Decreto cessioni

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del D.L. 16.02.2023, n. 11 (c.d. Decreto cessioni).

Queste sono le principali disposizioni:

  • edifici unifamiliari e indipendenti: proroga al 30.09.2023 dell’attuale scadenza del 31.03.2023 per detrarre al 110% le spese effettuate fino al 30.09.2022, con Sal almeno del 30%;
  • cessioni 2022: sono salve le cessioni relative a spese 2022 con possibilità di effettuare la comunicazione entro il 30.11.2023, pagando una sanzione di 250 euro;
  • detrazione superbonus in 10 anni per i crediti formati fino al 31.03.2023 (anche per sismabonus e barriere architettoniche);
  • conversione dei crediti in Btp per i soggetti istituzionali;
  • compensazione anche con debiti previdenziali;
  • Soa: la soglia di 516.000 euro va calcolata per singolo appalto;
  • Sal facoltativo per bonus minori e rimessione in bonis per omessa asseverazione di superbonus e sismabonus;
  • attestazione di accordo vincolante: per i soli lavori in edilizia libera, consente cessione o sconto anche in mancanza di un acconto versato entro il 16.02.2023;
  • bonus acquisti: non fa più fede la data del preliminare, ma quella di richiesta del titolo abitativo per l’esecuzione di lavori edilizi; sono confermate le esclusioni per barriere architettoniche, Iacp, Onlus, cooperative di abitazione, Comuni alluvionati o del c.d. cratere sismico, ecc.
  • varianti: non ha rilevanza la presentazione di una variante alla Cila o al diverso titolo previsto;
  • scudo penale per cedenti e cessionari
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