ stata introdotta la possibilità, soltanto per banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione, di utilizzare i crediti acquisiti per sottoscrivere emissioni di Buoni del tesoro con scadenza non inferiore a 10 anni, nel caso in cui detti crediti non possano essere utilizzati in compensazione per esaurimento della “capienza fiscale”.

Tale possibilità è applicabile con riferimento ai crediti sorti a seguito di spese agevolate sostenute fino al 31.12.2022 e nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti d’imposta sorti a fronte di spese di cui al citato art. 119 (da detrazione del 110%), già utilizzati in compensazione nel mod. F24.

In particolare, è richiesto il possesso della seguente documentazione:

  • Titolo edilizio abilitativo per l’esecuzione degli interventi;
  • Notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’ASL / dichiarazione sostitutiva di atto di notorio;
  • Visura catastale ante e operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi. In caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • Fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle stesse;
  • Asseverazione previste dalla normativa di riferimento, per i requisiti tecnici degli interventi e congruità delle spese, con i relativi allegati, nonché le ricevute di presentazione e deposito;
  • Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di riparazione delle spese tra i condomini;
  • Per gli interventi di efficienza energetica la documentazione richiesta all’art. 6, comma 1, lett. a) e c);
  • Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un professionista abilitato / responsabile fiscale CAF imprese;
  • Attestazione di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio;

NB: la richiesta di tale attestazione è prevista, non solo per i “soggetti obbligati di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 231/2007 che intervengono nelle cessioni” ma per il “soggetto che è controparte nella cessione”. A tal fine è inoltre disposto che se tale soggetto è una società quotata / società appartenente al gruppo di una società quotata non rientrante tra i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio, l’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela va rilasciata da una società di revisione;

  • Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal DM n. 329/2020 che ha modificato il DM n. 58/2017, “Sisma Bonus – Linee guida per la

classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”;

  • Contratto di appalto sottoscritto tra soggetto che ha realizzato i lavori e il committente. 

É confermato che per i soggetti che acquistano i crediti d’imposta da una banca / società

appartenente ad un gruppo bancario, è sufficiente acquisire un’attestazione con la quale la cedente dichiara di essere in possesso della predetta documentazione.

NB: Il mancato possesso della citata documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo / colpa grave del cessionario. Quest’ultimo può infatti fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

 

STOP OPZIONE PER SCONTO IN FATTURA / CESSIONE DEL CREDITO

E’ confermato che non è più possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito a decorrere dal 17.2.2023.

L’impossibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito riguarda tutti gli interventi, sia quelli con detrazione del 110% – 90% che quelli con le detrazioni “ordinarie”.

 

NB: Il divieto in esame riguarda l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura / prima cessione del credito da comunicare all’Agenzia delle Entrate con l’apposita Comunicazione.

La disposizione in esame non riguarda i crediti che risultano già nella Piattaforma e pertanto

i crediti già risultanti in capo ai fornitori / cessionari possono continuare ad essere

ceduti nel rispetto delle limitazioni vigenti.

 

FATTISPECIE PER LE QUALI È ANCORA POSSIBILE ESERCITARE L’OPZIONE

  • Il predetto “blocco” delle opzioni non trova applicazione per le spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione del 75%);
  • il “blocco” delle opzioni previsto dal citato comma 1 non trova applicazione al ricorrere delle seguenti fattispecie, in essere al 16.2.2023.

 

       INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 119 (CON DETRAZIONE DEL 110% – 90%)

  1. Interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, per i quali al 16.2.2023 risulti presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  1. Interventi effettuati dai condomini, per i quali al 16.2.2023 risulti adottata la delibera

         assembleare di approvazione dei lavori e presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

  1. Interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 16.2.2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;

 

       INTERVENTI CON DETRAZIONI “ORDINARIE”

  1. Interventi ad esempio, recupero edilizio, TUIR e interventi di efficienza energetica per i quali al 16.2.2023:
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
  • siano già iniziati i lavori, se non è richiesto il titolo abilitativo.
  1. In caso di acquisto di unità immobiliari dall’impresa che ha ristrutturato l’edificio e acquisto di immobili rientranti nel c.d. “sisma bonus acquisti”.

 

In sede di conversione con il nuovo comma 3-quater sono stati inclusi tra i casi di esonero dal

blocco dell’esercizio delle opzioni in esame anche gli interventi effettuati su:

immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dall’1.4.2009, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 15.9.2022 nelle Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Al ricorrere delle fattispecie sopra elencate, pertanto, il beneficiario della detrazione ha ancora la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito.

 

IACP / ONLUS / ODV / APS

L’esonero dal blocco dell’esercizio delle opzioni in esame opera anche con riferimento alle opzioni esercitate da IACP, ONLUS / Odv e APS e Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

 

RIPARTIZIONE IN 10 RATE ANNUALI

Per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2022 per interventi con detrazione del 110%, il contribuente che utilizza direttamente la detrazione spettante nel mod. 730 / REDDITI può scegliere di rateizzare la detrazione in 10 rate annuali, anzichè in 4 come ordinariamente previsto. Tale facoltà è prevista per interventi che riguardano il 110%, superamento ed eliminazione barriere architettoniche con detrazione 75% – Sisma bonus e Sisma bonus acquisti.

 

DATA VARIANTE CILA IRRILEVANTE PER IL RISPETTO DEI TERMINI

Per la verifica del rispetto dei termini fissati delle predette norme, va fatto riferimento alla CILA originariamente presentata / data dell’assemblea di approvazione dei lavori condominiali originariamente previsti anche nel caso in cui, successivamente sia stato presentato un progetto in variante alla CILA originaria / sia stata fatta una nuova assemblea per l’approvazione della variante al progetto originario.

 

CONGRUITÀ SPESE NON NECESSARIA PER VISTO DI CONFORMITÀ

Per fruire della detrazione del 110% e in tutti i casi di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito è richiesta, oltre al visto di conformità, l’asseverazione attestante la congruità delle spese sostenute.

Per poter detrarre la spesa relativa al rilascio del visto di conformità normativamente richiesto per la detrazione del 110% e in tutti i casi di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito, non è necessario che la stessa sia ricompresa nel computo metrico e nell’attestazione di congruità delle spese sostenute.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA C.D. “REMISSIONE IN BONIS”

In merito alla possibilità di sanare la tardiva presentazione dell’asseverazione relativa agli interventi per la riduzione del rischio sismico con la c.d. “remissione in bonis”, è possibile ricorrere a tale istituto se la tardiva presentazione è effettuata entro “la prima dichiarazione utile”.

 

ATTESTAZIONE SOA IMPRESA APPALTATRICE / SUBAPPALTATRICE PER 110%

Per poter:

  • fruire della detrazione del 110% – 90%;
  • optare per lo sconto in fattura / cessione del credito;

a seguito di interventi di importo superiore a € 516.000 è necessario che l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici alle quali è affidata l’esecuzione dei lavori siano in possesso della qualificazione, ossia della c.d. “attestazione SOA”.

E’ precisato che:

  • per i contratti di appalto / subappalto stipulati tra il 21.5.2022 e il 31.12.2022, è richiesto che entro l’1.1.2023 l’impresa appaltatrice / subappaltatrice sia in possesso dell’attestazione SOA oppure della documentazione attestante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per l’ottenimento della stessa;
  • per la verifica dell’importo dei lavori (superiore o meno a € 516.000) va considerato singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto.

 

COMUNICAZIONE PRIMA CESSIONE DEL CREDITO

In sede di conversione è stata inserita la possibilità di presentare tardivamente (dopo il 31.3.2023) all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione di opzione per la prima cessione del credito, ricorrendo alla c.d. “remissione in bonis” anche nel caso in cui il contratto di cessione tra le parti non sia stato concluso alla data del 31.3.2023.

 

NB: Tale possibilità è circoscritta ad un ambito ristretto dei possibili casi di opzione in quanto la stessa è applicabile esclusivamente al caso in cui:

  • il soggetto titolare della detrazione opta per la cessione del corrispondente credito;

e

  • la cessione del credito è effettuata a favore di una banca / intermediario finanziario / società appartenente ad un gruppo bancario / impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.

Certificazione Soa appalti / subappalti per 110% e cessione crediti

L’art. 10-bis, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina”, dispone che a decorrere dall’1.1.2023, per poter:

  • fruire della detrazione del 110% – 90%;
  • optare per lo sconto in fattura / cessione del credito;

in presenza di interventi di importo superiore a € 516.000 è necessario che l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici alle quali è affidata l’esecuzione dei lavori siano in possesso della qualificazione, ossia della c.d. “attestazione SOA”.

L’Agenzia delle Entrate con una FAQ pubblicata il 17.2.2023 sul proprio sito Internet, ha precisato che:

  • per i contratti di appalto / subappalto stipulati dal 21.5.2022 al 31.12.2022, è richiesto che entro l’1.1.2023 l’impresa appaltatrice / subappaltatrice sia in possesso dell’attestazione SOA oppure della documentazione attestante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per l’ottenimento della stessa (sussistano le c.d. “condizioni SOA”);
  • per la verifica dell’importo dei lavori (superiore o meno a € 516.000) va considerato singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto;
  • l’art. 10-bis in esame è riferito alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori e pertanto non è applicabile per la fruizione delle agevolazioni spettanti per l’acquisto di unità immobiliari.

AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE

L’art. 10-bis in esame:

  • è entrato in vigore il 5.2022;
  • richiede l’attestazione SOA per l’applicazione degli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020 a decorrere dall’1.1.2023;
  • prevede un periodo transitorio, dall’1.1.2023 al 30.6.2023, durante il quale al momento della stipula del contratto di appalto / subappalto devono sussistere le c.d. “condizioni SOA” (in assenza dell’attestazione SOA, deve essere stato sottoscritto un contratto per l’ottenimento della stessa).

Ora con la Circolare n. 10/E in esame l’Agenzia, dopo aver evidenziato che “l’intento del Legislatore è promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante”, oltre a ribadire i predetti chiarimenti, precisa che:

  • per i lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, per fruire della detrazione / opzione non è mai richiesto il rispetto delle condizioni previste dall’art. 10-bis, neppure dopo l’1.7.2023;
  • per i contratti di appalto / subappalto stipulati tra il 21.5 e il 31.12.2022 la necessità di rispettare le condizioni previste dall’art. 10-bis sussiste soltanto nel caso in cui i lavori si protraggono oltre il 31.12.2022 e soltanto per le spese sostenute dall’1.1.2023;
  • per i contratti di appalto / subappalto stipulati dall’1.1 al 30.6.2023 con imprese che hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA:
  • per le spese sostenute fino al 30.6.2023 la detrazione / opzione è ammessa, anche qualora l’impresa non ottenga l’attestazione SOA richiesta;
  • per le spese sostenute a decorrere dall’1.7.2023 la detrazione / opzione è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione SOA.

IMPORTO DEI LAVORI

Come sopra accennato le disposizioni sopra illustrate trovano applicazione soltanto quando l’importo dei lavori è superiore a € 516.000. Oltre a confermare che la stessa va effettuata singolarmente / autonomamente per ciascun contratto di appalto / subappalto, l’Agenzia precisa che:

  • l’importo dei lavori va considerato al netto dell’IVA;
  • in caso di lavori affidati in subappalto:
  • l’impresa appaltatrice deve considerare il valore complessivo dell’opera;
  • le imprese subappaltatrici devono considerare (soltanto) l’importo dei lavori eseguiti.

ACQUISTO DI UNITA’ IMMOBILIARI INTERAMENTE RISTRUTTURATE

Come sopra rammentato, l’art. 2-ter, DL n. 11/2023 ha fornito la norma di interpretazione autentica in base alla quale l’art. 10-bis in esame non trova applicazione per la fruizione delle detrazioni e relative opzioni spettanti per le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.

Ora l’Agenzia precisa che tale esclusione è riferita a:

  • l’acquisto di unità immobiliari interamente ristrutturate dall’impresa di costruzione / ristrutturazione cedente;
  • l’acquisto di “case antisismiche”, c.d. “Sisma bonus acquisti”.

Decreto cessioni

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del D.L. 16.02.2023, n. 11 (c.d. Decreto cessioni).

Queste sono le principali disposizioni:

  • edifici unifamiliari e indipendenti: proroga al 30.09.2023 dell’attuale scadenza del 31.03.2023 per detrarre al 110% le spese effettuate fino al 30.09.2022, con Sal almeno del 30%;
  • cessioni 2022: sono salve le cessioni relative a spese 2022 con possibilità di effettuare la comunicazione entro il 30.11.2023, pagando una sanzione di 250 euro;
  • detrazione superbonus in 10 anni per i crediti formati fino al 31.03.2023 (anche per sismabonus e barriere architettoniche);
  • conversione dei crediti in Btp per i soggetti istituzionali;
  • compensazione anche con debiti previdenziali;
  • Soa: la soglia di 516.000 euro va calcolata per singolo appalto;
  • Sal facoltativo per bonus minori e rimessione in bonis per omessa asseverazione di superbonus e sismabonus;
  • attestazione di accordo vincolante: per i soli lavori in edilizia libera, consente cessione o sconto anche in mancanza di un acconto versato entro il 16.02.2023;
  • bonus acquisti: non fa più fede la data del preliminare, ma quella di richiesta del titolo abitativo per l’esecuzione di lavori edilizi; sono confermate le esclusioni per barriere architettoniche, Iacp, Onlus, cooperative di abitazione, Comuni alluvionati o del c.d. cratere sismico, ecc.
  • varianti: non ha rilevanza la presentazione di una variante alla Cila o al diverso titolo previsto;
  • scudo penale per cedenti e cessionari

Bonus edilizi: non più possibile la cessione del credito e lo sconto in fattura

È mancata una pianificazione e si è lasciato lievitare il numero dei crediti senza controllo e senza verifica: per evitare ulteriori danni al debito pubblico, ai cittadini e alle imprese è stato quindi approvato un decreto legge con il quale, per i progetti presentati da oggi, 17 febbraio, è preclusa qualsiasi possibilità di sconto in fattura e cessione del credito, potendo essere ammessa soltanto la detrazione.

Sono state queste le parole pronunciate all’esito del Consiglio dei Ministri tenutosi ieri, 16 febbraio, da parte del vicepresidente del Consiglio dei ministri Antonio Tajani, e ribadite dal Ministro Giorgetti.

In realtà era già stata anticipata, nei giorni scorsi, la volontà del Governo di bloccare l’acquisto dei crediti da parte delle Regioni e degli enti pubblici, al fine di evitare forme di indebitamento: molte iniziative che erano state pertanto annunciate, come ad esempio quelle promosse dalla Provincia di Treviso e dalla Regione Sardegna sono state di fatto bloccate dal nuovo espresso divieto di legge.

Alla luce delle notizie recentemente fornite, però, l’estensione del divieto è ben più ampia rispetto a quella delineata dai primi annunci, in quanto, dall’entrata in vigore del decreto non sarà più ammessa né la cessione del credito né lo sconto in fattura per tutti gli acquirenti interessati; queste ultime possibilità resteranno ammesse soltanto per coloro che hanno già stata presentata la Cila (oppure hanno presentato l’istanza per il titolo abilitativo nel caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione) e hanno già adottato la delibera assembleare di approvazione dei lavori (in quest’ultimo caso, ovviamente, solo ove si tratti di condomini).

A fronte di questa importante decisione, l’impegno assunto dal Governo è stato quello di trovare tutte le soluzioni possibili per venire incontro alle difficoltà finanziarie che stanno vivendo soprattutto le imprese edili. Per questo le associazioni di categoria saranno invitate nel pomeriggio di lunedì a Palazzo Chigi per illustrare i loro contributi propositivi.

Il nuovo decreto legge, tuttavia, non blocca soltanto le cessioni dei crediti e lo sconto in fattura, in quanto chiarisce anche i confini della responsabilità solidale dei cessionari dei crediti d’imposta, al fine di eliminare le principali incertezze che hanno limitato molti potenziali acquirenti.

Secondo le anticipazioni fornite, la nuova disposizione prevede che, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è in ogni caso escluso se i cessionari dimostrano di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria oppure si sono fatti rilasciare un’apposita “attestazione di possesso” da parte della banca o della società cedente.

Desta perplessità il presunto richiamo, tra la documentazione necessaria ad escludere responsabilità, non solo dei titoli edilizi, delle visure catastali, dei visti e delle asseverazioni, ma anche delle prove foto e video dell’esecuzione dei lavori.

Le modifiche alla detrazione del 110% dopo la conversione del decreto “aiuti-quater”

Nell’ambito della conversione in legge del c.d. “Decreto Aiuti-quater”, sono state confermate le seguenti modifiche alla detrazione del 110%:

  • riduzione al 90% della detrazione per gli interventi in condomini ed edifici con più unità immobiliari distintamente accatastate già a decorrere dal 2023;
  • detrazione del 110% per gli interventi sulle c.d. “villette” fino al 31.03.2023, se al 30.09.2022 i lavori risultano eseguiti per almeno il 30%;
  • detrazione nella misura del 90% per gli interventi iniziati dall’01.01.2023 sulle c.d. “villette”, per le spese sostenute fino al 31.12.2023, ai soli proprietari / titolari di un diritto reale di godimento che utilizzano l’immobile come abitazione principale;
  • possibilità di rateizzare il credito derivante da sconto in fattura /cessione del credito in 10 quote annuali di pari importo (anziché 5 / 4) per i crediti derivanti da opzioni comunicate all’Agenzia entro il 31.10.2022.

È stato inoltre disposto l’aumento da 2 a 3 delle possibili cessioni nell’ambito del settore bancario / assicurativo dei crediti derivanti da sconto in fattura / cessione del credito.

Circolare 110%

1.
Sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che “solo” al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti il cambio di destinazione d’uso del fabbricato – in origine non abitativo – e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa. Ciò implica, tra l’altro, che, ai fini del Superbonus, al termine dei lavori l’immobile, in origine non abitativo, deve rientrare in una delle categorie catastali ammesse a tale detrazione ovvero immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

2.
Con riferimento, inoltre, agli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio in condominio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere al Superbonus anche il proprietario o detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese per le parti comuni.
Tuttavia, se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari che sono destinate ad abitazione comprese nello stesso edificio. Ai fini della predetta verifica, occorre fare riferimento alla superficie catastale.

3.
Per effetto dei vincoli ai quali l’edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali – non è possibile effettuare neanche uno degli interventi “trainanti”, il Superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi “trainati” quali, ad esempio, la sostituzione degli infissi o la realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio oppure, il conseguimento della classe energetica più alta.

4.
Rientrano nell’ambito applicativo del Superbonus «anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A».
In linea di principio, è possibile ammettere al Superbonus anche interventi effettuati su “ruderi”, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano accatastati nel Catasto Terreni con l’indicazione dello specifico codice qualità per i “diruti” ovvero che siano iscritti al Catasto Fabbricati, a condizione che l’intervento non si qualifichi come una “nuova costruzione”.
«Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza». In sostanza gli interventi riguardanti tali edifici sono ricompresi nella “ristrutturazione edilizia” e non sono considerati come “nuove costruzioni”.

5.
Sono in ogni caso esclusi dal Superbonus gli interventi realizzati su immobili strumentali “per natura”, in quanto classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E (tranne nell’ipotesi di cambio di destinazione di uso), nonché quelli strumentali “per destinazione” per i quali invece rileva l’effettivo utilizzo. Ciò implica, ad esempio, che non rientrano nel Superbonus gli interventi realizzati su un immobile che, seppur classificato in categoria A/2, viene effettivamente utilizzato come studio professionale, come immobile strumentale ovvero come sede dell’impresa dal proprietario, dal possessore o dal detentore dell’immobile medesimo.
Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento. Tale principio si applica anche ai fini del sismabonus.
Analoga previsione non sussiste per gli interventi di riqualificazione energetica che danno diritto al c.d. ecobonis.
Ai fini del Superbonus, per gli interventi agevolabili realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale (abituale o occasionale) la detrazione è ridotta al 50 per cento.

6.
L’abitazione nella quale è stabilita la sede amministrativa dell’imprenditore individuale che svolge un’attività tipicamente “in cantieri” (impiantisti, imbianchini, etc.) non può definirsi “strumentale per l’esercizio dell’attività” e neppure utilizzata promiscuamente ai sensi dell’articolo 64, comma 2, del TUIR nell’esercizio dell’attività di impresa o di arti e professione. Di conseguenza, nel caso di interventi agevolabili, non opera la predetta riduzione del 50 per cento.

7.
Rientrano nella ristrutturazione edilizia “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”.
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come “ristrutturazione edilizia”, il Superbonus per interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante- operam. In tal caso, il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al Superbonus.

8.
Sono interventi di “riparazione o locali” quelli che interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti. In sostanza, tali interventi non devono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:

  •  ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
  • migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
  • impedire meccanismi di collasso locale;
  • modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.

La Commissione precisa che le prime tre finalità “sono sicuramente volte a ridurre le condizioni di rischio, e quindi perseguono l’obiettivo del sismabonus, la quarta non persegue la riduzione del rischio, ed è da ritenersi perciò non ricompresa tra gli interventi indicati alla lettera i) dell’articolo 16 bis del TUIR” e, quindi, non beneficia delle corrispondenti detrazioni.

Sono da ritenersi ammissibili ai benefici fiscali gli:

  • “interventi sulle coperture, finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali;
  • interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura.

Nel corpo delle attestazioni previste dal DM n. 329 del 2020, il progettista, il direttore dei lavori e, ove previsto, il collaudatore statico, ciascuno per quanto di competenza, dovranno esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell’edificio nei confronti dell’azione sismica e l’eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze delle costruzioni.
In altri termini, le figure tecniche, responsabili del processo, dovranno attestare il rapporto causa-effetto, ex ante ed ex post, che, nel processo di riduzione del rischio sismico, si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al contorno.
Altro elemento da attestare, a cura dei professionisti incaricati, è quello relativo all’appartenenza dell’intervento ad una singola unità immobiliare, ad un condominio, ovvero al carattere sovra condominiale.
L’obbligo dei professionisti incaricati di asseverare tanto la classe di rischio nello stato di fatto (ante operam), quanto nello stato di progetto dopo gli interventi previsti (post operam).

9.
Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
La locuzione «progetti unitari» deve essere correlata alla nozione di singola unità strutturale; pertanto, ai fini delle agevolazioni fiscali, gli interventi in questione non devono necessariamente riguardare un intero aggregato edilizio, che tipicamente caratterizza i centri storici. Possono, dunque, essere ammessi alle detrazioni anche gli “interventi di riparazione o locali”.

10.
Aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
Predetti interventi sono ammessi al Superbonus anche nell’ipotesi in cui siano effettuati congiuntamente agli interventi antisismici.
Ai fini del Superbonus, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzati sia sulle parti comuni degli edifici che sulle singole unità immobiliari residenziali e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici, di servoscala, montascale o piattaforme elevatrici.
Al limite massimo di spesa di 96.000 euro riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Nel caso di interventi sulle parti comuni dell’edificio, le relative spese, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio, in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione.
Potrà fruire del Superbonus per l’intervento sulla propria abitazione nel limite di spesa di 96.000 euro e per l’intervento sulle parti comuni del condominio per la quota a lui imputata nell’ulteriore limite di 96.000 euro.

11.
Pertanto, nei limiti di spesa previsti dalla norma, la detrazione spetta anche qualora nell’ambito dell’intervento di demolizione e ricostruzione siano modificati il numero, le dimensioni, la posizione e l’orientamento degli infissi. Ciò comporta, tra l’altro, che, ai fini della asseverazione, devono essere indicate le informazioni relative alla situazione post intervento.
L’agevolazione spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti, e non anche nei casi di nuova installazione, è possibile fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.
Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi – che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale – sarà possibile fruire della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute.

12.
Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nell’ambito di interventi di “nuova costruzione”.
L’istallazione dell’impianto fotovoltaico è agevolabile ai fini del Superbonus solo a condizione che sia effettuata congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi “trainanti”.
Resta fermo, tuttavia, che il Superbonus spetta solo per le spese relative all’istallazione dell’impianto fotovoltaico e non anche per le spese riferite agli interventi di efficienza energetica o antisismici esclusi, invece, dal Superbonus in quanto realizzati nell’ambito di un intervento di “nuova costruzione”.
L’installazione di impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5 del citato articolo 119 del decreto Rilancio – effettuata sulle parti comuni di un edificio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte dell’edificio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno – è ammessa al Superbonus anche se l’installazione è effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio come, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.
Si ritiene, inoltre, che il Superbonus spetti anche se l’installazione di impianti solari fotovoltaici è realizzata:

  •  sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica;
  • su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati purché quest’ultimo fruisca dell’energia prodotta dall’impianto medesimo.

Il limite di spesa ammesso al Superbonus è pari a 48.000 euro, e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni kW. Il predetto limite è riferito alla singola unità immobiliare, va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti, agevolati ai sensi del successivo.

A seguito dell’istanza presentata dal contribuente, il GSE effettua un’istruttoria in merito ai profili di propria competenza al fine di verificare se l’impianto di produzione può essere ammesso al servizio di ritiro dedicato per la remunerazione dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. Al termine della predetta istruttoria, il GSE comunica al contribuente l’accettazione dell’istanza, a mezzo mail, propedeutica alla successiva attivazione della convenzione. A seguito dell’invio dell’accettazione dell’istanza, il contribuente è tenuto a sottoscrivere e inviare una copia della convenzione al GSE il quale provvederà a perfezionare il contratto.
In considerazione dell’iter procedimentale sopra descritto, si ritiene che sia possibile fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, che il contribuente sia in possesso della comunicazione di accettazione dell’invio dell’istanza del GSE.

13.
I limiti di spesa, euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare».
La norma stabilisce espressamente che il Superbonus si applica a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

14.
Legge di bilancio 2022, riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (per quelli che non rientrano nel Superbonus).

La detrazione, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

15.
La spesa per il compenso straordinario dell’amministratore non può essere considerata fra quelle ammesse al Superbonus atteso che tale compenso non è caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, in quanto gli adempimenti amministrativi effettuati dall’amministratore del condominio rientrano tra gli ordinari obblighi posti a suo carico da imputare alle spese generali di condominio.
Diverso è il caso, in cui l’amministratore del condominio sia nominato, responsabile dei lavori. In tal caso, il compenso che gli viene riconosciuto per lo svolgimento di tale ruolo rientra tra le spese ammesse alla detrazione in quanto strettamente correlate all’esecuzione degli interventi agevolabili.

Bagno nuovo in edilizia libera: basta una dichiarazione

Il rifacimento del bagno (solo se sono comprese le tubature) è comunque definibile come intervento di manutenzione straordinaria e come tale fruisce della detrazione del 50 per cento.

Nel caso in cui il regolamento edilizio comunale non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di tale intervento (edilizia libera), il contribuente deve comunque predisporre e conservare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ex articolo 47 del Dpr 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e venga attestata la circostanza che gli interventi rientrano fra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, a norma della normativa edilizia vigente. Come interventi di manutenzione straordinaria che fruisce della detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie, il rifacimento del bagno consente inoltre l’accesso al bonus mobili (detrazione del 50% sino a 16 mila euro), sempre a condizione che i lavori edili siano iniziati non prima del 1° gennaio 2020 (articolo 1, comma 58, della legge 178/2020).