Omaggi di fine anno

L’approssimarsi del periodo natalizio ripropone, come ogni anno, alcune questioni relative al trattamento dei beni destinati ad omaggio.

Va sottolineato che il concetto di “valore unitario” – che deve essere pari o inferiore a 50 euro – non va inteso come riferito al costo dei singoli beni, ma all’omaggio nel suo complesso; il valore dell’omaggio, quindi, deve essere considerato unitariamente, tenendo conto di tutti i beni che lo compongono.

L’Agenzia delle entrate trae una distinzione tra:

 

  • beni destinati ad omaggio acquistati presso imprese terze, per i quali si assume che il costo sostenuto per l’acquisto rappresenti una congrua misurazione del “valore” degli stessi, così da divenire il parametro di riferimento, ai fini del confronto con la soglia di 50 euro disposta dalla norma;
  • beni c.d. autoprodotti, ossia quelli alla cui produzione e/o commercializzazione è rivolta l’attività dell’impresa – ivi compresi i beni che possono essere quindi realizzati direttamente dall’impresa (oppure anche commissionati a terzi e poi acquistati dall’impresa per essere rivenduti) – per i quali assumerebbe rilevanza il valore di mercato del bene nell’accezione di “valore normale” di cui all’articolo 9, Tuire non, invece, la nozione di “costo” sostenuto per la sua produzione o per il suo acquisto.

 

La stessa Agenzia delle entrate ha poi precisato che il valore di mercato del bene destinato ad omaggio rileva, tuttavia, solo al fine di individuare la spesa da sottoporre al regime di deducibilità limitata, e quindi nel raffronto con la soglia di 50 euro.

 

https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2023/12/doc1-2.pdf

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