Il contributo a fondo perduto del “Decreto Sostegni”

La principale novità del contributo a fondo perduto varato del Consiglio dei Ministri di venerdì, è l’universalità dei beneficiari, lo stesso è infatti fruibile sia dai titolari di reddito agricolo che dai precettori di reddito d’imposta e reddito di lavoro autonomo. L’accesso alla misura viene precluso sia a coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno cessato l’attività sia a chi l’ha avviata successivamente.
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Avranno diritto al contributo soltanto i soggetti che hanno subito danni rilevanti a causa della pandemia, requisito identificato in una diminuzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel 2020 di almeno il 30% rispetto a quello conseguito nell’anno precedente; il rispetto dello stesso requisito non è richiesto a coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.
Per determinare l’ammontare del contributo a cui si ha diritto sarà necessario calcolare la differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e il fatturato medio mensile 2019, precisando che, per chi ha attivato la partita Iva successivamente al primo gennaio 2019, tale differenza va calcolata facendo riferimento alla media dei mesi successivi a quello di attivazione. Sulla cifra così ottenuta occorrerà applicare lo specifico coefficiente “dimensionale”:
1. il 60% se esso non supera 100 mila euro;
2. il 50% se è maggiore di 100 mila ma non di 400 mila euro;
3. il 40% se oltrepassa 400 mila ma non 1 milione di euro;
4. il 30% oltre 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
5. il 20% se supera 5 milioni ma non 10 milioni di euro.
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Il contributo assegnato non può superare il valore di 150 mila euro, in ogni caso spetta un ammontare minimo di 1.000,00 o 2.000,00 euro rispettivamente per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
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Al fine dell’ottenimento del contributo, che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap, sarà necessario presentare, entro 60 giorni dell’avvio della specifica procedura telematica, una apposita istanza all’Agenzia delle Entrare secondo le modalità che saranno successivamente definite con provvedimento del Direttore della stessa agenzia delle Entrate.

La prenotazione del “BONUS PUBBLICITÀ” 2021

Ai soggetti che acquistano spazi pubblicitari / inserzioni commerciali è concessa una specifica agevolazione, c.d. “Bonus pubblicità”.
Per poter fruire dell’agevolazione in esame il soggetto interessato deve presentare preliminarmente una richiesta a carattere “prenotativo”.
Successivamente lo stesso deve inviare la “Dichiarazione degli investimenti effettuati” nell’anno. Per il bonus pubblicità 2021 i soggetti interessati devono presentare la prenotazione entro il 31.03.2021 contenente i dati relativi agli investimenti effettuati/da effettuare in tale anno.
La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione. Tale dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2021, va trasmessa dall’01.01.2022 al 31.01.2022.
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Per il “Bonus pubblicità” 2021 i soggetti interessati devono presentare la “prenotazione” entro il 31.03.2021, da inviare telematicamente, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare in tale anno.

Si rammenta che per il 2021 la misura dell’agevolazione è pari al 50% dell’investimento (non è limitata all’investimento incrementale) e spetta soltanto per le “campagne” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato articolo 57-bis: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente. “

 

Bonus facciate, tutti gli adempimenti per ottenere l’incentivo

Anche per il bonus facciate «qualificato» (e per l’ecobonus al 50 – 65 – 70 – 75%) deve essere acquisita e non inviata all’Enea l’asseverazione sulla «congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati».
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Adempimenti

Il contribuente, che effettua «interventi influenti dal punto di vista termico» o su più del 10% dell’intonaco, deve effettuare gli stessi adempimenti previsti per l’«ecobonus, pertanto:
– deve acquisire e conservare l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti (la quale può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate); per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta in base agli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, mentre per quelli dal 6 ottobre 2020, in base all’articolo 8 del decreto ministeriale del 6 agosto 2020; assieme all’asseverazione va redatto il computo metrico;
– deve acquisire e conservare, alla fine dell’intervento, «da un tecnico non coinvolto nei lavori» l’Ape di ogni singola unità immobiliare per la quale si chiede la detrazione;
– deve acquisire e conservare la copia della relazione tecnica necessaria in base all’articolo 8, comma 1 del Dlgs 192/2005;
– deve acquisire e conservare le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP) (vademecum dell’Enea sul bonus facciate, aggiornato al 25 gennaio 2021);
– deve inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori o di collaudo delle opere, la scheda descrittiva degli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
La mancata effettuazione degli adempimenti non consente la fruizione del bonus facciate.
Per il bonus facciate (e l’ecobonus al 50 – 65 – 70 – 75%), comunque, non si applica il decreto asseverazioni del Mise del 6 agosto 2020, applicabile solo per il superbonus del 110% per l’ecobonus, il fotovoltaico e le colonnine.

DATA DI INIZIO DEI LAVORI
PRIMA DEL 6.10.2020 A PARTIRE DAL 6.10.2020
Normativa di riferimento (Requisiti tecnici) D.M. 19.02.2007 e ss.mm.ii. D.M. 6.08.2020
Valori della trasmittanza termica finale U Tabella 2 del DM 26.01.2010
(comprensivi dei ponti termici)
Allegato E del DM 6.08.2020
 

 

 

 

 

 

Documenti

Di tipo “tecnico”:
1. Scheda Descrittiva con CPID;
2. Asseverazione dei requisiti tecnici;
3. APE;
4. Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
5. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP)
Di tipo “tecnico”:
1. Scheda Descrittiva con CPID;
2. Asseverazione dei requisiti tecnici e congruità delle spese;
3. Computo metrico;
4. APE;
5. Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
6. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP)
Di tipo “amministrativo”:
1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;
2. Fattura/e;
3. Bonifico/i;
4. Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.
Di tipo “amministrativo”:
1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;
2. Fattura/e;
3. Bonifico/i;
4. Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.