Contributi da utilizzare in compensazione fiscale

Contributi da utilizzare in compensazione fiscale nell’ambito di spese sostenute per investimenti fissi, internazionalizzazione, consulenze, collaborazione tra scuola e imprese, investimenti e consulenze COVID-19.

Si tratta di contributi che possono essere utilizzati in compensazione fiscale per spese sostenute nell’ambito delle seguenti aree:
• investimenti fissi;
• internazionalizzazione;
• consulenze;
• collaborazione tra scuola e imprese;
• investimenti e consulenze COVID-19.

Imprese, enti e associazioni, consorzi, associazioni di categoria di cui al punto 2, commi 1 e 2, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, comprese le agenzie interinali:
• reti imprese;
• esercizi ricettivi, a condizione che le unità locali nelle quali sono realizzati gli investimenti somministrino la prima colazione e non abbiano più del 70% dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina;
• lavoratori autonomi e liberi professionisti (per gli investimenti e consulenze COVID-19).

REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
• avere un’unità operativa nel territorio provinciale;
• non avere in corso procedure concorsuali;
• non essere in difficoltà secondo la normativa europea (per i contributi relativi a investimenti e consulenze COVID-19, il soggetto richiedente non deve essere in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019).

SPESE AMMESSE
Possono essere presentate spese per:
• investimenti fissi, internazionalizzazione, consulenze, collaborazione tra scuola e imprese, le spese sostenute nei 18 mesi precedenti la domanda di agevolazione;
• investimenti e consulenze COVID-19, le spese sostenute nei mesi precedenti la domanda di agevolazione e comunque dopo il 31 gennaio 2020.

Sono previste eccezioni per gli investimenti immobiliari e per le acquisizioni di beni tramite contratto di leasing.
Le spese devono risultare integralmente pagate alla data di presentazione della domanda e attestate da un professionista iscritto all’Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali o di un C.A.T. – H.U.B. – società di Servizi controllate da un’Associazione di Categoria.
Va effettuato il pagamento delle spese unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra il documento di spesa e quello di pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo lo si può dimostrare con una dichiarazione di avvenuto pagamento del fornitore del bene o del servizio. In ogni caso, non si può effettuare pagamenti in contanti e in compensazioni credito/debito.

LIMITI DI SPESA AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
La spesa massima ammissibile, per ciascun anno, è pari a 400 mila euro complessivi, nel rispetto dei limiti previsti dalle singole tipologie di aiuto.

Va comunque determinata la spesa massima complessiva con una procedura di calcolo e in relazione agli esercizi chiusi precedenti alla data di presentazione della domanda:
• se l’impresa ha meno di tre esercizi chiusi, oppure se non ha alcun esercizio chiuso, l’importo è determinato in un valore fisso pari a 200 mila euro complessivi o, in alternativa, in un valore pari al capitale sociale dell’impresa richiedente moltiplicato per 5, comunque fino a un massimo di 400 mila euro complessivi.

Si può utilizzare il contributo concesso esclusivamente in compensazione fiscale, presentando il modello F24, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di concessione e attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

VICONLI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
La concessione del contributo comporta i seguenti obblighi:
• mantenere la sede o l’unità operativa attiva sul territorio provinciale;
• non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni o i servizi per i quali i contributi sono stati concessi;
• accettare ogni controllo sull’effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di tempestiva comunicazione di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
• applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali, osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;
• messa a disposizione, su richiesta della Provincia, dei dati concernenti la situazione economico – finanziaria, fino a tre anni successivi all’erogazione complessiva dell’aiuto;
• riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
E’ possibile presentare, anche tramite un delegato, una sola domanda di contributo relativa a una o più tipologie di aiuto entro le seguenti date:
• per investimenti fissi, internazionalizzazione, consulenze, collaborazione tra scuola e imprese: dal 2 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
• per investimenti e consulenze per COVID-19: per il solo anno 2020 ed entro e non oltre il 31 ottobre 2020.

Per presentare la domanda bisogna essere in possesso:
1. di uno dei seguenti sistemi di identità digitale:
• Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
• Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• Carta Provinciale dei Servizi (CPS) – tessera sanitaria “attivata”.

2. e della firma digitale, per sottoscrive digitalmente la domanda di contributo (con firma digitale di tipo CADES). Se si delega un altro soggetto a presentare la domanda, sarà quest’ultimo a dover possedere la firma digitale per la sottoscrizione.

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