Bonus facciate, tutti gli adempimenti per ottenere l’incentivo

Anche per il bonus facciate «qualificato» (e per l’ecobonus al 50 – 65 – 70 – 75%) deve essere acquisita e non inviata all’Enea l’asseverazione sulla «congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati».
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Adempimenti

Il contribuente, che effettua «interventi influenti dal punto di vista termico» o su più del 10% dell’intonaco, deve effettuare gli stessi adempimenti previsti per l’«ecobonus, pertanto:
– deve acquisire e conservare l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti (la quale può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate); per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta in base agli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, mentre per quelli dal 6 ottobre 2020, in base all’articolo 8 del decreto ministeriale del 6 agosto 2020; assieme all’asseverazione va redatto il computo metrico;
– deve acquisire e conservare, alla fine dell’intervento, «da un tecnico non coinvolto nei lavori» l’Ape di ogni singola unità immobiliare per la quale si chiede la detrazione;
– deve acquisire e conservare la copia della relazione tecnica necessaria in base all’articolo 8, comma 1 del Dlgs 192/2005;
– deve acquisire e conservare le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP) (vademecum dell’Enea sul bonus facciate, aggiornato al 25 gennaio 2021);
– deve inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori o di collaudo delle opere, la scheda descrittiva degli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
La mancata effettuazione degli adempimenti non consente la fruizione del bonus facciate.
Per il bonus facciate (e l’ecobonus al 50 – 65 – 70 – 75%), comunque, non si applica il decreto asseverazioni del Mise del 6 agosto 2020, applicabile solo per il superbonus del 110% per l’ecobonus, il fotovoltaico e le colonnine.

DATA DI INIZIO DEI LAVORI
PRIMA DEL 6.10.2020 A PARTIRE DAL 6.10.2020
Normativa di riferimento (Requisiti tecnici) D.M. 19.02.2007 e ss.mm.ii. D.M. 6.08.2020
Valori della trasmittanza termica finale U Tabella 2 del DM 26.01.2010
(comprensivi dei ponti termici)
Allegato E del DM 6.08.2020
 

 

 

 

 

 

Documenti

Di tipo “tecnico”:
1. Scheda Descrittiva con CPID;
2. Asseverazione dei requisiti tecnici;
3. APE;
4. Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
5. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP)
Di tipo “tecnico”:
1. Scheda Descrittiva con CPID;
2. Asseverazione dei requisiti tecnici e congruità delle spese;
3. Computo metrico;
4. APE;
5. Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
6. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP)
Di tipo “amministrativo”:
1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;
2. Fattura/e;
3. Bonifico/i;
4. Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.
Di tipo “amministrativo”:
1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;
2. Fattura/e;
3. Bonifico/i;
4. Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.

Le novità del c.d. “Decreto Ristori”

Con la pubblicazione sulla G.U. sono entrate in vigore dal 29.10.2020 le nuove disposizioni previste dal c.d. “Decreto Ristori”.
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1.NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – Art. 1

Le disposizioni relative al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività nell’ambito dei settori economici che sono stati oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19 (vedi Circolare Studio Ciola N. 20 del 30.10.2020).
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2. SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Art. 3

È istituito uno specifico fondo, con una dotazione di € 50 milioni per il 2020, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi a seguito dell’emergenza COVID-19.
Tale fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle predette associazioni / società che hanno cessato / ridotto la propria attività istituzionale.
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3. SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI – Art. 4

È differita al 31.12.2020 la sospensione di ogni procedura esecutiva immobiliare di cui all’art. 555, Cpc, avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
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4. SOSTEGNO OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA – Art. 5, commi 1, 2 e 3

  • Fondo spettacolo, cinema e audiovisivo
  • Fondo sostegno settore turistico al fine di sostenere le agenzie di viaggio / tour operator / guide e accompagnatori turistici.
  • Fondo sostegno settore della cultura
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5. BONUS VACANZE – Art. 5, comma 6

Ora, il credito è infatti utilizzabile (“una sola volta”) dall’1.7.2020 al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020), a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistiche ricettive / agriturismi / Bed & Breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Ai fini della concessione dell’agevolazione in esame, sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31.12.2020.
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6. “BONUS CANONI DI LOCAZIONE” – Art. 8

Il “bonus canoni locazione” ex art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è esteso ai mesi di ottobre / novembre / dicembre, a favore dei soggetti operanti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19. Il bonus spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi / compensi 2019.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 8 sono applicabili in quanto compatibili le disposizioni previste dal citato art. 28 e di conseguenza, come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame:

  • le condizioni di accesso all’agevolazione individuate nella riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% dei mesi di ottobre / novembre / dicembre rispetto agli stessi mesi del 2019;
  • il credito in esame spetta nella misura del:
  • 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo;
  • 30% del canone per affitto d’azienda.

Nella citata Relazione illustrativa:

  • è ribadito che il bonus è calcolato sui canoni dovuti e pagati per i predetti mesi;
  • è chiarito che relativamente al canone di dicembre il bonus compete anche se il relativo pagamento è effettuato nel 2021.
    +

7. “CANCELLAZIONE” SECONDA RATA IMU – Art. 9

Non è dovuta la seconda rata IMU 2020, con riferimento agli immobili / pertinenze in cui sono esercitate le attività nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19.

L’abolizione della seconda rata IMU opera a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
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8. PROROGA MOD. 770/2020 – Art. 10

È differito al 10.12.2020 il termine di presentazione del mod. 770/2020 (merita evidenziare che nel testo del Decreto diffuso in bozza il termine era fissato al 30.11.2020).
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9. SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI – Art. 13

Per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19, esercenti come attività prevalente un’attività oggetto delle predette limitazioni, è disposta la sospensione dei termini che scadono

per il mese di novembre 2020 (16.12.2020) relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali / premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 16.3.2021;

ovvero

  • in forma rateizzata, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16.3.2021.
    +

10. NUOVA INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO / STABILIMENTI TERMALI / DELLO SPETTACOLO – Art. 15

Al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000.

  • STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI “PORTA A PORTA”

La medesima indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta anche a favore di:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti

termali che:

    • hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020;
    • abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,

che:

    • tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222, C.c.;
    • non hanno un contratto in essere al 29.10.2020.
  • Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

incaricati alle vendite a domicilio (venditori “porta a porta”) di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114/98:

    • con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
    • titolari di partita IVA attiva;
    • iscritti alla Gestione separata INPS al 29.10.2020;
    • non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  • LAVORATORI SETTORE SPETTACOLO

L’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta infine a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

  • con almeno 30 contributi giornalieri versati dall’1.12019 al 29.10.2020, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000 e non titolari di pensione;

ovvero

  • con almeno 7 contributi giornalieri versati dall’1.12019 al 29.10.2020, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.
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11. NUOVA INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI – Art. 17

È estesa al mese di novembre 2020 l’indennità già riconosciuta a favore dei lavoratori sportivi per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno dagli artt. 96, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, 98, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” e 12, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”.

L’indennità, che per tale mensilità aumenta da € 600 a € 800.
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12. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO – Art. 27

Sono fissate specifiche regole / modalità per la trattazione delle controversie nell’ambito del processo tributario fino alla cessazione dell’attuale stato di emergenza COVID-19.

il nuovo contributo a fondo perduto del “Decreto Ristori”

Nell’ambito del c.d. “Decreto Ristori”, recentemente pubblicato sulla G.U., è previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività rientranti nei settori economici che sono stati oggetto delle limitazioni previste dal nuovo DPCM emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19.
Il contributo spetta, in generale, in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 ed è erogato dall’Agenzia delle Entrate:

  • automaticamente a favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Rilancio” mediante accreditamento sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020;
  • a fronte di una specifica domanda a favore di coloro che non hanno presentato la richiesta per il predetto contributo. Tale possibilità riguarda, tra l’altro, i soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni, in precedenza esclusi e ora ammessi al beneficio.

Una delle misure adottate di maggiore rilievo è rappresentata dal riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti che operano nei settori ricettivi, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto. Diventa quindi di fondamentale rilevanza il codice attività e quindi va opportunamente verificata la corrispondenza tra la situazione attuale e quanto desumibile dal Cassetto fiscale del contribuente.

Possono accedere al beneficio i soggetti che hanno riscontrato nel 2020 un fatturato inferiore ai 2/3 di fatturato nel 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019.

Il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.
In particolare lo stesso è determinato quale “quota” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.
La quota, ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di appartenenza, come segue.

Codice Attività Descrizione  Percentuale
di ristoro
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400%
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200%
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200%
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
85.52.09 Altra formazione culturale 90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200%
92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
93.11.10 Gestione di stadi
93.11.20 Gestione di piscine
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00 Attività di club sportivi
93.13.00 Gestione di palestre
93.19.10  Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.99 Altre attività sportive nca
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 200%
93.29.30 Sale giochi e biliardi
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e divertimento nca
94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 Stabilimenti termali
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
55.10.00 Alberghi 150%
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.30 Gelaterie e pasticceri
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
49.32.10 Trasporto con taxi 100%
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente

In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore ad euro 150.000,00.
Per le persone fisiche è previsto un contributo minimo pari ad euro 1.000,00, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’entità minima di intervento è paria ad euro 2.000,00.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, il beneficio in esame è determinato “come quota del contributo già erogato”. Lo stesso è parametrato ad una percentuale di quanto già percepito in precedenza.
I soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” determinano il beneficio spettante come “quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza” trasmessa all’Agenzia nonché dei criteri previsti dal comma 5 del citato art. 25.
Il nuovo beneficio:
– non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
– è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario.

credito d’imposta commissioni POS

Con la risoluzione 48/E/2020, pubblicata ieri, 31 agosto, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici.

Risulta quindi finalmente possibile l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta istituito dall’articolo 22 D.L. 124/2019, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Si ricorda, a tal proposito, che il credito d’imposta spetta esclusivamente sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e servizi:
• effettuate da esercenti che, nell’anno d’imposta precedente, hanno realizzato ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro;
• rese nei confronti dei consumatori finali a decorrere dal 1° luglio 2020.

Le informazioni da trasmettere agli esercenti sono le seguenti:
a) l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
b) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
c) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
d) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri: l’ammontare delle commissioni totali; l’ammontare delle commissioni addebitate sul transato per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali; l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Le informazioni appena richiamate devono essere trasmesse agli esercenti per via telematica (tramite pec o con la pubblicazione nell’online banking degli stessi) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” devono essere valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta.

Si ricorda, da ultimo, che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Il decreto Rilancio ha introdotto delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante l’emergenza epidemiologica, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione (vedi mail del 10.04.2020).

Per poter accedere al credito d’imposta i contribuenti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
• l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione;
• l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Per entrambi i crediti d’imposta deve essere utilizzato un apposito modello e la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica entro il 7 settembre 2020.

Hotel, ristoranti, negozi bonus da 40.000 euro per chi ha dato lavoro

Domande entro il 31 ottobre per avere l’aiuto a fondo perduto (per ora 12 milioni di euro totali) da 40.000 euro massimi ad azienda turistica che mantenga oltre il 50% dei posti del 2019 nel periodo giugno – settembre di quest’anno. Venerdì la giunta ha approvato i criteri per la concessione dei contributi in favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione estiva 2020.

Possono beneficiare le aziende che esercitano attività, anche non prevalente, in uno dei seguenti codici ateco: 47 commercio al dettaglio, 49 trasporto terrestre, 55 alloggio, 56 attività dei servizi di ristorazione, 79 attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, 93 attività sportive, di intrattenimento e di divertimento. È necessario aver registrato e sostenuto, per il periodo di giugno – settembre 2020 un costo del personale almeno pari a 50% di quello del periodo giugno – settembre 2019.

La misura copre a fondo perduto parte del costo del lavoro eccedente il 50% di quello del 2019 (salendo di intensità più la quota di addetti si avvicina al 100% del 2019) e arriva fino a 40.000 euro massimi ad azienda.

bonus pubblicità 2020; al via la comunicazione di accesso

A partire da oggi, 01.09.2020, e fino al 30.09.2020, è possibile presentare al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari (c.d. bonus pubblicità) effettuati o da effettuarsi nell’anno 2020, prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018.

Ai fini della concessione dell’agevolazione risulta irrilevante l’ordine cronologico di trasmissione e in caso di insufficienza delle risorse disponibili si provvede al riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.

Il regime straordinario di accesso previsto per il bonus pubblicità 2020 spetta dunque nella misura unica di credito d’imposta pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuarsi nell’anno, entro i seguenti limiti:
• limiti del regime “de minimis” di cui al Regolamento UE 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014;
• limite delle risorse stanziate per l’anno 2020, pari a 60 milioni di euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati sui seguenti mezzi di informazione:
• su giornali quotidiani e periodici, anche online, entro un limite di 40 milioni di euro di risorse stanziate;
• su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, entro un limite di 20 milioni di euro di risorse stanziate.

Resta invariato l’ambito applicato soggettivo previsto dalla norma istituiva e sono pertanto potenziali beneficiari i seguenti soggetti:
• titolari di reddito d’impresa;
• lavoratori autonomi;
• enti non commerciali.

Come chiarito dalla circolare AdE 25/E/2020, il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati nell’anno 2020, non risultando necessario né il sostenimento nell’anno precedente di analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, né un valore incrementale degli investimenti superiore all’1% di quelli dell’anno precedente.

Al bonus pubblicità 2020 risultano dunque ammessi anche:
• i soggetti che hanno effettuato investimenti 2020 inferiori a quelli 2019;
• i soggetti che non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2019;
• i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020.

A completamento dell’iter di ottenimento del beneficio, successivamente all’invio della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, dovrà essere inviata, con la stessa modalità telematica, dal 01.01.2021 al 31.01.2021, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente realizzati.

le novità della detrazione del 110% dopo la conversione del “decreto rilancio”

Nell’iter di conversione del c.d. “Decreto Rilancio” sono state apportate molteplici modifiche alla nuova detrazione, pari al 110% delle spese sostenute per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente. In particolare si evidenzia che, rispetto a quanto “originariamente” previsto:
− è possibile fruire della detrazione a prescindere dall’uso dell’unità immobiliare (abitazione principale o altro) e la singola persona fisica può beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari, ferma restando la detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
− l’ammontare della spesa massima agevolabile è diverso a seconda della tipologia di immobile oggetto dell’intervento (singola unità, unità in immobili plurifamiliari funzionalmente indipendenti, condominio con più o meno di 8 unità);
− sono esclusi gli interven/ su immobili di categoria A1 / A8 e A9;
− è stata rivista la disciplina relativa alla possibilità di optare per la cessione del credito ovvero per il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante;
− è sempre richiesta l’asseverazione dei lavori mentre il visto di conformità è richiesto solo in caso di cessione del credito / c.d. “sconto in fattura”.

È confermato che la detrazione nella maggior misura del 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 e va ripartita in 5 quote annuali


SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DELLA DETRAZIONE

1. condomini;
2. persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su unità immobiliari.
Le persone fisiche possono fruire della detrazione del 110% per gli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari, ferma restando la possibilità di fruire della detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali; non rileva più la destinazione d’uso dell’immobile oggetto dei lavori (abitazione principale o altro);
3. Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Come sopra evidenziato, tali soggetti possono fruire della detrazione del 110% anche per le spese sostenute dall’1.1 al 30.6.2022;
4. cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
5. In sede di conversione sono stati ricompresi tra i possibili soggetti beneficiari della detrazione in esame anche:
6. ONLUS di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 460/97, ODV iscritte nei registri di cui all’art. 6, Legge n. 266/91 e APS iscritte nel registro nazionale / regionale / provinciale di cui all’art. 7, Legge n. 383/2000;
7. associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all’art. 5, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 242/99, limitatamente ai lavori effettuati sugli immobili adibiti a spogliatoio.


INTERVENTI AGEVOLABILI

è stata disposta l’esclusione degli interventi effettuati sugli immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9.


INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

le detrazioni previste dall’art. 14, DL n. 63/2013 (che a seconda della tipologia dell’intervento sono pari al 50% – 65% – 70% – 75% – 80% – 85%) si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, con ripartizione in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali / orizzontali / inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, utilizzando materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017.
La disposizione post-conversione prevede che tali interventi rientrano tra quelli agevolabili con la detrazione in esame anche nel caso in cui siano effettuati su un’unità immobiliare facente parte di
un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendente con uno o più accessi autonomi dall’esterno (tipicamente le c.d. “case a schiera”).
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo complessivo della spesa che varia in base alla tipologia dell’immobile oggetto dell’intervento, come segue:
a) non superiore a € 50.000 per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari parte di un edificio plurifamiliare, funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi;
b) non superiore a € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio composto da 2 a 8 unità immobiliari;
c) non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio composto da più di 8 unità immobiliari;

2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria:
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE n. 811/2013;
a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 in esame, di seguito illustrati;
– impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
– allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all’art. 2, comma 2, lett. tt), D.Lgs. n. 102/2014, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo complessivo della spesa che varia in base alla tipologia dell’immobile oggetto dell’intervento, come segue:
a) non superiore a € 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici con al massimo 8 unità immobiliari;
b) non superiore a € 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici con più di 8 unità immobiliari.
Possono essere ricomprese anche le spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;

3. interventi su edifici unifamiliari ovvero su unità immobiliari facenti parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno (ad esempio, c.d. “case a schiera”) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: impianti per il riscaldamento / affrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria:
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE n. 811/2013;
a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 in
esame, di seguito illustrati;
impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
caldaie a biomassa con prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle di cui al DM 7.11.2017, n. 186, esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE;
allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all’art. 2, comma 2, lett. tt), D.Lgs. n. 102/2014, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.

É confermato che la detrazione nella misura del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013, nel rispetto dei limiti di spesa ordinariamente previsti per ciascun intervento, qualora gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati.
Ai fini dell’accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, è confermato che gli interventi sopra elencati:

1. devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter del citato art. 14 (ad oggi non ancora emanati);

2. nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 di seguito illustrati (impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo):
il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio / unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, ovvero, se non possibile,
il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) ex art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.

In sede di conversione è stato inoltre disposto che:
O per gli edifici sottoposti ad almeno un vincolo previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
O nei casi in cui gli interventi sopra citati siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali; la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica di cui al citato art. 14, anche se non effettuati congiuntamente agli interventi per i quali è prevista la detrazione nella maggior misura del 110%, ferma restando la necessità di soddisfare le prestazioni energetiche richieste per accedere alla detrazione sopra illustrate (rispetto dei requisiti minimi, miglioramento di almeno 2 classi energetiche ovvero conseguimento della classe energetica più alta).

Con riferimento alla tipologia di interventi, va infine evidenziato che in sede di conversione sono stati ricompresi tra gli interventi agevolabili anche quelli di ristrutturazione che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio, di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001, con i quali si conseguono i requisiti minimi in termini energetici necessari per poter fruire della detrazione del 110% sopra elencati. In tal caso i limiti di spesa sono quelli stabiliti dai commi 1 e 2 dell’art. 119 (€ 50.000 / 40.000 / 30.000 / 20.000 / 15.000 in base al tipo di intervento ed edificio).

DETRAZIONE 110% – art. 119, DL n. 34/2020
Tipologia intervento (*) Spese dall’1.7.2020 al 31.12.2021 (**)
Isolamento termico superfici opache verticali /orizzontali / oblique che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda spesa max € 50.000 se singola unità immobiliare o unità di edificio plurifamiliare indipendente e accesso autonomo
spesa max € 40.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio avente fino a 8 unità
spesa max € 30.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio avente più di 8 unità
Interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
O impianti centralizzati per il riscaldamento /raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE n. 811/2013 ovvero a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici
O impianti di microcogenerazione o a collettori solari
O allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all’art. 2, comma 2, lett. tt), D.Lgs. n. 102/2014, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE
spesa max € 20.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio avente fino a 8 unità
spesa max € 15.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio avente più di 8 unità
Interventi su:
O edifici unifamiliari
O unità immobiliari parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
O impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE n. 811/2013 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici;
O impianti di microcogenerazione o a collettori solari
O caldaie a biomassa con prestazioni almeno pari a quelle per la classe 5 stelle di cui al DM n. 186/2017 esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure di infrazione degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE
O allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all’art. 2, comma 2, lett. tt), D.Lgs. n. 102/2014, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE
110%
spesa max € 30.000
Altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati 110% spesa max ordinariamente prevista
per l’intervento
Interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n.63/2013 su edifici:
O sottoposti ad almeno un vincolo previsto per i beni di interesse storico e del paesaggio;
O ubicati in zone nelle quali gli interventi rientranti nella detrazione del 110% sopra elencati sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali a condizione che si ottenga il miglioramento energetico posto come condizione per poter accedere alla detrazione nella misura del 110% (*)
110% spesa max ordinariamente prevista per l’intervento

(*) É necessario che siano rispettati i requisiti minimi “tecnici” e che dall’intervento si consegua il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Gli interventi sono agevolati anche quando eseguiti nell’ambito di un intervento che prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio.
(**) Per IACP / soggetti assimilati rientrano anche le spese sostenute dall’1.1 al 30.6.2022.

 

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Il comma 4 dell’art. 119 in esame, confermando quanto originariamente disposto, prevede che per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, DL n. 3/2013, la detrazione spettante, prevista nella misura del 50% – 70% – 80% – 75% – 85% a seconda dei casi, è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021.
In sede di conversione sono stati ricompresi tra gli interventi agevolabili anche quelli per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi antisismici di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies, nei limiti di spesa previsti per gli stessi.

Premi assicurazione per rischio di eventi calamitosi unità abitative
È confermato che, nel caso in cui, oltre all’esecuzione degli interventi in esame, il contribuente scelga di:
O cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ad un’impresa di assicurazione;
O stipulare contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi; la detrazione IRPEF di cui all’art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR, pari al 19% dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, spetta nella misura del 90%.

Quanto sopra trova applicazione con riferimento agli immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 e non a quelli ubicati nella zona sismica 4 di cui all’OPCM 20.3.2003, n. 3274.


INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 110% SOLO SE CONTESTUALI

È confermato che la detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi espressamente individuati dai sopra commentati commi da 1 a 4, anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente.
In particolare, oltre agli “altri” interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 sopra citati, i commi da 5 a 8 includono nella detrazione del 110% la contestuale installazione di:
O impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche;
O infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”.
Contestuale installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
I commi da 5 a 7 riconoscono la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), DPR n. 412/93. Per i predetti interventi l’ammontare massimo di spesa agevolabile è pari a € 48.000 e comunque nel limite di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire in 5 quote annuali. In caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), DPR n. 380/2001 (ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), il limite di spesa è ridotto a € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Tale detrazione è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico con detrazione del 110% sopra commentati.
La detrazione nella misura del 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle stesse condizioni e con i medesimi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

È confermato che in tali casi la detrazione del 110%:
O è subordinata alla cessione in favore del GSE, con le modalità di cui all’art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 387/2003, dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo ai sensi dell’art. 42-bis, DL n. 162/2019;
O non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis, DL n. 91/2014.
In sede di conversione è stata introdotta la previsione che con apposito Decreto il MISE individuerà limiti, modalità di utilizzo e valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati con la detrazione del 110% in esame.

Contestuale installazione delle c.d. “colonnine di ricarica”
É confermato che per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione che l’art. 16-ter, DL n. 63/2013 fissa al 50%, è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali.
La detrazione del 110% è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione della c.d. “colonnina di ricarica” sia eseguita congiuntamente ad uno dei citati interventi di riqualificazione energetica con detrazione del 110% (comma 1 dell’art. 119 in esame).
Essendo richiesta tale contestualità, si ritiene che anche in tal caso le spese debbano essere sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.

 

Altri interventi con detrazione del 110% solo se effettuati contestualmente
Tipologia intervento Spesa massima ammessa
Interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 Limiti ordinariamente previsti per le singole tipologie di intervento
Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e relativi sistemi di accumulo integrati con gli impianti € 48.000 e comunque € 2.400 / € 1.600 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo integrati
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica” €3.000 (art. 16-ter, DL n. 63/2013)


TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA

L’art. 121, DL n. 34/2020 in esame amplia, apportando alcune modifiche, le fattispecie al ricorrere delle quali è possibile scegliere, in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante, la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ovvero il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura”.
In particolare, in deroga a quanto ordinariamente previsto dall’art. 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dall’art. 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, DL n. 63/2013, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare, alternativamente, per la cessione del corrispondente credito d’imposta, con eventuale successiva cessione, ovvero per il c.d. “sconto in fattura” per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:
O recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
O efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 sopra commentato (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);
O adozione misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4 sopra commentato (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
O recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, commi 219 e 220, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;
O installazione impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 sopra illustrati;
O installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013 nonché quelle di cui al sopra citato comma 8 con detrazione del 110%.

In sede di conversione, con l’introduzione del comma 1-bis, è stato previsto che:
O l’opzione in esame può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento lavori;
O per gli interventi di cui all’art. 119, gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento ed ogni stato di avanzamento lavori deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.
Come sopra accennato la disposizione in esame apporta anche alcune modifiche alla disciplina relativa a tali possibilità. In particolare si evidenzia che, in caso di applicazione del c.d. “sconto in fattura” da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi, quest’ultimo recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta che può essere:
O utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione; ovvero
O ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Non si applicano
O il limite alla compensazione pari a € 700.000 annui di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000, elevato per il 2020 a € 1.000.000 ad opera dell’art. 147, DL n. 34/2020;
O il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da esporre nel quadro RU del mod. REDDITI;
O il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo superiori € 1.500 di cui all’art. 31, comma 1, DL n. 78/2010.
L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, dal soggetto interessato ovvero tramite un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità (di seguito richiamati), con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento.
I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto.
L’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni in esame.
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante,
maggiorato di interessi e sanzioni, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento
dell’importo.


ASSEVERAZIONE E VISTO DI CONFORMITÀ

Nell’iter di conversione, l’asseverazione è stata posta come elemento indispensabile sia per poter fruire della detrazione nella misura del 110% sia per poter optare per la cessione del corrispondente credito ovvero per il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura”.
Il visto di conformità, invece, come originariamente previsto, è richiesto soltanto nel caso in cui si intenda optare per la cessione del credito ovvero per il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi.


ASSEVERAZIONE

Come sopra accennato, il comma 13 dell’art. 119 in esame è stato riformulato in sede di conversione ed ora dispone che l’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato è richiesta / necessaria:
O sia per il riconoscimento della detrazione nella misura del 110%;
O sia per l’esercizio dell’opzione relativa alla cessione del credito / applicazione del c.d. “sconto in fattura”.
In particolare:
O per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, ossia interventi di isolamento termico e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale dai quali si consegue risparmio / miglioramento energetico con detrazione del 110%, un tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione va trasmessa esclusivamente in via telematica all’ENEA con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM;
É altresì necessario che i predetti professionisti incaricati attestino la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’asseverazione:
1. va rilasciata alla fine dei lavori ovvero per ogni stato avanzamento lavori (nei casi in cui si fruisce della detrazione / cessione del credito / “sconto in fattura” per stato avanzamento lavori);
2. attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione;
3. per la certificazione della congruità delle spese, in attesa dell’emanazione dell’apposito Decreto MISE, può fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni / Province autonome ovvero ai listini delle CCIAA ovvero ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di esecuzione degli interventi.


VISTO DI CONFORMITÀ

Il contribuente, per poter esercitate l’opzione per la cessione del credito / “sconto in fattura” a seguito degli interventi sopra elencati per i quali spetta la detrazione del 110%, è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Il visto va rilasciato ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. n. 241/97 da un dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso di laurea in giurisprudenza / economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese (c.d. RAF).
Il certificatore è tenuto a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati sopra richiamati.
ATTESTAZIONI / ASSEVERAZIONI INFEDELI
Fermo restando che la non veridicità delle attestazioni / asseverazioni comporta:
a. la decadenza dal beneficio fiscale (detrazione);
b. l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato;
in caso di rilascio di attestazioni / asseverazioni infedeli è applicabile la sanzione da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione / asseverazione infedele resa.
Stipula polizza assicurativa
I predetti soggetti sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000.
Le spese sostenute per ottenere le attestazioni / asseverazioni nonché il visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110% di cui all’art. 119 in esame.

domanda per il bonus 1.000 euro: beneficiari

I liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS, non iscritti alle Casse di previdenza, danneggiati dall’emergenza COVID-19, devono presentare domanda per usufruire del bonus di maggio di 1.000 euro, anche se ne hanno già fruito delle 600 euro di marzo e aprile.

È quanto ha chiarito l’INPS il 19 giugno scorso, il quale ha comunicato che è attivo il servizio online per la richiesta alla quale va allegata la dichiarazione di aver subito una riduzione del reddito di almeno il 33% nel secondo bimestre tra il 2019 e il 2020.

Il bonus 1.000 euro, per in mese di maggio 2020 previsto nel Decreto Rilancio, è riservato a una specifica platea in possesso di precisi requisiti.

In particolare:
liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione Separata, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, hanno diritto a una indennità di 1.000 euro per maggio 2020, se hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;
co.co, con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto. Il rapporto di lavoro deve essere cessato entro il 19 maggio 2020 (data dell’entrata in vigore del decreto rilancio);
stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI (disoccupazione), alla data dell’entrata in vigore del decreto;
lavoratori in somministrazioni, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiamo cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI (disoccupazione), alla data dell’entrata in vigore del decreto.

Pertanto, per le altre categorie di contribuenti che hanno beneficiato del bonus nei mesi di marzo e aprile (ad es. artigiani e commercianti…), non è previsto alcun indennizzo per il mese di maggio.

Superbonus 110%, le regole finali.

1
LIMITI / 1

Cappotto termico, nuovi massimali

Interventi anche sui tetti
Tra le novità di maggior rilievo introdotte dalla commissione Bilancio spiccano i nuovi massimali di spesa nei condomini per il cappotto termico. Per le coibentazioni il bonus spetta anche sulle superfici inclinate il che consente di intervenire anche sui tetti.
Il limite di spesa degli interventi ammessi al bonus viene ora fissato in 50mila euro per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che hanno ingresso indipendente o più accessi autonomi dall’esterno. In sintesi le cosiddette “villette a schiera”. Per gli edifici composti da due a 8 unità immobiliari il limite di spesa passa da 60mila euro a 40mila euro per unità abitativa. Limite di spesa che scende a 30mila moltiplicati per unità immobiliare nei condomini composti da più di otto unità.

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LIMITI / 2

Nuovi massimali per le caldaie

Le sostituzioni
Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione e delle caldaie centralizzate a condensazione con caldaie a pompa di calore, la detrazione del 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20mila euro ad unità immobiliare per gli edifici fino a 8 unità e non superiore a 15mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliare che compongono edifici con più di 8 appartamenti.

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LIMITI / 3

Impianti fotovoltaici

Connessi alla linea elettrica
La commissione Bilancio, inoltre, ho confermato senza alcun ritocco la possibilità di beneficiare del superbonus del 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla linea elettrica fino a un massimo di spesa non superiore a 48mila euro e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni KW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. Lo sconto fiscale spetta, inoltre, anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici. Attenzione però in questi ultimi due interventi la detrazione maggiorata è vincolata alla cessione al Gestore dei servizi energetici dell’energia non consumata non condivisa in autoconsumo. Guardando poi al futuro e alla nuova mobilità in pacchetto finale del superbonus conferma anche lo sconto fiscale per l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, purché l’intervento sia eseguito congiuntamente a uno dei quelli sul cappotto termico o la sostituzione delle caldaie.

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ENTI LOCALI

Caldaie, estensione ai comuni montani

Senza infrazione comunitaria
Tra le novità dell’ultima ora l’estensione dell’agevolazione del superbonus al 110% per la sostituzione delle caldaie agli immobili situati nei comuni montanti non interessati da procedure di infrazione comunitaria con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamenti efficiente.

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LA PLATEA

Bonus esteso alle seconde case

Lavori su due unità immobiliari
Si allarga la platea dei beneficiari del superbonus al 110%: con l’approvazione di un emendamento la norma viene estesa anche alla seconda casa. I cittadini potranno effettuare lavori di efficientamento antisismico su due unità immobiliari.

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LE ECCEZIONI

Escluse case di lusso, ville e castelli

Esclusi anche gli alberghi
Niente superbonus, invece, per gli interventi sulle ville, castelli e case di lusso, cioè quegli immobili che il catasto individua nella classe A1, A8 e A9. Mentre non è entrata l’estensione dell’agevolazione agli immobili delle imprese turistiche e dunque alle strutture alberghiere.

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CASE POPOLARI

Iacp, bonus operativo anche a inizio 2022

Spendibile in 5 rate annuali
In base alle nuove regole introdotte in commissione alla Camera, per le sole case popolari degli Iacp il superbonus al 110% resterà operativo anche nei primi sei mesi del 2022 e come per tutti sarà spendibile in 5 rate annuali di pari importo.

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NUOVI BENEFICIARI

Superbonus anche per il Terzo settore

Si allarga la platea
Tra le modifiche inserite in commissione Bilancio alla Camera c’è anche l’estensione al Terzo settore delle detrazioni fiscali al 110%, previste per gli interventi antisismici e di miglioramenti energetico. La misura era stata chiesta in primis dal Pd.

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L’AMPLIAMENTO

Sconto per spogliatoi di sport dilettanti

Bonus per ristrutturazione
Anche la ristrutturazione degli spogliatoi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche potrà usufruire del superbonus al 110%. La modifica è stata inserita con un emendamento al decreto Rilancio, riformulato e approvato dalla commissione Bilancio.

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AMMESSI AL BONUS

Sì alle demolizioni e ricostruzioni

No alle assicurazioni
Tra gli interventi ammessi all’agevolazione del 110% trovano posto quelli di demolizione e ricostruzione. Nessuna modifica in corsa, invece, per l’estensione del 110% al cosiddetto sisma bonus e della detrazione del 90 per cento per la stipula di una assicurazione.

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L’ATTUAZIONE

Entrate, 30 giorni per le regole finali

Dal prossimo 18 luglio
Per le regole finali delle Entrate si dovranno comunque attendere almeno 30 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione. Calendario alla mano e in previsione del secondo e definitivo giro al Senato i trenta giorni inizieranno dal prossimo 18 luglio.

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I VINCOLI

Resta il salto di due classi energetiche

Falliti i tentativi di modifica
Per accedere al bonus del 110% bisogna salire di due classi energetiche dell’edificio sia con il cappotto termico sia con la sostituzione delle caldaie. Vincolo che sia le forze di opposizione che quelle di maggioranza hanno chiesto di attenuare o cancellare ma senza risultato.

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IL FORNITORE

Resta la possibilità di cedere il credito

Anche a intermediari finanziari
Resta la possibilità per il fornitore che ha effettuato gli interventi di recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta, con facoltà si successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.