Contributi da utilizzare in compensazione fiscale

Contributi da utilizzare in compensazione fiscale nell’ambito di spese sostenute per investimenti fissi, internazionalizzazione, consulenze, collaborazione tra scuola e imprese, investimenti e consulenze COVID-19.

Si tratta di contributi che possono essere utilizzati in compensazione fiscale per spese sostenute nell’ambito delle seguenti aree:
• investimenti fissi;
• internazionalizzazione;
• consulenze;
• collaborazione tra scuola e imprese;
• investimenti e consulenze COVID-19.

Imprese, enti e associazioni, consorzi, associazioni di categoria di cui al punto 2, commi 1 e 2, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, comprese le agenzie interinali:
• reti imprese;
• esercizi ricettivi, a condizione che le unità locali nelle quali sono realizzati gli investimenti somministrino la prima colazione e non abbiano più del 70% dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina;
• lavoratori autonomi e liberi professionisti (per gli investimenti e consulenze COVID-19).

REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
• avere un’unità operativa nel territorio provinciale;
• non avere in corso procedure concorsuali;
• non essere in difficoltà secondo la normativa europea (per i contributi relativi a investimenti e consulenze COVID-19, il soggetto richiedente non deve essere in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019).

SPESE AMMESSE
Possono essere presentate spese per:
• investimenti fissi, internazionalizzazione, consulenze, collaborazione tra scuola e imprese, le spese sostenute nei 18 mesi precedenti la domanda di agevolazione;
• investimenti e consulenze COVID-19, le spese sostenute nei mesi precedenti la domanda di agevolazione e comunque dopo il 31 gennaio 2020.

Sono previste eccezioni per gli investimenti immobiliari e per le acquisizioni di beni tramite contratto di leasing.
Le spese devono risultare integralmente pagate alla data di presentazione della domanda e attestate da un professionista iscritto all’Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali o di un C.A.T. – H.U.B. – società di Servizi controllate da un’Associazione di Categoria.
Va effettuato il pagamento delle spese unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra il documento di spesa e quello di pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo lo si può dimostrare con una dichiarazione di avvenuto pagamento del fornitore del bene o del servizio. In ogni caso, non si può effettuare pagamenti in contanti e in compensazioni credito/debito.

LIMITI DI SPESA AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
La spesa massima ammissibile, per ciascun anno, è pari a 400 mila euro complessivi, nel rispetto dei limiti previsti dalle singole tipologie di aiuto.

Va comunque determinata la spesa massima complessiva con una procedura di calcolo e in relazione agli esercizi chiusi precedenti alla data di presentazione della domanda:
• se l’impresa ha meno di tre esercizi chiusi, oppure se non ha alcun esercizio chiuso, l’importo è determinato in un valore fisso pari a 200 mila euro complessivi o, in alternativa, in un valore pari al capitale sociale dell’impresa richiedente moltiplicato per 5, comunque fino a un massimo di 400 mila euro complessivi.

Si può utilizzare il contributo concesso esclusivamente in compensazione fiscale, presentando il modello F24, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di concessione e attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

VICONLI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
La concessione del contributo comporta i seguenti obblighi:
• mantenere la sede o l’unità operativa attiva sul territorio provinciale;
• non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni o i servizi per i quali i contributi sono stati concessi;
• accettare ogni controllo sull’effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di tempestiva comunicazione di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
• applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali, osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;
• messa a disposizione, su richiesta della Provincia, dei dati concernenti la situazione economico – finanziaria, fino a tre anni successivi all’erogazione complessiva dell’aiuto;
• riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
E’ possibile presentare, anche tramite un delegato, una sola domanda di contributo relativa a una o più tipologie di aiuto entro le seguenti date:
• per investimenti fissi, internazionalizzazione, consulenze, collaborazione tra scuola e imprese: dal 2 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
• per investimenti e consulenze per COVID-19: per il solo anno 2020 ed entro e non oltre il 31 ottobre 2020.

Per presentare la domanda bisogna essere in possesso:
1. di uno dei seguenti sistemi di identità digitale:
• Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
• Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• Carta Provinciale dei Servizi (CPS) – tessera sanitaria “attivata”.

2. e della firma digitale, per sottoscrive digitalmente la domanda di contributo (con firma digitale di tipo CADES). Se si delega un altro soggetto a presentare la domanda, sarà quest’ultimo a dover possedere la firma digitale per la sottoscrizione.

Contributi a fondo perduto per progetti di innovazione aziendale per la gestione post COVID-19 e in fase di pre-lancio sul mercato.

Segnaliamo che ieri è stato pubblicato l’Avviso 1-2020, che prevede contributi a fondo perduto a favore di piccole e medie imprese per progetti di innovazione aziendale (destinati al mercato e non ad uso interno) per la gestione post COVID-19 e in fase di pre-lancio sul mercato- “ultimo miglio”.

Si tratta di contributi che possono coprire fino al 100% della spesa e fino ad un tetto massimo di 50.000 euro per azienda. I progetti oggetto della domanda di contributo dovranno essere ultimati entro il 31 ottobre 2020. La presentazione della domanda dovrà avvenire entro il 30 luglio 2020 da apposita piattaforma messa a disposizione della provincia.

REQUISITI RICHIESTI:
iscrizione nel Registro delle imprese della Provincia autonoma di Trento e stato attività “attiva” risultante dalla relativa visura camerale;
• sede legale e operativa, oppure sola sede operativa, nella Provincia autonoma di Trento;
non avere in corso procedure concorsuali;non essere in difficoltà ai sensi della normativa UE alla data del 31 dicembre 2019;
essere in posizione di regolarità contributiva.

ASPETTI DEL PROGETTO E SPESE CHE SI POSSONO PRESENTARE:

Il progetto di innovazione può essere attivo dal 1° febbraio 2020 o in data successiva, è comunque necessario terminarlo entro il 31 ottobre 2020. Il progetto e le spese ritenute ammissibili sono valutati da parte di una Commissione. Nello specifico al momento di presentazione della domanda di contributo le spese devono essere:
• descritte, indicando categoria di appartenenza, dettaglio di spesa e denominazione del fornitore;
•quantificate nel loro ammontare.

SPESE AMMISSIBILI:
• acquisto materiale, componenti, macchinari (se l’importo è superiore a 10 mila euro sarà applicato un ammortamento forfetario su base annuale);
• noleggio componenti, macchinari (forfetario annuale);
• servizi di consulenza direttamente connesse alla realizzazione del prodotto/servizio;
• servizi di supporto tecnico/scientifico e prototipazione direttamente connessi alla realizzazione del prodotto/servizio (ad esempio: ente di ricerca o fornitore di tecnologia/innovazione che supporta tecnicamente e scientificamente l’azienda);
• servizi di lavorazione effettuati da terzi; • acquisto/noleggio dispositivi DPI;
• costi di validazione ergonomica, collaudo, omologazione e certificazione del prodotto/servizio;
• spese relative all’analisi del contesto brevettuale e all’ottenimento di brevetti (Freedom to operate, preparazione e deposito di domanda di brevetto);
• acquisizione di diritti d’uso o licenze di brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale, software specialistici, nonché banche dati, strettamente correlati alla realizzazione del progetto (pagamento quota annuale);
costo personale con contratto di lavoro dipendente o contratto di collaborazione (nel limite massimo del 30% della spesa complessiva ammessa a finanziamento).

Al termine della valutazione sarà stilata la graduatoria di merito per l’ammissione a contributo, e sarà pubblicata sul sito di Trentino Sviluppo.

Attenzione
Non possono essere destinate le tecnologie, i prodotti e i servizi innovativi realizzati nell’ambito del progetto ammesso a contributo, ad uso interno all’ impresa, ma devono essere destinati alla vendita a clienti business/consumer.
A mero titolo di esempio, non esaustivo, i progetti potrebbero riguardare controlli degli accessi, verifica biometrica e di sicurezza, monitoraggio delle distanze, pianificazione delle attività e degli interventi, pulizia e sanificazione degli ambienti. I prodotti/servizi non potranno essere destinati all’uso interno dell’azienda, ma dovranno essere destinati alla vendita a clienti usiness/consumer.

AMMONTARE DEL SOSTEGNO ED EROGAZIONE:
• È possibile ricevere un contributo pari al 100% delle spese presentate e ritenute ammissibili;
• Il limite massimo del contributo che può ricevere ogni progetto è pari a 50 mila euro;
• Il limite minimo di spese per richiedere il contributo è di 10 mila euro;
• Il contributo è concesso ai sensi del regime previsto dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
• Il contributo sarà erogato progressivamente, per importi minimi di spesa pari a 10 mila euro e a seguito della relativa richiesta di erogazione e rendicontazione delle spese.

Attenzione
Per l’ultima richiesta di erogazione – a saldo – è possibile presentare un ammontare di spesa inferiore a 10 mila euro previa presentazione di una relazione tecnica sul progetto portato a compimento.

OBBLIGHI:
L’accesso al contributo comporta per te questi obblighi:
• accettare ogni controllo sull’effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale;
• dare tempestiva comunicazione a Trentino Sviluppo di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione o del mantenimento del contributo;
•  mantenere attiva l’impresa per un periodo di cinque anni dalla data dell’ultima fattura rimborsata;
• il divieto di affittare l’azienda per un periodo di cinque anni dalla data dell’ultima fattura rimborsata;
• conservare la documentazione amministrativa e contabile presso la sede operativa situata in Provincia autonoma di Trento per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell’ultima fattura rimborsata.

Attenzione
In caso di violazione di uno di questi obblighi la Provincia procederà con la revoca o il diniego del contributo che l’impresa ha ricevuto.

Bonus vacanze da 500 euro, richieste ed erogazioni solo online

Le Entrate hanno fornito le istruzioni operative sul tax credit vacanze previsto dall’articolo 176 del DL 34/2020 con un provvedimento e una guida.
Per i nuclei famigliari con un Isee non superiore a 40mila euro, in un credito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo famigliare, ridotto a 300 euro per quelli composti da due persone e a 150 euro per i single da utilizzare dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast.

Le richieste di accesso e l’erogazione del bonus vacanze vanno effettuate in modalità esclusivamente digitale: sarà quindi necessario che la persona fisica abbia un’identità digitale Spid o una carta d’identità elettronica – Cie.
Per utilizzare il tax credit è necessario che la persona fisica verifichi prevalentemente che la struttura ricettiva aderisca all’agevolazione e accetti il bonus. Il credito è utilizzabile da un solo componente del nucleo famigliare e spetta a condizione che:
– le spese siano sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore;
– il totale del corrispettivo sia documentato con fattura o documento commerciale (Dm 7 dicembre 2016) o con scontrino/ricevuta fiscale con indicazione del codice fiscale del soggetto che intente fruire del credito;
– il pagamento del servizio sia corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici (diversi da agenzie di viaggio e tour operator).

Il credito è utilizzabile solo in due parti: l’80% come sconto sul corrispettivo dovuto in accordo con il fornitore (struttura ricettiva) presso cui i servizi sono fruiti e il restante 20% in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi della persona fisica.
Quest’ultimo viene recuperato dal fornitore come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione con facoltà di successive cessioni a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori dei beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

NUOVA DETRAZIONE DEL 110% INTRODOTTA DAL “DECRETO RILANCIO”

Nell’ambito del recente DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, è previsto l’aumento al 110% della detrazione spettate per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma, da ripartire in 5 quote annuali anziché nelle canoniche 10 rate.

Tutti gli interventi dovranno rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti, ad oggi non ancora emanati e nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 di seguito illustrati (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo),  il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.

La detrazione nella maggior misura del 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 dai seguenti soggetti:

  • condomini;
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su unità immobiliari.
  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

 

 

 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER I QUALI È POSSIBILE FRUIRE DELL’ALIQUOTA DEL 110%

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici e sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 in esame, di seguito illustrati;

impianti di microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

ALTRI INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 110% SOLO SE CONTESTUALI

La detrazione nella misura del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui al citato art. 14, DL n. 63/2013, nel rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascun intervento, qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.

 

Si citano di seguito alcuni interventi che consentono di aver diritto all’aliquota maggiorata al 110%

 

Contestuale installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo

I commi da 5 a 7 riconoscono la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR nella misura del 110%, sempre per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, in relazione all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), DPR n. 412/93. Per i predetti interventi è previsto un ammontare massimo di spesa pari a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

In caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), DPR n. 380/2001 (ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), il limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione nella misura del 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle stesse condizioni e con i medesimi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

In tali casi la detrazione del 110%:

  • è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in loco;
  • non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis, DL n. 91/2014.

 

Contestuale installazione delle c.d. “colonnine di ricarica”

Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione che l’art. 16-ter, DL n. 63/2013 fissa al 50%, è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali.

La detrazione nella maggior misura del 110% è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione della c.d. “colonnina di ricarica” sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica sopra citati per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% (comma 1 dell’art. 119 in esame).

Essendo richiesta tale contestualità, si ritiene che anche in tal caso le spese debbano essere sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.

 

 

 

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Il comma 4 dell’art. 119 in esame dispone che per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione spettante, prevista nella misura del 50% – 70% – 80% – 75% – 85% a seconda dei casi, è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021.

 

Premi assicurazione per rischio di eventi calamitosi unità abitative

Nel caso in cui, oltre all’esecuzione degli interventi in esame, il contribuente sceglie di:

  1. cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ad un’impresa di assicurazione;
  2. stipulare contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi; la detrazione IRPEF di cui all’art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR, pari al 19% dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta nella misura del 90%.

Quanto sopra trova applicazione con riferimento agli immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 e non a quelli ubicati nella zona sismica 4 di cui all’OPCM 20.3.2003, n. 3274.

 

 

TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA

L’art. 121, DL n. 34/2020 in esame amplia, apportando alcune modifiche, le fattispecie al ricorrere delle quali il soggetto interessato può scegliere la trasformazione della detrazione in credito d’imposta ovvero il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante.

 

In particolare, in deroga a quanto ordinariamente previsto dall’art. 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dall’art. 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, DL n. 63/2013, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, è possibile optare, alternativamente, per la trasformazione in credito d’imposta, con eventuale successiva cessione, ovvero il c.d. “sconto in fattura” per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
  • efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 sopra commentato (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4 sopra commentato (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 sopra illustrati;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013 nonché quelle di cui al sopra citato comma 8 con detrazione del 110%.

 

In particolare si evidenzia che, in caso di:

  1. riconoscimento dello sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, c.d “sconto in fattura”, il fornitore recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  2. trasformazione della detrazione in credito d’imposta, lo stesso può essere oggetto di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Inoltre, il credito d’imposta derivante dalla trasformazione / cessione e dal c.d. “sconto in fattura”:

  • può essere utilizzato anche in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;
  • va utilizzato con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

L’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno:

  • non può essere fruita negli anni successivi;
  • non può essere richiesta a rimborso.

 

Non si applicano i limiti di cui agli artt. 34, Legge n. 388/2000 e 1, comma 53, Legge n. 244/2007, ossia € 700.000 annui compensabili (1.000.000 per il 2020 ex art. 147, DL n. 34/2020), ed € 250.000 annui per i crediti da esporre nel quadro RU del mod. REDDITI.

 

I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto.

 

L’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni in esame.

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo.

Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative di quanto sopra esposto.

 

VISTO DI CONFORMITÀ / ASSEVERAZIONE PER CESSIONE / SCONTO DETRAZIONE 110%

Il comma 11 del citato art. 119 prevede particolari ed ulteriori adempimenti in caso di opzione per la cessione / sconto in fattura a seguito degli interventi sopra elencati per i quali spetta la detrazione del 110%.

 

1.Visto di conformità

Innanzitutto è previsto che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. n. 241/97 da un dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto al 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese (c.d. RAF).

I dati relativi all’opzione dovranno essere comunicati in via telematica all’Agenzia delle Entrate con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento.

2.Attestazione / Asseverazione

È inoltre stabilito che, ai fini dell’opzione per la cessione / sconto in fattura:

  • per gli interventi di isolamento termico e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale dai quali si consegue risparmio / miglioramento energetico con detrazione del 110%, un tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell’asseverazione va trasmessa esclusivamente in via telematica all’ENEA con le

modalità che saranno stabilite da un apposito DM;

  • per gli interventi di riduzione del rischio sismico con detrazione del 110%, l’efficacia degli stessi va asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le proprie competenze professionali, iscritto al relativo Ordine / Collegio professionale.

É altresì necessario che i predetti professionisti incaricati attestino la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Fermo restando che la non veridicità delle attestazioni / asseverazioni comporta:

  • la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione);
  • l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato;

in caso di rilascio di attestazioni / asseverazioni infedeli è applicabile la sanzione da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione / asseverazione infedele resa.

3.Stipula polizza assicurativa

I predetti soggetti sono inoltre tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000.

 

Le spese sostenute per l’ottenimento delle attestazioni / asseverazioni nonché del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110% di cui all’art. 119 in esame.

VIA LIBERA AL FONDO RIPRESA TRENTINO

Con la presente siamo ad informare che sarà attivata una di linea di finanziamenti a tasso zero nell’ordine di 250 milioni di euro in favore di imprese e lavoratori autonomi danneggiati dagli effetti del Coronavirus “Fondo Ripresa Trentino”. Sarà inoltre attivata la sospensione o rinegoziazione dei mutui in essere con allungamento del periodo di rimborso.

A tal proposito alleghiamo la delibera della Giunta Provinciale che nella seduta di ieri ha deliberato lo stanziamento di tali fondi.

Via-libera-al-Fondo-Ripresa-Trentino-250-milioni-di-euro-in-favore-di-imprese-e-lavoratori-autonomi-danneggiati-dagli-effetti-dell-epidemia

BONUS PUBBLICITA’ 2019

Soggetti beneficiari:

Imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi

Termini prenotazione bonus:

01/10 – 31/10 per l’anno 2019 – investimenti effettuati/da effettuare nel 2019

01/03 – 31/03 di ciascun anno per gli anni successivi una volta a regime

Termini rendicontazione:

01/01/20-31/01/20 dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2019

Modalità di richiesta:

Istanza telematica da inviare attraverso l’apposito modello e l’apposita piattaforma fornita dall’Agenzia delle Entrate.

Spese ammesse:

Spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari/inserzioni commerciali effettuate tramite stampa periodica (nazionale o locale) anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali.

Requisiti:

– Sussistenza di un “investimento incrementale” (minimo +1% rispetto   all’anno precedente). Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che non hanno sostenuto nell’anno precedente alcuna spesa pubblicitaria.

– Rispetto limiti aiuti de minimis (Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013)

Credito d’imposta spettante:

75% del valore incrementale – (Investimenti anno n+1 – investimenti anno n) x 75%

Utilizzo del credito d’imposta:

Esclusivamente in compensazione dopo la pubblicazione dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi al bonus.

Cumulabilità:

L’agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile salvo successive disposizioni.

BANDO DIGITALIZZAZIONE 2019 – PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0

La Camera di Commercio di Trento mette a disposizione contributi per le realtà imprenditoriali della provincia di Trento, riservati alle imprese che intendono intraprendere percorsi formativi oppure avvalersi di servizi di consulenza nell’ambito dell’innovazione digitale, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

BANDO:

Termini: Domande da inviare dal 10 aprile al 15 luglio 2019

Spesa minima finanziabile: Euro 5.000

Voucher: importo massimo di Euro 10.000 – con un limite massimo del 70% della spesa ammissibile e rendicontata.