Contributi a fondo perduto per progetti di innovazione aziendale per la gestione post COVID-19 e in fase di pre-lancio sul mercato.

Segnaliamo che ieri è stato pubblicato l’Avviso 1-2020, che prevede contributi a fondo perduto a favore di piccole e medie imprese per progetti di innovazione aziendale (destinati al mercato e non ad uso interno) per la gestione post COVID-19 e in fase di pre-lancio sul mercato- “ultimo miglio”.

Si tratta di contributi che possono coprire fino al 100% della spesa e fino ad un tetto massimo di 50.000 euro per azienda. I progetti oggetto della domanda di contributo dovranno essere ultimati entro il 31 ottobre 2020. La presentazione della domanda dovrà avvenire entro il 30 luglio 2020 da apposita piattaforma messa a disposizione della provincia.

REQUISITI RICHIESTI:
iscrizione nel Registro delle imprese della Provincia autonoma di Trento e stato attività “attiva” risultante dalla relativa visura camerale;
• sede legale e operativa, oppure sola sede operativa, nella Provincia autonoma di Trento;
non avere in corso procedure concorsuali;non essere in difficoltà ai sensi della normativa UE alla data del 31 dicembre 2019;
essere in posizione di regolarità contributiva.

ASPETTI DEL PROGETTO E SPESE CHE SI POSSONO PRESENTARE:

Il progetto di innovazione può essere attivo dal 1° febbraio 2020 o in data successiva, è comunque necessario terminarlo entro il 31 ottobre 2020. Il progetto e le spese ritenute ammissibili sono valutati da parte di una Commissione. Nello specifico al momento di presentazione della domanda di contributo le spese devono essere:
• descritte, indicando categoria di appartenenza, dettaglio di spesa e denominazione del fornitore;
•quantificate nel loro ammontare.

SPESE AMMISSIBILI:
• acquisto materiale, componenti, macchinari (se l’importo è superiore a 10 mila euro sarà applicato un ammortamento forfetario su base annuale);
• noleggio componenti, macchinari (forfetario annuale);
• servizi di consulenza direttamente connesse alla realizzazione del prodotto/servizio;
• servizi di supporto tecnico/scientifico e prototipazione direttamente connessi alla realizzazione del prodotto/servizio (ad esempio: ente di ricerca o fornitore di tecnologia/innovazione che supporta tecnicamente e scientificamente l’azienda);
• servizi di lavorazione effettuati da terzi; • acquisto/noleggio dispositivi DPI;
• costi di validazione ergonomica, collaudo, omologazione e certificazione del prodotto/servizio;
• spese relative all’analisi del contesto brevettuale e all’ottenimento di brevetti (Freedom to operate, preparazione e deposito di domanda di brevetto);
• acquisizione di diritti d’uso o licenze di brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale, software specialistici, nonché banche dati, strettamente correlati alla realizzazione del progetto (pagamento quota annuale);
costo personale con contratto di lavoro dipendente o contratto di collaborazione (nel limite massimo del 30% della spesa complessiva ammessa a finanziamento).

Al termine della valutazione sarà stilata la graduatoria di merito per l’ammissione a contributo, e sarà pubblicata sul sito di Trentino Sviluppo.

Attenzione
Non possono essere destinate le tecnologie, i prodotti e i servizi innovativi realizzati nell’ambito del progetto ammesso a contributo, ad uso interno all’ impresa, ma devono essere destinati alla vendita a clienti business/consumer.
A mero titolo di esempio, non esaustivo, i progetti potrebbero riguardare controlli degli accessi, verifica biometrica e di sicurezza, monitoraggio delle distanze, pianificazione delle attività e degli interventi, pulizia e sanificazione degli ambienti. I prodotti/servizi non potranno essere destinati all’uso interno dell’azienda, ma dovranno essere destinati alla vendita a clienti usiness/consumer.

AMMONTARE DEL SOSTEGNO ED EROGAZIONE:
• È possibile ricevere un contributo pari al 100% delle spese presentate e ritenute ammissibili;
• Il limite massimo del contributo che può ricevere ogni progetto è pari a 50 mila euro;
• Il limite minimo di spese per richiedere il contributo è di 10 mila euro;
• Il contributo è concesso ai sensi del regime previsto dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
• Il contributo sarà erogato progressivamente, per importi minimi di spesa pari a 10 mila euro e a seguito della relativa richiesta di erogazione e rendicontazione delle spese.

Attenzione
Per l’ultima richiesta di erogazione – a saldo – è possibile presentare un ammontare di spesa inferiore a 10 mila euro previa presentazione di una relazione tecnica sul progetto portato a compimento.

OBBLIGHI:
L’accesso al contributo comporta per te questi obblighi:
• accettare ogni controllo sull’effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale;
• dare tempestiva comunicazione a Trentino Sviluppo di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione o del mantenimento del contributo;
•  mantenere attiva l’impresa per un periodo di cinque anni dalla data dell’ultima fattura rimborsata;
• il divieto di affittare l’azienda per un periodo di cinque anni dalla data dell’ultima fattura rimborsata;
• conservare la documentazione amministrativa e contabile presso la sede operativa situata in Provincia autonoma di Trento per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell’ultima fattura rimborsata.

Attenzione
In caso di violazione di uno di questi obblighi la Provincia procederà con la revoca o il diniego del contributo che l’impresa ha ricevuto.

Limitazioni all’uso del contante dal 1° luglio 2020.

A decorrere dall’1.7.2020 scatta la riduzione da € 3.000 a € 2.000 della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera. È inoltre prevista la rimodulazione del minimo edittale delle sanzioni per i trasferimenti del contante in misura superiore al limite.

L’art. 18, DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” introducendo il nuovo comma 3-bis all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, ha previsto la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 3.000 a € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021. Dall’1.1.2022 il limite è ulteriormente ridotto a € 1.000.

Variazione negli anni al limite di uso del denaro contante

fino al 25.12.2002  € 10.329,14
dal 26.12.2002 al 29.4.2008  € 12.500
dal 30.4.2008 al 24.6.2008  € 5.000
dal 25.6.2008 al 30.5.2010  € 12.500
dal 31.5.2010 al 12.8.2011  € 5.000
dal 13.8.2011 al 5.12.2011  € 2.500
dal 6.12.2011 al 31.12.2015  € 1.000
dall’1.1.2016 al 30.6.2020  € 3.000
dall’1.7.2020 al 31.12.2021  € 2.000

UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
A seguito della modifica in esame dall’1.7.2020 non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un’unica soluzione in contante d’importo pari o superiore a € 2.000.
Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche. Continua a leggere

Bonus vacanze da 500 euro, richieste ed erogazioni solo online

Le Entrate hanno fornito le istruzioni operative sul tax credit vacanze previsto dall’articolo 176 del DL 34/2020 con un provvedimento e una guida.
Per i nuclei famigliari con un Isee non superiore a 40mila euro, in un credito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo famigliare, ridotto a 300 euro per quelli composti da due persone e a 150 euro per i single da utilizzare dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast.

Le richieste di accesso e l’erogazione del bonus vacanze vanno effettuate in modalità esclusivamente digitale: sarà quindi necessario che la persona fisica abbia un’identità digitale Spid o una carta d’identità elettronica – Cie.
Per utilizzare il tax credit è necessario che la persona fisica verifichi prevalentemente che la struttura ricettiva aderisca all’agevolazione e accetti il bonus. Il credito è utilizzabile da un solo componente del nucleo famigliare e spetta a condizione che:
– le spese siano sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore;
– il totale del corrispettivo sia documentato con fattura o documento commerciale (Dm 7 dicembre 2016) o con scontrino/ricevuta fiscale con indicazione del codice fiscale del soggetto che intente fruire del credito;
– il pagamento del servizio sia corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici (diversi da agenzie di viaggio e tour operator).

Il credito è utilizzabile solo in due parti: l’80% come sconto sul corrispettivo dovuto in accordo con il fornitore (struttura ricettiva) presso cui i servizi sono fruiti e il restante 20% in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi della persona fisica.
Quest’ultimo viene recuperato dal fornitore come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione con facoltà di successive cessioni a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori dei beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.