Aumentato dall’01/01/2023 A € 5.000 il limite per i pagamenti in contanti

A decorrere dall’01/01/2023 il Legislatore ha previsto l’aumento da 1.000 a € 5.000 della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera.

Il predetto aumento non è applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (cambiavalute) e di conseguenza è applicabile la soglia di € 3.000.

Legge di Bilancio 2023

Nella giornata di giovedì 29 dicembre, il Senato ha approvato definitivamente il ddl di bilancio 2023.
Si richiamano di seguito, in sintesi, le principali novità fiscali.
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Estensione del credito d’imposta energia e gas
Sono prorogati i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali. Le misure previste per il primo trimestre 2023 sono le seguenti:

  • 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese energivore;
  • 35% (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
  • 45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese gasivore;
  • 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese non gasivore.

I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.
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Estensione del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’agricoltura e la pesca
Il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e aeromeccanica, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi, è esteso al primo trimestre 2023.

Per lo stesso periodo e per le stesse imprese l’agevolazione è estesa anche alla spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
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Novità regime forfettario
Viene innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario (e, quindi, dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%).

A differenza del passato, però, le nuove norme prevedono l’immediata cessazione (senza aspettare l’anno successivo) degli effetti dell’agevolazione in caso di superamento del limite di 100.000 euro di compensi o ricavi.
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Flat tax incrementale
Per il solo anno 2023 i contribuenti che non applicano il regime forfetario possono applicare un’imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare.
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Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande
Costituiscono reddito da lavoro dipendente le mance destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici.

In questi casi trova applicazione (salvo espressa rinuncia del lavoratore) l’imposta sostitutiva del 5%:

  • entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
  • ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 50.000 euro.

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Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato
È ridotta al 5% (in luogo del 10% prima previsto) l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
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Aliquote di ammortamento degli immobili delle attività di commercio al dettaglio
Per le imprese che esercitano l’attività del commercio al dettaglio (si rinvia alla disposizione normativa per l’elenco dei codici Ateco delle attività rilevanti) le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili in misura non superiore al 6%.
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Riduzioni delle aliquote Iva
Vengono assoggettati all’aliquota Iva del 5% i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all’aliquota Iva al 10%), nonché alcuni prodotti per l’infanzia.

Passa invece al 10% (in luogo del precedente 22%) l’aliquota Iva per la cessione dei pellet.

È prorogata inoltre la riduzione dell’aliquota Iva al 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023; la riduzione al 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.
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Detrazione Iva imprese costruttrici
Viene riproposta la detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva versata per l’acquisto (entro il 31 dicembre 2023) di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici.

La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
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Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari
Viene estesa all’anno 2023 l’esenzione Irpef (già prevista per gli anni dal 2017 al 2022) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
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Esenzione Imu su immobili occupati
Viene introdotta l’esenzione dal pagamento del Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (articoli 614 o 633 c.p.) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
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Imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri
I contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri possono affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva (al 9% o al 30%), gli utili e le riserve di utili non distribuiti, come risultanti dal bilancio chiuso nell’esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022).

A seguito dell’opzione, gli utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.
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Tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri
Sono assoggettate a imposta in Italia le plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti mediante la cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati in società ed enti non residenti, a condizione che il valore di tali partecipazioni per più del 50% derivi da beni immobili situati in Italia.
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Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata
Vengono riproposte le norme in materia di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali all’esercizio dell’attività, con applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società di comodo) e riduzione dell’imposta di registro.

Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il 30 settembre 2023.

Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.
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Estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali
Vengono riproposte le norme in materia di estromissione dei beni di imprese individuali, le quali consentono di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva.

L’agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.
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Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni
Viene nuovamente prevista la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un’imposta sostitutiva, che viene però quest’anno incrementata dal 14 al 16%.

Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
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Norme in materia di cripto-attività
Viene introdotta una disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività.

Viene innanzitutto inserita nell’articolo 67, comma 1, Tuir una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

I componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap. Resta fermo, anche per i soggetti Ires, che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo.

Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.

I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Viene prevista l’applicazione dell’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.
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Presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite Iva
L’Agenzia delle Entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all’esito delle quali l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate invita il contribuente a comparire di persona:

  • per esibire la documentazione richiesta (se obbligatoria)
  • per consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività
  • per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio

In caso di mancata comparizione o di documentazione comunque ritenuta insufficiente l’ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita Iva irrogando contestualmente una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000.

La partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, (come imprenditore individuale o anche come rappresentante legale di società costituite dopo la cessazione della partita Iva) solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.
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Definizione agevolata degli avvisi bonari e delle rateazioni in corso
È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

  • delle imposte e dei contributi previdenziali;
  • degli interessi e delle somme aggiuntive;
  • delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo).

Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (anche se l’importo dell’avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro).

È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della Legge di bilancio, che possono essere appunto definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.
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Regolarizzazione irregolarità formali
Viene riconosciuta la possibilità di sanare le irregolarità formali, che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, Iva e Irap, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
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Ravvedimento con sanzioni “ridotte”
In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell’irregolarità e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.

La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate.

Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in otto rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
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Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza entro il termine ivi previsto, con la medesima riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

Le previsioni appena richiamate si applicano anche agli atti di recupero.

È ammesso il versamento in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
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Definizione agevolata delle controversie tributarie
Viene riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle dogane, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore.

Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
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Conciliazione agevolata delle controversie tributarie
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, entro il 30 giugno 2023 risulta possibile definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.
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Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.

La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio e anche in questo caso le sanzioni sono ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
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Regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate nell’ambito degli istituti deflattivi
Può essere regolarizzato l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e, in particolare:

  • delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
  • degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.
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Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione
È previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico.

Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessi; l’annullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.
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Rottamazione-quater
È prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l’abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l’adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.

La nuova rottamazione quater richiede quindi il versamento delle sole somme:

  • dovute a titolo di capitale;
  • maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.
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Limitata la derivazione rafforzata in caso di correzione degli errori
Viene limitata la portata innovativa dell’articolo 8 D.L. 73/2022, prevedendo che l’estensione del criterio di “derivazione rafforzata” alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.

Contabilità semplificata
Le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.
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Bonus mobili
Per l’anno 2023 viene incrementato a 8.000 euro l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
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Bonus barriere architettoniche
Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef del 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Viene inoltre precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
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Limite alla circolazione del contante
Viene innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.
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Credito d’imposta beni strumentali 4.0: termine per l’effettuazione dell’investimento
Le imprese potranno effettuare investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, entro il 30 settembre 2023 (in luogo del termine originariamente previsto del 30 giugno 2023).
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Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati
A tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità previste.
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Novità in materia di superbonus
Vengono individuati una serie di interventi rientranti nella disciplina del superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 % prevista a partire dal 2023.

Più precisamente, tale riduzione non si applica:

  1. agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  2. agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 cod. civ., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  3. agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data tra il 18 novembre e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;
  4. agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Le novità del regime forfetario

ALLARGAMENTO PLATEA SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL REGIME FORFETARIO DAL 2023

E’ modificato il requisito d’accesso costituito dal limite dei ricavi / compensi che aumenta da € 65.000 a € 85.000 (ragguagliati ad anno) per tutti i contribuenti senza distinzione in base al codice attività. Gli altri requisiti per l’adozione del regime sono invariati.
Se nel 2022 il nuovo limite di € 85.000 è rispettato, unitamente agli altri requisiti, è possibile accedere al regime forfetario dall’1.1.2023.
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Uscita dal regime in corso d’anno

È modificata anche la regola di “uscita” dal regime. Attualmente è previsto che il superamento del limite dei ricavi / compensi comporta l’applicazione del regime ordinario dall’anno successivo, qualunque sia l’entità del superamento.

Ora se i ricavi / compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso ed è dovuta l’IVA a partire dall’operazione che comporta il superamento del predetto limite. Pertanto, a seguito della predetta modifica, in caso di ricavi / compensi di ammontare:

  • compreso tra € 85.001 e € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo;
  • superiore a € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso.

Circolare 110%

1.
Sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che “solo” al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti il cambio di destinazione d’uso del fabbricato – in origine non abitativo – e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa. Ciò implica, tra l’altro, che, ai fini del Superbonus, al termine dei lavori l’immobile, in origine non abitativo, deve rientrare in una delle categorie catastali ammesse a tale detrazione ovvero immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

2.
Con riferimento, inoltre, agli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio in condominio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere al Superbonus anche il proprietario o detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese per le parti comuni.
Tuttavia, se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari che sono destinate ad abitazione comprese nello stesso edificio. Ai fini della predetta verifica, occorre fare riferimento alla superficie catastale.

3.
Per effetto dei vincoli ai quali l’edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali – non è possibile effettuare neanche uno degli interventi “trainanti”, il Superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi “trainati” quali, ad esempio, la sostituzione degli infissi o la realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio oppure, il conseguimento della classe energetica più alta.

4.
Rientrano nell’ambito applicativo del Superbonus «anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A».
In linea di principio, è possibile ammettere al Superbonus anche interventi effettuati su “ruderi”, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano accatastati nel Catasto Terreni con l’indicazione dello specifico codice qualità per i “diruti” ovvero che siano iscritti al Catasto Fabbricati, a condizione che l’intervento non si qualifichi come una “nuova costruzione”.
«Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza». In sostanza gli interventi riguardanti tali edifici sono ricompresi nella “ristrutturazione edilizia” e non sono considerati come “nuove costruzioni”.

5.
Sono in ogni caso esclusi dal Superbonus gli interventi realizzati su immobili strumentali “per natura”, in quanto classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E (tranne nell’ipotesi di cambio di destinazione di uso), nonché quelli strumentali “per destinazione” per i quali invece rileva l’effettivo utilizzo. Ciò implica, ad esempio, che non rientrano nel Superbonus gli interventi realizzati su un immobile che, seppur classificato in categoria A/2, viene effettivamente utilizzato come studio professionale, come immobile strumentale ovvero come sede dell’impresa dal proprietario, dal possessore o dal detentore dell’immobile medesimo.
Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento. Tale principio si applica anche ai fini del sismabonus.
Analoga previsione non sussiste per gli interventi di riqualificazione energetica che danno diritto al c.d. ecobonis.
Ai fini del Superbonus, per gli interventi agevolabili realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale (abituale o occasionale) la detrazione è ridotta al 50 per cento.

6.
L’abitazione nella quale è stabilita la sede amministrativa dell’imprenditore individuale che svolge un’attività tipicamente “in cantieri” (impiantisti, imbianchini, etc.) non può definirsi “strumentale per l’esercizio dell’attività” e neppure utilizzata promiscuamente ai sensi dell’articolo 64, comma 2, del TUIR nell’esercizio dell’attività di impresa o di arti e professione. Di conseguenza, nel caso di interventi agevolabili, non opera la predetta riduzione del 50 per cento.

7.
Rientrano nella ristrutturazione edilizia “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”.
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come “ristrutturazione edilizia”, il Superbonus per interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante- operam. In tal caso, il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al Superbonus.

8.
Sono interventi di “riparazione o locali” quelli che interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti. In sostanza, tali interventi non devono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:

  •  ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
  • migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
  • impedire meccanismi di collasso locale;
  • modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.

La Commissione precisa che le prime tre finalità “sono sicuramente volte a ridurre le condizioni di rischio, e quindi perseguono l’obiettivo del sismabonus, la quarta non persegue la riduzione del rischio, ed è da ritenersi perciò non ricompresa tra gli interventi indicati alla lettera i) dell’articolo 16 bis del TUIR” e, quindi, non beneficia delle corrispondenti detrazioni.

Sono da ritenersi ammissibili ai benefici fiscali gli:

  • “interventi sulle coperture, finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali;
  • interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura.

Nel corpo delle attestazioni previste dal DM n. 329 del 2020, il progettista, il direttore dei lavori e, ove previsto, il collaudatore statico, ciascuno per quanto di competenza, dovranno esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell’edificio nei confronti dell’azione sismica e l’eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze delle costruzioni.
In altri termini, le figure tecniche, responsabili del processo, dovranno attestare il rapporto causa-effetto, ex ante ed ex post, che, nel processo di riduzione del rischio sismico, si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al contorno.
Altro elemento da attestare, a cura dei professionisti incaricati, è quello relativo all’appartenenza dell’intervento ad una singola unità immobiliare, ad un condominio, ovvero al carattere sovra condominiale.
L’obbligo dei professionisti incaricati di asseverare tanto la classe di rischio nello stato di fatto (ante operam), quanto nello stato di progetto dopo gli interventi previsti (post operam).

9.
Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
La locuzione «progetti unitari» deve essere correlata alla nozione di singola unità strutturale; pertanto, ai fini delle agevolazioni fiscali, gli interventi in questione non devono necessariamente riguardare un intero aggregato edilizio, che tipicamente caratterizza i centri storici. Possono, dunque, essere ammessi alle detrazioni anche gli “interventi di riparazione o locali”.

10.
Aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
Predetti interventi sono ammessi al Superbonus anche nell’ipotesi in cui siano effettuati congiuntamente agli interventi antisismici.
Ai fini del Superbonus, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzati sia sulle parti comuni degli edifici che sulle singole unità immobiliari residenziali e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici, di servoscala, montascale o piattaforme elevatrici.
Al limite massimo di spesa di 96.000 euro riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Nel caso di interventi sulle parti comuni dell’edificio, le relative spese, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio, in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione.
Potrà fruire del Superbonus per l’intervento sulla propria abitazione nel limite di spesa di 96.000 euro e per l’intervento sulle parti comuni del condominio per la quota a lui imputata nell’ulteriore limite di 96.000 euro.

11.
Pertanto, nei limiti di spesa previsti dalla norma, la detrazione spetta anche qualora nell’ambito dell’intervento di demolizione e ricostruzione siano modificati il numero, le dimensioni, la posizione e l’orientamento degli infissi. Ciò comporta, tra l’altro, che, ai fini della asseverazione, devono essere indicate le informazioni relative alla situazione post intervento.
L’agevolazione spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti, e non anche nei casi di nuova installazione, è possibile fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.
Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi – che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale – sarà possibile fruire della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute.

12.
Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nell’ambito di interventi di “nuova costruzione”.
L’istallazione dell’impianto fotovoltaico è agevolabile ai fini del Superbonus solo a condizione che sia effettuata congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi “trainanti”.
Resta fermo, tuttavia, che il Superbonus spetta solo per le spese relative all’istallazione dell’impianto fotovoltaico e non anche per le spese riferite agli interventi di efficienza energetica o antisismici esclusi, invece, dal Superbonus in quanto realizzati nell’ambito di un intervento di “nuova costruzione”.
L’installazione di impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5 del citato articolo 119 del decreto Rilancio – effettuata sulle parti comuni di un edificio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte dell’edificio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno – è ammessa al Superbonus anche se l’installazione è effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio come, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.
Si ritiene, inoltre, che il Superbonus spetti anche se l’installazione di impianti solari fotovoltaici è realizzata:

  •  sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica;
  • su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati purché quest’ultimo fruisca dell’energia prodotta dall’impianto medesimo.

Il limite di spesa ammesso al Superbonus è pari a 48.000 euro, e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni kW. Il predetto limite è riferito alla singola unità immobiliare, va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti, agevolati ai sensi del successivo.

A seguito dell’istanza presentata dal contribuente, il GSE effettua un’istruttoria in merito ai profili di propria competenza al fine di verificare se l’impianto di produzione può essere ammesso al servizio di ritiro dedicato per la remunerazione dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. Al termine della predetta istruttoria, il GSE comunica al contribuente l’accettazione dell’istanza, a mezzo mail, propedeutica alla successiva attivazione della convenzione. A seguito dell’invio dell’accettazione dell’istanza, il contribuente è tenuto a sottoscrivere e inviare una copia della convenzione al GSE il quale provvederà a perfezionare il contratto.
In considerazione dell’iter procedimentale sopra descritto, si ritiene che sia possibile fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, che il contribuente sia in possesso della comunicazione di accettazione dell’invio dell’istanza del GSE.

13.
I limiti di spesa, euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare».
La norma stabilisce espressamente che il Superbonus si applica a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

14.
Legge di bilancio 2022, riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (per quelli che non rientrano nel Superbonus).

La detrazione, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

15.
La spesa per il compenso straordinario dell’amministratore non può essere considerata fra quelle ammesse al Superbonus atteso che tale compenso non è caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, in quanto gli adempimenti amministrativi effettuati dall’amministratore del condominio rientrano tra gli ordinari obblighi posti a suo carico da imputare alle spese generali di condominio.
Diverso è il caso, in cui l’amministratore del condominio sia nominato, responsabile dei lavori. In tal caso, il compenso che gli viene riconosciuto per lo svolgimento di tale ruolo rientra tra le spese ammesse alla detrazione in quanto strettamente correlate all’esecuzione degli interventi agevolabili.

Soppresso dall’1.7.2022 l’esonero della Fattura Elettronica a favore dei forfetari

A seguito dell’autorizzazione ricevuta dall’UE il Legislatore, con l’art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, modificando il comma 3 del citato art. 1 ha recentemente disposto la soppressione dall’1.7.2022 dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Dalla predetta data sono tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico anche:

  • i contribuenti minimi / forfetari;
  • i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;

con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.

NB Le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate dai contribuenti minimi / forfetari sono contraddistinte dal codice natura “N2.2”.

Per i predetti soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a € 25.000 l’obbligo in esame scatterà a partire dall’1.1.2024.

MORATORIA SANZIONI TERZO TRIMESTRE 2022
In base al comma 3 dell’art. 18 in esame è previsto un periodo transitorio dall’1.7.2022 al 30.9.2022 nell’ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati / non registrati, da € 250 a € 2.000 nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).
Di fatto, per i nuovi soggetti obbligati dall’1.7.2022, per il periodo luglio-settembre la fattura, in luogo degli ordinari termini (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ecc.), può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO
In base al comma 3-bis del citato art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono tenuti all’invio del c.d. “esterometro”.
Nell’ambito del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, il Legislatore ha disposto lo slittamento all’1.7.2022 anziché dall’1.1.2022 del termine di applicazione delle nuove modalità di invio.
Considerato che il citato comma 3-bis richiama i soggetti di cui al comma 3 (obbligati all’emissione della fattura elettronica), a decorrere dall’1.7.2022 i minimi / forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 sono tenuti anche all’invio dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. “esterometro”.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA E OPERAZIONI CON SAN MARINO
L’art. 12, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” ha previsto l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino.
In attuazione del citato art. 12, con il DM 21.6.2021, il MEF ha “aggiornato” le disposizioni riguardanti le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che:

  • daIl’1.10.2021 al 30.6.2022, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo;
  • dall’1.7.2022, la fattura è emessa e accettata in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.

A seguito della soppressione dell’esonero dalla fatturazione elettronica, i predetti soggetti (minimi / forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000) devono adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino.
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DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA STS
L’art. 10-bis, DL n. 119/2018 ha introdotto il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati STS per il 2019.
Tale divieto è stato prorogato per il 2020 e il 2021 ad opera, rispettivamente, del DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, e dell’art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020.
Da ultimo l’art. 5, comma 12-quater, DL n. 215/2021 ha esteso tale divieto al 2022. Si rammenta che le disposizioni di cui al citato art. 10-bis “si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.

Imprese private, uffici pubblici, studi: le novità per 23 milioni di lavoratori

Il decreto legge del Governo: dal 15 ottobre scatta l’obbligo di green pass per avere accesso al posto di lavoro. Sospensione per chi non ha il certificato verde. Per le aziende sotto i 15 dipendenti si va verso l’ipotesi di sostituzione fino a 20 giorni.

Tampone, validità fino a 72 ore
Nel decreto green pass bis la commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato un emendamento in base al quale il certificato verde rilasciato sulla base di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo ha una validità di 48 ore dall’esecuzione di un test “antigenico rapido e di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare”.

Mascherine garantite nelle scuole dell’infanzia
Nelle scuole dell’infanzia e in quelle dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, al personale deve essere assicurata “la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3” come prevede un altro emendamento al decreto green pass “due” approvato in commissioni Affari sociali a Montecitorio.

Negli atenei sempre con la mascherina
Nelle università resta l’obbligo di tenere la mascherina anche se alle attività didattiche partecipano studenti tutti vaccinati o guariti da covid. Lo prevede un emendamento sempre al dl Green pass bis approvato in commissioni Affari sociali della Camera. Abrogata così la possibilità di derogare all’obbligo di usare “dispositivi di protezione delle vie respiratorie” quando tutti i presenti siano muniti di green pass. Una scelta motivata dalla natura delle comunità degli universitari, sempre in movimento e non suddivisi per classe come a scuola.

Quando scatta l’obbligo di green pass per il mondo lavorativo?
L’obbligo di ingresso in ufficio con il green pass scatta dal 15 ottobre per tutti i dipendenti pubblici. Vale anche per chi svolge un’attività lavorativa nel settore privato: per accedere al posto di lavoro è necessario possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde.

Le partite Iva devono avere il certificato verde?
Si, è stato stabilito che l’obbligo scatta anche per le partite Iva. Il pass vale anche per gli studi professionali e per i fornitori.

Basta il green pass per accedere al pronto soccorso?
No, con la conversione in legge del primo decreto green pass, anche se muniti di certificato verde, si può entrare in pronto soccorso solo con il risultato negativo di un tampone. Fanno eccezione i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario.

Come ottengo il rilascio del green pass?
In caso di vaccinazione: per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva; nei casi di seconda dose e dose unica per infezione precedente alla vaccinazione o infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà valido per 12 mesi dalla data di somministrazione; nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e sarà valida per 12 mesi.
Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo. Nei casi di guarigione dal Covid la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per sei mesi.

A chi potrebbe non servire il certificato verde?
Il certificato verde potrebbe non servire agli inattivi e ai 2,3 milioni di disoccupati registrati dall’Istat, se non rientrato al lavoro. Ma sarà complicato anche per loro fare a meno del certificato: dal 1° settembre va esibito per viaggiare in aereo, sui treni Alta Velocità e Intercity oltre agli autobus a lunga percorrenza. Dal 6 agosto per entrare in palestre, piscine e ristorati al chiuso, musei, teatri, cinema, concerti e concorsi pubblici.

Un’azienda ha sottoscritto un contratto per l’archiviazione di documenti presso una pubblica amministrazione, il che comporterà la presenza dei suoi dipendenti negli uffici di committente. Anche per loro sarà necessario esibire il green pass?
L’obbligo di esibire la certificazione vedere riguarda pubblica amministrazione ma si estende anche a “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazioni o di volontariato presso le amministrazioni (pubbliche), anche sulla base di contratti esterni”. Quindi sono assoggettati a tale vincolo i dipendenti delle società che collaborano con le Pa e/o che svolgono la propria attività per loro conto e a qualsiasi titolo, cioè non solo i lavoratori subordinati, ma anche i collaboratori esterni. L’obbligo si estende altresì ai volontari e a coloro che svolgono attività di formazione per gli enti pubblici. Rimangono fermi, per espressa previsione normativa, i vincoli vaccinali dettati da precedenti disposizioni per il personale sanitario e per quello delle residenze sanitarie ed assistenziali.

Cosa rischia il dipendente pubblico che non è in possesso della certificazione verde?
Il personale che comunicherà di non avere il green pass o che ne risulterà privo viene in modo automatico considerato come assente ingiustificato e gli viene interrotta la retribuzione. Dopo cinque giorni di assenza si determina la sospensione dal lavoro fino alla presentazione della certificazione. Sono previse sanzioni, poi, per chi entra senza green pass e per il datore che ha omesso gli obblighi di controllo.

Sono un avvocato e non ho il green pass. Posso accedere alle aule del tribunale per difendere i miei clienti?
Si, potrà farlo. L’obbligo infatti non vale per avvocati, consulenti, periti e tutti gli ausiliari del magistrato, come pure i testimoni e le parti del processo. Sono invece tenuti al possesso e all’eventuale esibizione del passaporto sanitario i magistrati ordinari, quelli amministrativi, quelli contabili e militari, l’Avvocatura dello Stato e anche tutti i componenti della commissione tributaria. Nel perimetro dei soggetti obbligati rientrano poi anche i magistrati onorari, in quanto titolari di una parte almeno e comunque significativa di amministrazione della giustizia.

Il testo a oggi noto del Dl reca una disciplina per la sospensione del lavoratore privo di green pass nelle aziende con meno di 15 dipendenti. Cosa prevede?
La norma, per come è scritta, è scarsamente intelligibile. Il lavoratore assente dal lavoro con diritto alla conservazione del rapporto può sempre, secondo i principi generali, essere sostituto con un lavoratore a termine, indipendentemente dal numero di dipendenti, e il termine può essere collegato al rientro del lavoratore sostituito. Non è chiaro quindi quale sia la regola specifica che si vorrebbe introdurre per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, e quale sia la ratio di trattamento differenziato rispetto alle aziende di dimensioni maggiori. Si attende quindi una riformazione della norma, o un chiarimento.

Quali sono o doveri delle aziende alla luce dell’ultimo decreto sul green pass?
Le aziende piccole o grandi avranno l’onere di accertare che chiunque acceda ai propri locali per lavorare sia in possesso della certificazione verde. Quest’obbligo non sembra dunque essere assolto con esclusivo riferimento ai propri dipendenti.

Come deve procedere il datore di lavoro per quanti riguarda le verifiche?
La norma chiarisce che i controlli devono essere effettuati prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso al luogo di lavoro; ma sarà possibile effettuare controlli anche in tempi diversi rispetto all’ingresso. Sul piano operativo, sarà possibile prevedere un accertamento elettronico collegato ai sistemi di timbratura, soprattutto negli stabilimenti produttivi e nelle aziende con un numero elevato di dipendenti, evitando così ritardi e difficoltà pratiche. In alternativa, sarà possibile prevedere un controllo da parte di soggetti preposti e dotati dell’apposita App ministeriale con identificativo tramite codice QR, ai fini della tutela dei dati personali sanitari dei dipendenti. La norma prevede anche la facoltà di effettuare una verifica a campione dei lavoratori, e quindi non di tutti i dipendenti, tutti i giorni.

Anche i collaboratori domestici sono obbligati a mostrare il green pass?
Si. Le disposizioni valgono anche per baby sitter, colf e badanti, con procedure di verifica ancora da definire. Sotto il profilo dei controlli, il nuovo decreto pone a carico dei datori di lavoro e del personale domestico gli stessi oneri previsti per qualsiasi azienda.

Sono un professionista e sto preparando il bilancio per una società. Per farlo dovrò recarmi spesso presso la loro sede. Devo per forza avere il certificato verde?
Dovranno avere il green pass tutte le persone che accedono dentro in luogo di lavoro per svolgere una prestazione lavorativa: professionisti, collaboratori e ogni altra forma di lavoratore autonomo.

Chi può fare i controlli del green pass nelle aziende private?
La verifica spetterà ai soggetti che organizzano, in qualità di datori di lavoro, l’attività lavorative del luogo in cui il lavoratore autonomo intende accedere.

Ci sono novità per cinema, palestre, stadi e teatri?
Non ci sono novità di rilievo. Il decreto rinvia a successivi provvedimenti per quanto riguarda la capienza dei luoghi dedicati all’entertainment. Resta l’obbligo, disposto a partire dal 6 agosto, di mostrare il certificato verde per accedere alle sale. Per gli operatori valgono incede le regole previste per i lavoratori.

Bagno nuovo in edilizia libera: basta una dichiarazione

Il rifacimento del bagno (solo se sono comprese le tubature) è comunque definibile come intervento di manutenzione straordinaria e come tale fruisce della detrazione del 50 per cento.

Nel caso in cui il regolamento edilizio comunale non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di tale intervento (edilizia libera), il contribuente deve comunque predisporre e conservare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ex articolo 47 del Dpr 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e venga attestata la circostanza che gli interventi rientrano fra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, a norma della normativa edilizia vigente. Come interventi di manutenzione straordinaria che fruisce della detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie, il rifacimento del bagno consente inoltre l’accesso al bonus mobili (detrazione del 50% sino a 16 mila euro), sempre a condizione che i lavori edili siano iniziati non prima del 1° gennaio 2020 (articolo 1, comma 58, della legge 178/2020).

Fatture elettroniche: le nuove codifiche / documenti utilizzabili dall’1.10.2020

Con il Provvedimento 20.4.2020, l’Agenzia delle Entrate in considerazione dell’emergenza COVID-19 ha differito il periodo transitorio, aggiornando le Specifiche tecniche e prevedendo che:

  • dall’1.10.2020 sarà possibile (facoltà) emettere fatture elettroniche in base al nuovo tracciato e quindi utilizzando i nuovi codici;
  • dall’1.10 al 31.12.2020 SdI accetterà fatture elettroniche predisposte sia con le nuove che con le vecchie Specifiche tecniche;
  •  dall’1.1.2021 tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte in base alle nuove Specifiche tecniche, con conseguente venir meno della possibilità di utilizzare il “vecchio” tracciato.

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Le Specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, prevedendo, in particolare:

1) Nuovi codici “Tipo documento”;

      •  Integrazioni fatture: reverse charge interno (TD16) / acquisti intraUE (TD18) e integrazione / autofattura acquisti di servizi / beni dall’estero (TD17 E TD19);
      •  regolarizzazione splafonamento (TD21);
      •  estrazione beni da un deposito IVA (TD22) e estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (TD23);
      •  fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72, ossia riferita a cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt / altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione (TD24).
        La fattura va emessa / inviata al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
      • fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. b), DPR n. 633/73, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25). In tal caso la fattura va emessa / inviata al SdI entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni;
      • cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26);
      •  fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa (TD27).
Codice Codice  Tipo documento
TD01  Fattura
TD02  Acconto / Anticipo su fattura
TD03  Acconto / Anticipo su parcella
TD04  Nota di Credito
TD05  Nota di Debito
TD06  Parcella
TD16 NEW Integrazione fattura reverse charge interno
NB: Il nuovo codice TD16 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno (ad esempio, operazioni ex art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/72, ossia, cessioni di oro da investimento / industriale, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione / installazione di impianti / completamento relative ad edifici, ecc.).
TD17 NEW Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall’estero
NB: Il nuovo codice TD17 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di servizi da soggetti non residenti (ad esempio, fornitura di una consulenza ad una società italiana da parte di una società greca).
TD18  NEW Integrazione per acquisto di beni intraUE
NB: Il nuovo codice TD18 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti UE (ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario da una società tedesca).
TD19 NEW Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72
NB: Il nuovo codice TD19 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia.
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 comma 8, D.Lgs. n. 471/97 o art. 46 comma 5, DL n. 331/93).
Il codice “TD20” va utilizzato esclusivamente per le autofatture “da regolarizzazione” emesse dall’acquirente / committente a seguito dell’omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente / prestatore ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.
TD21 NEW  Autofattura per splafonamento
NB: L’esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell’IVA in misura superiore all’ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo codice TD21. A tal fine, come desumibile dalle nuove Specifiche tecniche, qualora sia utilizzato il codice TD21, i dati del cedente / prestatore devono essere gli stessi del cessionario / committente (non vanno indicati i dati del fornitore).
TD22 NEW  Estrazione beni da un deposito IVA
TD23 NEW  Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (tramite mod. F24)
TD24 NEW  Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25 NEW  Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)
TD26 NEW  Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, DPR n. 633/72)
TD27 NEW Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72) / cessioni gratuite senza rivalsa (ex art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72)

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2) un maggior dettaglio dei codici “Natura” dell’operazione.
Con le nuove Specifiche tecniche sono state dettagliate maggiormente la “Natura” delle operazioni:

      •  non soggette IVA (N2);
      • non imponibili (N3);
      • reverse charge (N6);

prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell’operazione (N2.1 e N2.2 / da N3.1 a N3.6 / da N6.1 a N6.9). Si rammenta che la natura dell’operazione va specificata in presenza di un’operazione senza indicazione dell’IVA.
NB: A decorrere dall’1.1.2021 non è più possibile utilizzare il codice generico N2, N3 o N6 (per le fatture semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3).

Codice  Tipologia operazione
N1  Escluse ex art. 15
N2
non soggette
N2.1 Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72
N2.2  Non soggette – altri casi
N3
non imponibili
N3.1  Non imponibili – esportazioni
N3.2  Non imponibili – cessioni IntraUE
N3.3  Non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4  Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5  Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6  Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4  Esenti
N5  Regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6
Inversione contabile
N6.1  Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2  Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3  Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4  Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5  Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6  Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7  Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8  Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9  Inversione contabile – altri casi
N7  IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex artt. 40 commi 3 e 4 e 41 comma 1, lett. b, DL n. 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele radiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f e g, DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72).

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3) nuove codifiche “Tipo ritenuta” al fine di specificarne la “destinazione”, per il contributo INPS (RT03), per Enasarco (RT04), per ENPAM (RT05) o altro contributo previdenziale (RT06).

Limitazioni all’uso del contante dal 1° luglio 2020.

A decorrere dall’1.7.2020 scatta la riduzione da € 3.000 a € 2.000 della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera. È inoltre prevista la rimodulazione del minimo edittale delle sanzioni per i trasferimenti del contante in misura superiore al limite.

L’art. 18, DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” introducendo il nuovo comma 3-bis all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, ha previsto la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 3.000 a € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021. Dall’1.1.2022 il limite è ulteriormente ridotto a € 1.000.

Variazione negli anni al limite di uso del denaro contante

fino al 25.12.2002  € 10.329,14
dal 26.12.2002 al 29.4.2008  € 12.500
dal 30.4.2008 al 24.6.2008  € 5.000
dal 25.6.2008 al 30.5.2010  € 12.500
dal 31.5.2010 al 12.8.2011  € 5.000
dal 13.8.2011 al 5.12.2011  € 2.500
dal 6.12.2011 al 31.12.2015  € 1.000
dall’1.1.2016 al 30.6.2020  € 3.000
dall’1.7.2020 al 31.12.2021  € 2.000

UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
A seguito della modifica in esame dall’1.7.2020 non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un’unica soluzione in contante d’importo pari o superiore a € 2.000.
Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche. Continua a leggere

Utilizzo del bonus registratore telematico

Con la presente per comunicare che è stato concesso a favore dei commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati un contributo sotto forma di credito d’impresa per l’acquisto del RT / adattamento del registratore di cassa al fine di effettuare la memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Come noto, l’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 prevede che i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, a partire dall’ 01-01-2020, devono provvedere alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri.
Per il 2019 e 2020, il comma 6 – quinquies del citato art. 2 ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per:
• l’acquisto;
• l’adattamento;
degli strumenti necessari per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo (per ogni strumento) di:
• € 250,00 in caso di acquisto;
• € 50,00 in caso di adattamento.

Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione del mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito può essere utilizzato a decorrere della prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura d’acquisto / adattamento e di pagamento, con modalità tracciabili, del relativo corrispettivo.

Un soggetto forfetario può utilizzare in compensazione il credito decorre dal mese successivo a quello di acquisto del RT / adattamento e di pagamento della fattura.