Fattura elettronica per i forfetari

A partire dal prossimo 1.01.2024 tutti i contribuenti forfetari sono obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico secondo i seguenti parametri:

  • la fattura deve essere emessa utilizzando il codice “RF19” per l’indicazione del regime fiscale, mentre il codice da utilizzare in luogo dell’Iva è “N2.2” (altri casi delle operazioni non soggette);
  • il tipo fattura potrà essere il TD01 (fattura) o TD06 (parcella);
  • se l’operazione supera 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo che deve essere assolta telematicamente. Il termine per il versamento è l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre (31.05.2024; 30.09.2024; 30.11.2024 e 28/29.02.2025); se l’importo dovuto per il 1° trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30.09 e se l’importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30.11.

Gal Trentino Orientale, più di un milione in campo

Poco più di un milione di euro. È il secondo bando messo in campo, per il 2023, dal Gal Trentino Orientale. Tale bando è rivolto a:

  • imprenditori agricoli;
  • imprenditori del commercio;
  • imprenditori del turismo;
  • imprenditori dell’artigianato.

C’è tempo fino al 6 febbraio per inviare la propria domanda di aiuto sulle tre azioni 4.1, 6.4 sub-A e 6.4 sub-B della Strategia GAL 2014-2022 “Sulle tracce della storia”, concentrate nei settori dell’agricoltura e del turismo rurale.

L’azione 4.1 (importo messo a bando 330.000 euro) finanzia interventi di attivazione di microfiliere produttive o interventi nei singoli settori della manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; l’Azione 6.4 sub-A (importo messo a bando 330.000 euro) promuove, lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e la possibilità di indirizzarne l’operatività verso attività non agricole.

L’Azione 6.4 sub-B (importo messo a bando 347.517,64 euro) sostiene gli investimenti finalizzati alla creazione di nuova occupazione e alla rivitalizzazione economica e sociale del territorio, anche attraverso la nascita e lo sviluppo di attività extra-agricole sia produttive che di servizio, legate al comparto turistico, del commercio e dell’artigianato.

Omaggi di fine anno

L’approssimarsi del periodo natalizio ripropone, come ogni anno, alcune questioni relative al trattamento dei beni destinati ad omaggio.

Va sottolineato che il concetto di “valore unitario” – che deve essere pari o inferiore a 50 euro – non va inteso come riferito al costo dei singoli beni, ma all’omaggio nel suo complesso; il valore dell’omaggio, quindi, deve essere considerato unitariamente, tenendo conto di tutti i beni che lo compongono.

L’Agenzia delle entrate trae una distinzione tra:

 

  • beni destinati ad omaggio acquistati presso imprese terze, per i quali si assume che il costo sostenuto per l’acquisto rappresenti una congrua misurazione del “valore” degli stessi, così da divenire il parametro di riferimento, ai fini del confronto con la soglia di 50 euro disposta dalla norma;
  • beni c.d. autoprodotti, ossia quelli alla cui produzione e/o commercializzazione è rivolta l’attività dell’impresa – ivi compresi i beni che possono essere quindi realizzati direttamente dall’impresa (oppure anche commissionati a terzi e poi acquistati dall’impresa per essere rivenduti) – per i quali assumerebbe rilevanza il valore di mercato del bene nell’accezione di “valore normale” di cui all’articolo 9, Tuire non, invece, la nozione di “costo” sostenuto per la sua produzione o per il suo acquisto.

 

La stessa Agenzia delle entrate ha poi precisato che il valore di mercato del bene destinato ad omaggio rileva, tuttavia, solo al fine di individuare la spesa da sottoporre al regime di deducibilità limitata, e quindi nel raffronto con la soglia di 50 euro.

 

https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2023/12/doc1-2.pdf