Limitazioni all’uso del contante dal 1° luglio 2020.

A decorrere dall’1.7.2020 scatta la riduzione da € 3.000 a € 2.000 della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera. È inoltre prevista la rimodulazione del minimo edittale delle sanzioni per i trasferimenti del contante in misura superiore al limite.

L’art. 18, DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” introducendo il nuovo comma 3-bis all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, ha previsto la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 3.000 a € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021. Dall’1.1.2022 il limite è ulteriormente ridotto a € 1.000.

Variazione negli anni al limite di uso del denaro contante

fino al 25.12.2002  € 10.329,14
dal 26.12.2002 al 29.4.2008  € 12.500
dal 30.4.2008 al 24.6.2008  € 5.000
dal 25.6.2008 al 30.5.2010  € 12.500
dal 31.5.2010 al 12.8.2011  € 5.000
dal 13.8.2011 al 5.12.2011  € 2.500
dal 6.12.2011 al 31.12.2015  € 1.000
dall’1.1.2016 al 30.6.2020  € 3.000
dall’1.7.2020 al 31.12.2021  € 2.000

UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
A seguito della modifica in esame dall’1.7.2020 non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un’unica soluzione in contante d’importo pari o superiore a € 2.000.
Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche.
Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale / accordi contrattuali.
Non costituiscono violazione ad esempio:
• singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini (“cash and carry”);
• una pluralità di distinti pagamenti connaturata all’operazione stessa (contratto di somministrazione) ovvero a seguito di un preventivo accordo tra le parti (pagamento rateale).
Per tali fattispecie l’Amministrazione valuta caso per caso la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo scopo di eludere il divieto.
• prestazione professionale (ad esempio, trattamento ortodontico) della durata di un anno, per la quale è dovuto un onorario di € 3.600. È stato chiesto se sia possibile per il cliente versare e per il professionista ricevere acconti mensili in contanti per € 300 (regolarmente fatturati).
Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui la pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad esempio, contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (ad esempio, pagamento rateale).
Il trattamento ortodontico costituisce una prestazione professionale per la quale le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale non incorrendo quindi nella violazione in esame.

TRACCIABILITÀ DEI TRASFERIMENTI PARI / SUPERIORI A € 2.000
I trasferimenti di importo pari / superiore a € 2.000, vanno effettuati tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). Si rammenta che nell’ambito delle citate FAQ il MEF ha chiarito che:
• la limitazione all’utilizzo del contante / titoli al portatore:
– è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una specifica soglia, “canalizzando” tali flussi presso i predetti intermediari abilitati;
– prescinde dalla natura lecita / illecita del trasferimento, non rilevando il motivo che ha determinato il trasferimento dei valori, trattandosi infatti di un illecito “oggettivo”;
è possibile prelevare / versare in contante dal proprio c/c, poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi;
• è possibile effettuare un pagamento di importo superiore a € 2.000 in contanti / assegni, purché:
– il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 2.000;
– oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;
• a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene di importo superiore a € 2.000 è possibile accettare il versamento a titolo di caparra purché:
– il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 2.000;
– oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;
• non configura cumulo e pertanto non costituisce violazione il pagamento di una fattura unica di ammontare complessivo pari o superiore a € 2.000, mediante l’emissione di più assegni bancari,
ciascuno di ammontare inferiore al limite. Il pagamento di una fattura di importo complessivo pari o superiore a € 2.000, eseguito tramite più assegni bancari con l’indicazione:
– del nome / ragione sociale del beneficiario;
– della clausola di non trasferibilità, se d’importo pari o superiore a € 1.000; non configura cumulo.
Per tale fattispecie gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto trattasi di mezzi di pagamento che lasciano traccia dell’operazione.

COMUNICAZIONE INFRAZIONI USO DEL CONTANTE
In base all’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 in capo ai soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile tributario, ecc.), è previsto l’obbligo di comunicare, entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS), le infrazioni circa l’uso del denaro contante riscontrate.
Tale comunicazione è dovuta anche dai componenti del collegio sindacale / consiglio di sorveglianza/ comitato per il controllo sulla gestione presso soggetti obbligati per le violazioni circa l’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.
NB La comunicazione in esame non va effettuata qualora l’infrazione sia stata segnalata nell’ambito di una operazione sospetta.

UTILIZZO DEGLI ASSEGNI
Il “Collegato alla Finanziaria 2020” non ha modificato le regole applicabili all’utilizzo degli assegni.
L’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che le banche e le Poste sono tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e  aglia postali o cambiari.
I moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, possono essere rilasciati solo:
• a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una specifica richiesta scritta alla banca ovvero alle Poste;
• pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.
NB Gli assegni e vaglia trasferibili possono essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000.
Inoltre:
• sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità);
• sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (indipendentemente dall’importo); è sempre necessario indicare il nome / ragione sociale del beneficiario.

UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO
Anche la disciplina dei libretti di deposito non è stata oggetto di modifiche da parte del “Collegato alla Finanziaria 2020”. Si rammenta che dal 4.7.2017 possono essere emessi esclusivamente libretti di deposito bancari / postali nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari / postali al portatore.

Una particolare modalità di trasferimento di denaro da / verso l’estero (sovente Stati extraUE) è rappresentata dalle “rimesse di denaro” tramite i c.d. “Money transfer”. Per il servizio in esame è confermato il limite pari a € 1.000 previsto dal comma 2 dell’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.

REGIME SANZIONATORIO
Come sopra accennato è stato rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 63,D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che per  e violazioni commesse dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000, anziché 3.000 (per quelle commesse a decorrere dall’1.1.2022 il minimo è pari a € 1.000).
Violazione Sanzione
Utilizzo contante e titoli al portatore (*)
• Da € 2.000 (anziché 3.000) a € 50.000;
• da € 10.000 a € 150.000 per importi superiori a € 250.000.
Comunicazione infrazioni uso del contante:
• Da € 3.000 a € 15.000.
(*) La sanzione è applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti.
Si rammenta che le violazioni in esame possono essere definite tramite le seguenti disposizioni:
oblazione ex art. 16, Legge n. 689/81, come previsto dall’art. 65, comma 9, D.Lgs. n. 231/2007 (per le violazioni di importo non superiore a € 250.000) con il pagamento di una somma in misura
ridotta pari ad 1/3 del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione;
in via breve, come previsto dall’art. 68, D.Lgs. n. 231/2007 richiedendo al MEF, entro 30 giorni dalla notifica del decreto che irroga la sanzione, di pagare la sanzione in misura ridotta (1/3 della
sanzione irrogata).

DEROGA UTILIZZO CONTANTE PER TURISTI UE / EXTRAUE
L’art. 3, commi 1 e 2, DL n. 16/2012 da ultimo modificato dall’art. 1, comma 245, Finanziaria 2019,prevede una deroga a tale limitazione all’uso del contante per gli acquisti:
• effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati / agenzie di viaggio e turismo di cui agli artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/72;
• da parte di turisti con cittadinanza extraUE / UE / SEE, non residenti in Italia.
Per le predette operazioni l’utilizzo del contante dal 2019 risulta possibile fino a € 14.999,99.
NB La disciplina in esame interessa esclusivamente le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati (UE / extraUE / SEE) e non riguarda quindi le operazioni nei confronti di soggetti passivi, per le quali permane il limite ordinario (ora pari a € 2.000) per la regolazione in contanti.
Si rammenta che per poter usufruire del limite di € 15.000 per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti esteri, gli operatori interessati devono porre in essere una serie di adempimenti.

Merita evidenziare che:
• qualora l’operatore economico emetta la fattura elettronica nei confronti dell’acquirente estero non è tenuto alla presentazione dello “spesometro estero” previsto dal comma 3-bis dell’art. 1,
D.Lgs. n. 127/2015 introdotto dalla Finanziaria 2018;
• ai sensi dell’art. 38-quater, DPR n. 633/72, le cessioni di beni da parte di commercianti al minuto nei confronti di soggetti privati extraUE possono essere effettuate senza applicazione dell’IVA, a
condizione che i beni siano:
– destinati all’uso personale / familiare degli acquirenti e siano trasportati fuori dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione;
– di valore complessivamente superiore a € 154,94 (IVA compresa).
Per le cessioni di beni a turisti extraUE di cui al citato art. 38-quater, per le quali la fattura elettronica è emessa tramite la piattaforma “OTELLO 2.0”, l’Agenzia, nella Risposta di consulenza giuridica 7.2.2019, n. 8, ha precisato che: “un unico adempimento (l’invio dei dati delle fatture emesse al sistema OTELLO 2.0) risulta satisfattivo di qualunque altra comunicazione di natura fiscale. Tra tali comunicazioni, in assenza di indicazioni contrarie … deve ricomprendersi anche” lo spesometro estero.
Di conseguenza, per le fatture elettroniche “tax free” non è richiesto l’invio dello spesometro estero.

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