le novità della detrazione del 110% dopo la conversione del “decreto rilancio”

Nell’iter di conversione del c.d. “Decreto Rilancio” sono state apportate molteplici modifiche alla nuova detrazione, pari al 110% delle spese sostenute per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente. In particolare si evidenzia che, rispetto a quanto “originariamente” previsto:
− è possibile fruire della detrazione a prescindere dall’uso dell’unità immobiliare (abitazione principale o altro) e la singola persona fisica può beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari, ferma restando la detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
− l’ammontare della spesa massima agevolabile è diverso a seconda della tipologia di immobile oggetto dell’intervento (singola unità, unità in immobili plurifamiliari funzionalmente indipendenti, condominio con più o meno di 8 unità);
− sono esclusi gli interven/ su immobili di categoria A1 / A8 e A9;
− è stata rivista la disciplina relativa alla possibilità di optare per la cessione del credito ovvero per il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante;
− è sempre richiesta l’asseverazione dei lavori mentre il visto di conformità è richiesto solo in caso di cessione del credito / c.d. “sconto in fattura”.

È confermato che la detrazione nella maggior misura del 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 e va ripartita in 5 quote annuali


SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DELLA DETRAZIONE

1. condomini;
2. persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su unità immobiliari.
Le persone fisiche possono fruire della detrazione del 110% per gli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari, ferma restando la possibilità di fruire della detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali; non rileva più la destinazione d’uso dell’immobile oggetto dei lavori (abitazione principale o altro);
3. Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Come sopra evidenziato, tali soggetti possono fruire della detrazione del 110% anche per le spese sostenute dall’1.1 al 30.6.2022;
4. cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
5. In sede di conversione sono stati ricompresi tra i possibili soggetti beneficiari della detrazione in esame anche:
6. ONLUS di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 460/97, ODV iscritte nei registri di cui all’art. 6, Legge n. 266/91 e APS iscritte nel registro nazionale / regionale / provinciale di cui all’art. 7, Legge n. 383/2000;
7. associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all’art. 5, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 242/99, limitatamente ai lavori effettuati sugli immobili adibiti a spogliatoio.


INTERVENTI AGEVOLABILI

è stata disposta l’esclusione degli interventi effettuati sugli immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9.


INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

le detrazioni previste dall’art. 14, DL n. 63/2013 (che a seconda della tipologia dell’intervento sono pari al 50% – 65% – 70% – 75% – 80% – 85%) si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, con ripartizione in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali / orizzontali / inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, utilizzando materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017.
La disposizione post-conversione prevede che tali interventi rientrano tra quelli agevolabili con la detrazione in esame anche nel caso in cui siano effettuati su un’unità immobiliare facente parte di
un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendente con uno o più accessi autonomi dall’esterno (tipicamente le c.d. “case a schiera”).
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo complessivo della spesa che varia in base alla tipologia dell’immobile oggetto dell’intervento, come segue:
a) non superiore a € 50.000 per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari parte di un edificio plurifamiliare, funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi;
b) non superiore a € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio composto da 2 a 8 unità immobiliari;
c) non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio composto da più di 8 unità immobiliari;

2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria:
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE n. 811/2013;
a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 in esame, di seguito illustrati;
– impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
– allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all’art. 2, comma 2, lett. tt), D.Lgs. n. 102/2014, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo complessivo della spesa che varia in base alla tipologia dell’immobile oggetto dell’intervento, come segue:
a) non superiore a € 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici con al massimo 8 unità immobiliari;
b) non superiore a € 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici con più di 8 unità immobiliari.
Possono essere ricomprese anche le spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;

3. interventi su edifici unifamiliari ovvero su unità immobiliari facenti parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno (ad esempio, c.d. “case a schiera”) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: impianti per il riscaldamento / affrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria:
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE n. 811/2013;
a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 in
esame, di seguito illustrati;
impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
caldaie a biomassa con prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle di cui al DM 7.11.2017, n. 186, esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE;
allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all’art. 2, comma 2, lett. tt), D.Lgs. n. 102/2014, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.

É confermato che la detrazione nella misura del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013, nel rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascun intervento, qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.
Ai fini dell’accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, è confermato che gli interventi sopra elencati:

1. devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter del citato art. 14 (ad oggi non ancora emanati);

2. nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 di seguito illustrati (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo):
il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio / unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, ovvero, se non possibile,
il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) ex art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.

In sede di conversione è stato inoltre disposto che:
O per gli edifici sottoposti ad almeno un vincolo previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
O nei casi in cui gli interventi sopra citati siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali; la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica di cui al citato art. 14, anche se non effettuati congiuntamente agli interventi per i quali è prevista la detrazione nella maggior misura del 110%, ferma restando la necessità di soddisfare le prestazioni energetiche richieste per accedere alla detrazione sopra illustrate (rispetto dei requisiti minimi, miglioramento di almeno 2 classi energetiche ovvero conseguimento della classe energetica più alta).

Con riferimento alla tipologia di interventi, va infine evidenziato che in sede di conversione sono stati ricompresi tra gli interventi agevolabili anche quelli di ristrutturazione che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio, di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001, con i quali si conseguono i requisiti minimi in termini energetici necessari per poter fruire della detrazione del 110% sopra elencati. In tal caso i limiti di spesa sono quelli stabiliti dai commi 1 e 2 dell’art. 119 (€ 50.000 / 40.000 / 30.000 / 20.000 / 15.000 in base al tipo di intervento ed edificio).

DETRAZIONE 110% – art. 119, DL n. 34/2020
Tipologia intervento (*) Spese dall’1.7.2020 al 31.12.2021 (**)
Isolamento termico superfici opache verticali /orizzontali / oblique che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda spesa max € 50.000 se singola unità immobiliare o unità di edificio plurifamiliare indipendente e accesso autonomo
spesa max € 40.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio avente fino a 8 unità
spesa max € 30.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio avente più di 8 unità
Interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
O impianti centralizzati per il riscaldamento /raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE n. 811/2013 ovvero a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici
O impianti di microcogenerazione o a collettori solari
O allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all’art. 2, comma 2, lett. tt), D.Lgs. n. 102/2014, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE
spesa max € 20.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio avente fino a 8 unità
spesa max € 15.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio avente più di 8 unità
Interventi su:
O edifici unifamiliari
O unità immobiliari parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
O impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE n. 811/2013 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici;
O impianti di microcogenerazione o a collettori solari
O caldaie a biomassa con prestazioni almeno pari a quelle per la classe 5 stelle di cui al DM n. 186/2017 esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure di infrazione degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE
O allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all’art. 2, comma 2, lett. tt), D.Lgs. n. 102/2014, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE
110%
spesa max € 30.000
Altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati 110% spesa max ordinariamente prevista
per l’intervento
Interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n.63/2013 su edifici:
O sottoposti ad almeno un vincolo previsto per i beni di interesse storico e del paesaggio;
O ubicati in zone nelle quali gli interventi rientranti nella detrazione del 110% sopra elencati sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali a condizione che si ottenga il miglioramento energetico posto come condizione per poter accedere alla detrazione nella misura del 110% (*)
110% spesa max ordinariamente prevista per l’intervento

(*) É necessario che siano rispettati i requisiti minimi “tecnici” e che dall’intervento si consegua il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Gli interventi sono agevolati anche quando eseguiti nell’ambito di un intervento che prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio.
(**) Per IACP / soggetti assimilati rientrano anche le spese sostenute dall’1.1 al 30.6.2022.

 

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Il comma 4 dell’art. 119 in esame, confermando quanto originariamente disposto, prevede che per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, DL n. 3/2013, la detrazione spettante, prevista nella misura del 50% – 70% – 80% – 75% – 85% a seconda dei casi, è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021.
In sede di conversione sono stati ricompresi tra gli interventi agevolabili anche quelli per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi antisismici di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies, nei limiti di spesa previsti per gli stessi.

Premi assicurazione per rischio di eventi calamitosi unità abitative
È confermato che, nel caso in cui, oltre all’esecuzione degli interventi in esame, il contribuente scelga di:
O cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ad un’impresa di assicurazione;
O stipulare contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi; la detrazione IRPEF di cui all’art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR, pari al 19% dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta nella misura del 90%.

Quanto sopra trova applicazione con riferimento agli immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 e non a quelli ubicati nella zona sismica 4 di cui all’OPCM 20.3.2003, n. 3274.


INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 110% SOLO SE CONTESTUALI

È confermato che la detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi espressamente individuati dai sopra commentati commi da 1 a 4, anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente.
In particolare, oltre agli “altri” interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 sopra citati, i commi da 5 a 8 includono nella detrazione del 110% la contestuale installazione di:
O impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche;
O infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”.
Contestuale installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
I commi da 5 a 7 riconoscono la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), DPR n. 412/93. Per i predetti interventi l’ammontare massimo di spesa agevolabile è pari a € 48.000 e comunque nel limite di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire in 5 quote annuali. In caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), DPR n. 380/2001 (ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), il limite di spesa è ridotto a € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Tale detrazione è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico con detrazione del 110% sopra commentati.
La detrazione nella misura del 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle stesse condizioni e con i medesimi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

È confermato che in tali casi la detrazione del 110%:
O è subordinata alla cessione in favore del GSE, con le modalità di cui all’art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 387/2003, dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo ai sensi dell’art. 42-bis, DL n. 162/2019;
O non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis, DL n. 91/2014.
In sede di conversione è stata introdotta la previsione che con apposito Decreto il MISE individuerà limiti, modalità di utilizzo e valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati con la detrazione del 110% in esame.

Contestuale installazione delle c.d. “colonnine di ricarica”
É confermato che per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione che l’art. 16-ter, DL n. 63/2013 fissa al 50%, è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali.
La detrazione del 110% è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione della c.d. “colonnina di ricarica” sia eseguita congiuntamente ad uno dei citati interventi di riqualificazione energetica con detrazione del 110% (comma 1 dell’art. 119 in esame).
Essendo richiesta tale contestualità, si ritiene che anche in tal caso le spese debbano essere sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.

 

Altri interventi con detrazione del 110% solo se effettuati contestualmente
Tipologia intervento Spesa massima ammessa
Interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 Limiti ordinariamente previsti per le singole tipologie di intervento
Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e relativi sistemi di accumulo integrati con gli impianti € 48.000 e comunque € 2.400 / € 1.600 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo integrati
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica” €3.000 (art. 16-ter, DL n. 63/2013)


TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA

L’art. 121, DL n. 34/2020 in esame amplia, apportando alcune modifiche, le fattispecie al ricorrere delle quali è possibile scegliere, in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante, la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ovvero il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura”.
In particolare, in deroga a quanto ordinariamente previsto dall’art. 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dall’art. 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, DL n. 63/2013, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare, alternativamente, per la cessione del corrispondente credito d’imposta, con eventuale successiva cessione, ovvero per il c.d. “sconto in fattura” per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:
O recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
O efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 sopra commentato (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);
O adozione misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4 sopra commentato (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
O recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, commi 219 e 220, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;
O installazione impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 sopra illustrati;
O installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013 nonché quelle di cui al sopra citato comma 8 con detrazione del 110%.

In sede di conversione, con l’introduzione del comma 1-bis, è stato previsto che:
O l’opzione in esame può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento lavori;
O per gli interventi di cui all’art. 119, gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento ed ogni stato di avanzamento lavori deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.
Come sopra accennato la disposizione in esame apporta anche alcune modifiche alla disciplina relativa a tali possibilità. In particolare si evidenzia che, in caso di applicazione del c.d. “sconto in fattura” da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi, quest’ultimo recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta che può essere:
O utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione; ovvero
O ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Non si applicano
O il limite alla compensazione pari a € 700.000 annui di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000, elevato per il 2020 a € 1.000.000 ad opera dell’art. 147, DL n. 34/2020;
O il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da esporre nel quadro RU del mod. REDDITI;
O il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo superiori € 1.500 di cui all’art. 31, comma 1, DL n. 78/2010.
L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, dal soggetto interessato ovvero tramite un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità (di seguito richiamati), con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento.
I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto.
L’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni in esame.
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante,
maggiorato di interessi e sanzioni, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento
dell’importo.


ASSEVERAZIONE E VISTO DI CONFORMITÀ

Nell’iter di conversione, l’asseverazione è stata posta come elemento indispensabile sia per poter fruire della detrazione nella misura del 110% sia per poter optare per la cessione del corrispondente credito ovvero per il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura”.
Il visto di conformità, invece, come originariamente previsto, è richiesto soltanto nel caso in cui si intenda optare per la cessione del credito ovvero per il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi.


ASSEVERAZIONE

Come sopra accennato, il comma 13 dell’art. 119 in esame è stato riformulato in sede di conversione ed ora dispone che l’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato è richiesta / necessaria:
O sia per il riconoscimento della detrazione nella misura del 110%;
O sia per l’esercizio dell’opzione relativa alla cessione del credito / applicazione del c.d. “sconto in fattura”.
In particolare:
O per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, ossia interventi di isolamento termico e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale dai quali si consegue risparmio / miglioramento energetico con detrazione del 110%, un tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione va trasmessa esclusivamente in via telematica all’ENEA con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM;
É altresì necessario che i predetti professionisti incaricati attestino la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’asseverazione:
1. va rilasciata alla fine dei lavori ovvero per ogni stato avanzamento lavori (nei casi in cui si fruisce della detrazione / cessione del credito / “sconto in fattura” per stato avanzamento lavori);
2. attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione;
3. per la certificazione della congruità delle spese, in attesa dell’emanazione dell’apposito Decreto MISE, può fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni / Province autonome ovvero ai listini delle CCIAA ovvero ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di esecuzione degli interventi.


VISTO DI CONFORMITÀ

Il contribuente, per poter esercitate l’opzione per la cessione del credito / “sconto in fattura” a seguito degli interventi sopra elencati per i quali spetta la detrazione del 110%, è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Il visto va rilasciato ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. n. 241/97 da un dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso di laurea in giurisprudenza / economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese (c.d. RAF).
Il certificatore è tenuto a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati sopra richiamati.
ATTESTAZIONI / ASSEVERAZIONI INFEDELI
Fermo restando che la non veridicità delle attestazioni / asseverazioni comporta:
a. la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione);
b. l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato;
in caso di rilascio di attestazioni / asseverazioni infedeli è applicabile la sanzione da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione / asseverazione infedele resa.
Stipula polizza assicurativa
I predetti soggetti sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000.
Le spese sostenute per ottenere le attestazioni / asseverazioni nonché il visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110% di cui all’art. 119 in esame.

domanda per il bonus 1.000 euro: beneficiari

I liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS, non iscritti alle Casse di previdenza, danneggiati dall’emergenza COVID-19, devono presentare domanda per usufruire del bonus di maggio di 1.000 euro, anche se ne hanno già fruito delle 600 euro di marzo e aprile.

È quanto ha chiarito l’INPS il 19 giugno scorso, il quale ha comunicato che è attivo il servizio online per la richiesta alla quale va allegata la dichiarazione di aver subito una riduzione del reddito di almeno il 33% nel secondo bimestre tra il 2019 e il 2020.

Il bonus 1.000 euro, per in mese di maggio 2020 previsto nel Decreto Rilancio, è riservato a una specifica platea in possesso di precisi requisiti.

In particolare:
liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione Separata, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, hanno diritto a una indennità di 1.000 euro per maggio 2020, se hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;
co.co, con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto. Il rapporto di lavoro deve essere cessato entro il 19 maggio 2020 (data dell’entrata in vigore del decreto rilancio);
stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI (disoccupazione), alla data dell’entrata in vigore del decreto;
lavoratori in somministrazioni, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiamo cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI (disoccupazione), alla data dell’entrata in vigore del decreto.

Pertanto, per le altre categorie di contribuenti che hanno beneficiato del bonus nei mesi di marzo e aprile (ad es. artigiani e commercianti…), non è previsto alcun indennizzo per il mese di maggio.

Superbonus 110%, le regole finali.

1
LIMITI / 1

Cappotto termico, nuovi massimali

Interventi anche sui tetti
Tra le novità di maggior rilievo introdotte dalla commissione Bilancio spiccano i nuovi massimali di spesa nei condomini per il cappotto termico. Per le coibentazioni il bonus spetta anche sulle superfici inclinate il che consente di intervenire anche sui tetti.
Il limite di spesa degli interventi ammessi al bonus viene ora fissato in 50mila euro per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che hanno ingresso indipendente o più accessi autonomi dall’esterno. In sintesi le cosiddette “villette a schiera”. Per gli edifici composti da due a 8 unità immobiliari il limite di spesa passa da 60mila euro a 40mila euro per unità abitativa. Limite di spesa che scende a 30mila moltiplicati per unità immobiliare nei condomini composti da più di otto unità.

2
LIMITI / 2

Nuovi massimali per le caldaie

Le sostituzioni
Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione e delle caldaie centralizzate a condensazione con caldaie a pompa di calore, la detrazione del 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20mila euro ad unità immobiliare per gli edifici fino a 8 unità e non superiore a 15mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliare che compongono edifici con più di 8 appartamenti.

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LIMITI / 3

Impianti fotovoltaici

Connessi alla linea elettrica
La commissione Bilancio, inoltre, ho confermato senza alcun ritocco la possibilità di beneficiare del superbonus del 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla linea elettrica fino a un massimo di spesa non superiore a 48mila euro e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni KW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. Lo sconto fiscale spetta, inoltre, anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici. Attenzione però in questi ultimi due interventi la detrazione maggiorata è vincolata alla cessione al Gestore dei servizi energetici dell’energia non consumata non condivisa in autoconsumo. Guardando poi al futuro e alla nuova mobilità in pacchetto finale del superbonus conferma anche lo sconto fiscale per l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, purché l’intervento sia eseguito congiuntamente a uno dei quelli sul cappotto termico o la sostituzione delle caldaie.

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ENTI LOCALI

Caldaie, estensione ai comuni montani

Senza infrazione comunitaria
Tra le novità dell’ultima ora l’estensione dell’agevolazione del superbonus al 110% per la sostituzione delle caldaie agli immobili situati nei comuni montanti non interessati da procedure di infrazione comunitaria con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamenti efficiente.

5
LA PLATEA

Bonus esteso alle seconde case

Lavori su due unità immobiliari
Si allarga la platea dei beneficiari del superbonus al 110%: con l’approvazione di un emendamento la norma viene estesa anche alla seconda casa. I cittadini potranno effettuare lavori di efficientamento antisismico su due unità immobiliari.

6
LE ECCEZIONI

Escluse case di lusso, ville e castelli

Esclusi anche gli alberghi
Niente superbonus, invece, per gli interventi sulle ville, castelli e case di lusso, cioè quegli immobili che il catasto individua nella classe A1, A8 e A9. Mentre non è entrata l’estensione dell’agevolazione agli immobili delle imprese turistiche e dunque alle strutture alberghiere.

7
CASE POPOLARI

Iacp, bonus operativo anche a inizio 2022

Spendibile in 5 rate annuali
In base alle nuove regole introdotte in commissione alla Camera, per le sole case popolari degli Iacp il superbonus al 110% resterà operativo anche nei primi sei mesi del 2022 e come per tutti sarà spendibile in 5 rate annuali di pari importo.

8
NUOVI BENEFICIARI

Superbonus anche per il Terzo settore

Si allarga la platea
Tra le modifiche inserite in commissione Bilancio alla Camera c’è anche l’estensione al Terzo settore delle detrazioni fiscali al 110%, previste per gli interventi antisismici e di miglioramenti energetico. La misura era stata chiesta in primis dal Pd.

9
L’AMPLIAMENTO

Sconto per spogliatoi di sport dilettanti

Bonus per ristrutturazione
Anche la ristrutturazione degli spogliatoi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche potrà usufruire del superbonus al 110%. La modifica è stata inserita con un emendamento al decreto Rilancio, riformulato e approvato dalla commissione Bilancio.

10
AMMESSI AL BONUS

Sì alle demolizioni e ricostruzioni

No alle assicurazioni
Tra gli interventi ammessi all’agevolazione del 110% trovano posto quelli di demolizione e ricostruzione. Nessuna modifica in corsa, invece, per l’estensione del 110% al cosiddetto sisma bonus e della detrazione del 90 per cento per la stipula di una assicurazione.

11
L’ATTUAZIONE

Entrate, 30 giorni per le regole finali

Dal prossimo 18 luglio
Per le regole finali delle Entrate si dovranno comunque attendere almeno 30 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione. Calendario alla mano e in previsione del secondo e definitivo giro al Senato i trenta giorni inizieranno dal prossimo 18 luglio.

12
I VINCOLI

Resta il salto di due classi energetiche

Falliti i tentativi di modifica
Per accedere al bonus del 110% bisogna salire di due classi energetiche dell’edificio sia con il cappotto termico sia con la sostituzione delle caldaie. Vincolo che sia le forze di opposizione che quelle di maggioranza hanno chiesto di attenuare o cancellare ma senza risultato.

13
IL FORNITORE

Resta la possibilità di cedere il credito

Anche a intermediari finanziari
Resta la possibilità per il fornitore che ha effettuato gli interventi di recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta, con facoltà si successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Contributi da utilizzare in compensazione fiscale

Contributi da utilizzare in compensazione fiscale nell’ambito di spese sostenute per investimenti fissi, internazionalizzazione, consulenze, collaborazione tra scuola e imprese, investimenti e consulenze COVID-19.

Si tratta di contributi che possono essere utilizzati in compensazione fiscale per spese sostenute nell’ambito delle seguenti aree:
• investimenti fissi;
• internazionalizzazione;
• consulenze;
• collaborazione tra scuola e imprese;
• investimenti e consulenze COVID-19.

Imprese, enti e associazioni, consorzi, associazioni di categoria di cui al punto 2, commi 1 e 2, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, comprese le agenzie interinali:
• reti imprese;
• esercizi ricettivi, a condizione che le unità locali nelle quali sono realizzati gli investimenti somministrino la prima colazione e non abbiano più del 70% dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina;
• lavoratori autonomi e liberi professionisti (per gli investimenti e consulenze COVID-19).

REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
• avere un’unità operativa nel territorio provinciale;
• non avere in corso procedure concorsuali;
• non essere in difficoltà secondo la normativa europea (per i contributi relativi a investimenti e consulenze COVID-19, il soggetto richiedente non deve essere in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019).

SPESE AMMESSE
Possono essere presentate spese per:
• investimenti fissi, internazionalizzazione, consulenze, collaborazione tra scuola e imprese, le spese sostenute nei 18 mesi precedenti la domanda di agevolazione;
• investimenti e consulenze COVID-19, le spese sostenute nei mesi precedenti la domanda di agevolazione e comunque dopo il 31 gennaio 2020.

Sono previste eccezioni per gli investimenti immobiliari e per le acquisizioni di beni tramite contratto di leasing.
Le spese devono risultare integralmente pagate alla data di presentazione della domanda e attestate da un professionista iscritto all’Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali o di un C.A.T. – H.U.B. – società di Servizi controllate da un’Associazione di Categoria.
Va effettuato il pagamento delle spese unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra il documento di spesa e quello di pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo lo si può dimostrare con una dichiarazione di avvenuto pagamento del fornitore del bene o del servizio. In ogni caso, non si può effettuare pagamenti in contanti e in compensazioni credito/debito.

LIMITI DI SPESA AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
La spesa massima ammissibile, per ciascun anno, è pari a 400 mila euro complessivi, nel rispetto dei limiti previsti dalle singole tipologie di aiuto.

Va comunque determinata la spesa massima complessiva con una procedura di calcolo e in relazione agli esercizi chiusi precedenti alla data di presentazione della domanda:
• se l’impresa ha meno di tre esercizi chiusi, oppure se non ha alcun esercizio chiuso, l’importo è determinato in un valore fisso pari a 200 mila euro complessivi o, in alternativa, in un valore pari al capitale sociale dell’impresa richiedente moltiplicato per 5, comunque fino a un massimo di 400 mila euro complessivi.

Si può utilizzare il contributo concesso esclusivamente in compensazione fiscale, presentando il modello F24, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di concessione e attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

VICONLI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
La concessione del contributo comporta i seguenti obblighi:
• mantenere la sede o l’unità operativa attiva sul territorio provinciale;
• non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni o i servizi per i quali i contributi sono stati concessi;
• accettare ogni controllo sull’effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di tempestiva comunicazione di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
• applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali, osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;
• messa a disposizione, su richiesta della Provincia, dei dati concernenti la situazione economico – finanziaria, fino a tre anni successivi all’erogazione complessiva dell’aiuto;
• riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
E’ possibile presentare, anche tramite un delegato, una sola domanda di contributo relativa a una o più tipologie di aiuto entro le seguenti date:
• per investimenti fissi, internazionalizzazione, consulenze, collaborazione tra scuola e imprese: dal 2 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
• per investimenti e consulenze per COVID-19: per il solo anno 2020 ed entro e non oltre il 31 ottobre 2020.

Per presentare la domanda bisogna essere in possesso:
1. di uno dei seguenti sistemi di identità digitale:
• Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
• Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• Carta Provinciale dei Servizi (CPS) – tessera sanitaria “attivata”.

2. e della firma digitale, per sottoscrive digitalmente la domanda di contributo (con firma digitale di tipo CADES). Se si delega un altro soggetto a presentare la domanda, sarà quest’ultimo a dover possedere la firma digitale per la sottoscrizione.