Certificazione Soa appalti / subappalti per 110% e cessione crediti

L’art. 10-bis, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina”, dispone che a decorrere dall’1.1.2023, per poter:

  • fruire della detrazione del 110% – 90%;
  • optare per lo sconto in fattura / cessione del credito;

in presenza di interventi di importo superiore a € 516.000 è necessario che l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici alle quali è affidata l’esecuzione dei lavori siano in possesso della qualificazione, ossia della c.d. “attestazione SOA”.

L’Agenzia delle Entrate con una FAQ pubblicata il 17.2.2023 sul proprio sito Internet, ha precisato che:

  • per i contratti di appalto / subappalto stipulati dal 21.5.2022 al 31.12.2022, è richiesto che entro l’1.1.2023 l’impresa appaltatrice / subappaltatrice sia in possesso dell’attestazione SOA oppure della documentazione attestante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per l’ottenimento della stessa (sussistano le c.d. “condizioni SOA”);
  • per la verifica dell’importo dei lavori (superiore o meno a € 516.000) va considerato singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto;
  • l’art. 10-bis in esame è riferito alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori e pertanto non è applicabile per la fruizione delle agevolazioni spettanti per l’acquisto di unità immobiliari.

AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE

L’art. 10-bis in esame:

  • è entrato in vigore il 5.2022;
  • richiede l’attestazione SOA per l’applicazione degli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020 a decorrere dall’1.1.2023;
  • prevede un periodo transitorio, dall’1.1.2023 al 30.6.2023, durante il quale al momento della stipula del contratto di appalto / subappalto devono sussistere le c.d. “condizioni SOA” (in assenza dell’attestazione SOA, deve essere stato sottoscritto un contratto per l’ottenimento della stessa).

Ora con la Circolare n. 10/E in esame l’Agenzia, dopo aver evidenziato che “l’intento del Legislatore è promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante”, oltre a ribadire i predetti chiarimenti, precisa che:

  • per i lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, per fruire della detrazione / opzione non è mai richiesto il rispetto delle condizioni previste dall’art. 10-bis, neppure dopo l’1.7.2023;
  • per i contratti di appalto / subappalto stipulati tra il 21.5 e il 31.12.2022 la necessità di rispettare le condizioni previste dall’art. 10-bis sussiste soltanto nel caso in cui i lavori si protraggono oltre il 31.12.2022 e soltanto per le spese sostenute dall’1.1.2023;
  • per i contratti di appalto / subappalto stipulati dall’1.1 al 30.6.2023 con imprese che hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA:
  • per le spese sostenute fino al 30.6.2023 la detrazione / opzione è ammessa, anche qualora l’impresa non ottenga l’attestazione SOA richiesta;
  • per le spese sostenute a decorrere dall’1.7.2023 la detrazione / opzione è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione SOA.

IMPORTO DEI LAVORI

Come sopra accennato le disposizioni sopra illustrate trovano applicazione soltanto quando l’importo dei lavori è superiore a € 516.000. Oltre a confermare che la stessa va effettuata singolarmente / autonomamente per ciascun contratto di appalto / subappalto, l’Agenzia precisa che:

  • l’importo dei lavori va considerato al netto dell’IVA;
  • in caso di lavori affidati in subappalto:
  • l’impresa appaltatrice deve considerare il valore complessivo dell’opera;
  • le imprese subappaltatrici devono considerare (soltanto) l’importo dei lavori eseguiti.

ACQUISTO DI UNITA’ IMMOBILIARI INTERAMENTE RISTRUTTURATE

Come sopra rammentato, l’art. 2-ter, DL n. 11/2023 ha fornito la norma di interpretazione autentica in base alla quale l’art. 10-bis in esame non trova applicazione per la fruizione delle detrazioni e relative opzioni spettanti per le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.

Ora l’Agenzia precisa che tale esclusione è riferita a:

  • l’acquisto di unità immobiliari interamente ristrutturate dall’impresa di costruzione / ristrutturazione cedente;
  • l’acquisto di “case antisismiche”, c.d. “Sisma bonus acquisti”.
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