È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022 il D.L. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”). Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle principali novità fiscali.
Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese non gasivore per l’acquisto di gas, fissato nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.
Allo stesso modo, il contributo per le imprese gasivore è portato al 25 per cento e quello per l’acquisto di energia (imprese non energivore) è rideterminato nella misura del 15%.
Credito d’imposta per gli autotrasportatori
Alle imprese esercenti attività di trasporto è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.
Estensione al primo trimestre 2022 del contributo a favore delle imprese gasivore
Alle imprese gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Superbonus: proroga per le unifamiliari
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno prima previsto) siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.
Detrazioni edilizie e quarta cessione del credito
A seguito delle modifiche recentemente introdotte dal D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia), è stata introdotta la possibilità, per le banche, di effettuare un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei propri correntisti, senza facoltà di ulteriore cessione.
La disposizione viene nuovamente rivista prevedendo quanto segue: “alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.
Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina
Viene prevista l’istituzione di un fondo per il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse.
Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0
Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con “prenotazione”) la misura del credito d’imposta è elevata al 50 per cento.
Credito d’imposta formazione 4.0
Le aliquote del credito d’imposta “formazione 4.0” del 50 per cento e del 40 per cento sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dal 18.05.2022 e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto ministeriale.
Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica
Per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all’articolo 18 L. 220/2016 (“Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica”) è riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
Ai lavoratori dipendenti:
di cui all’articolo 1, comma 121, L. 234/2021, ovvero la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro (maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima);
che non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo articolo 32;
e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero contributivo di cui al richiamato comma 121 per almeno una mensilità.
È riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18.
Indennità una tantum per pensionati
In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione:
con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.
L’Inps corrisponde d’ufficio, con la mensilità di luglio 2022, un’indennità una tantum pari a 200,00 euro.
Indennità una tantum per altre categorie di soggetti
L’indennità di 200 euro è riconosciuta anche:
a coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 D.Lgs. 22/2015 (Naspi e DIS-COLL);
a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data del 18.05.2022, iscritti alla Gestione separata e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda);
ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9, D.L. 41/2021 (indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport);
ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, a condizione che il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda);
ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda);
ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 cod. civ. (indennità erogata a domanda). Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata;
agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata.
Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza l’indennità di 200 euro è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31, precedentemente richiamato.
Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi
Viene istituito un fondo per il riconoscimento di un’indennità a favore di lavoratori autonomi e professionisti che non abbiano fruito delle indennità di cui ai precedenti articoli, e che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito dall’apposito decreto che sarà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 50/2022.
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2022-05-23 18:00:252022-05-23 18:00:25Pubblicato in Gazzetta il Decreto Aiuti. Le novità fiscali
A seguito dell’autorizzazione ricevuta dall’UE il Legislatore, con l’art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, modificando il comma 3 del citato art. 1 ha recentemente disposto la soppressione dall’1.7.2022 dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Dalla predetta data sono tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico anche:
i contribuenti minimi / forfetari;
i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;
con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.
NB Le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate dai contribuenti minimi / forfetari sono contraddistinte dal codice natura “N2.2”.
Per i predetti soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a € 25.000 l’obbligo in esame scatterà a partire dall’1.1.2024.
MORATORIA SANZIONI TERZO TRIMESTRE 2022
In base al comma 3 dell’art. 18 in esame è previsto un periodo transitorio dall’1.7.2022 al 30.9.2022 nell’ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati / non registrati, da € 250 a € 2.000 nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).
Di fatto, per i nuovi soggetti obbligati dall’1.7.2022, per il periodo luglio-settembre la fattura, in luogo degli ordinari termini (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ecc.), può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. . FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO
In base al comma 3-bis del citato art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono tenuti all’invio del c.d. “esterometro”.
Nell’ambito del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, il Legislatore ha disposto lo slittamento all’1.7.2022 anziché dall’1.1.2022 del termine di applicazione delle nuove modalità di invio.
Considerato che il citato comma 3-bis richiama i soggetti di cui al comma 3 (obbligati all’emissione della fattura elettronica), a decorrere dall’1.7.2022 i minimi / forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 sono tenuti anche all’invio dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. “esterometro”. . FATTURAZIONE ELETTRONICA E OPERAZIONI CON SAN MARINO
L’art. 12, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” ha previsto l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino.
In attuazione del citato art. 12, con il DM 21.6.2021, il MEF ha “aggiornato” le disposizioni riguardanti le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che:
daIl’1.10.2021 al 30.6.2022, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo;
dall’1.7.2022, la fattura è emessa e accettata in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.
A seguito della soppressione dell’esonero dalla fatturazione elettronica, i predetti soggetti (minimi / forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000) devono adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino. . DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA STS
L’art. 10-bis, DL n. 119/2018 ha introdotto il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati STS per il 2019.
Tale divieto è stato prorogato per il 2020 e il 2021 ad opera, rispettivamente, del DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, e dell’art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020.
Da ultimo l’art. 5, comma 12-quater, DL n. 215/2021 ha esteso tale divieto al 2022. Si rammenta che le disposizioni di cui al citato art. 10-bis “si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2022-05-03 17:35:162022-05-03 18:08:15Soppresso dall’1.7.2022 l’esonero della Fattura Elettronica a favore dei forfetari
I VOLONTARI DEL TERZO SETTORE
Il Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117) ha disciplinato la figura del volontario, che assume una veste determinante nell’ambito delle organizzazioni non profit.
Gli enti del Terzo settore possono ricorrere ai volontari nello svolgimento delle proprie attività sociali e sono tenuti ad iscriverli in un apposito registro qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale.
Il registro dei volontari è disciplinato dall’art.17 del Cts1 il quale fa una netta distinzione tra volontario occasionale e non occasionale, infatti l’obbligo nel registro è previsto solo per chi lo svolge in maniera continuativa.
È bene evidenziare che la figura del volontario può essere assunta anche da una persona non associata all’Ente del Terzo settore, così come si può scorgere dalla lettura del co.2 dell’art. 17 del Cts2.
La tenuta del registro dei volontari, prevede due modalità, alternative tra loro, di tenuta del registro:
tenuta in modalità cartacea: in tal caso è prescritto che il registro, prima deve essere posto in uso, debba essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio, da un Notaio o da un pubblico ufficiale abilitato (come ad esempio un segretario comunale), che dovrà dichiarare nell’ultima pagina del registro il numero di fogli che lo compongono;
oppure
tenuta con sistemi elettronici e/o telematici, che devono assicurare l’inalterabilità delle scritture e la data certa in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4, C.c.
In tal caso, gli obblighi di vidimazione e progressiva numerazione sono assolti, in caso di tenuta con sistemi informatici, attraverso l’apposizione, con cadenza almeno annuale, dalla marcatura temporale e dalla firma digitale del legale rappresentante dell’ente.
Sulla scorta di quanto già normato dalla legge 266/1991, per le ODV, il Cts detta norme ben precise nel settore dei rimborsi spese ai volontari, ampliando questi adempimenti a tutti gli enti del Terzo settore che stanno transitando o si iscriveranno nel Runts.
NB. Con la piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il “Registro dei Volontari” diventa un libro obbligatorio per tutti gli Enti del Terzo settore. .
IL TRATTAMENTO DEI RIMBORSI SPESE- LA PRECEDENTE NORMATIVA
La riforma del Terzo settore riprende quanto già affermato dalle precedenti normative in ambito di rimborso spese per i volontari, avvalorando la preventiva autorizzazione della spesa da parte dell’Ente del Terzo Settore e l’obbligatorietà dell’esibizione dei documenti giustificativi di spesa da parte del volontario.
Infatti, l’art. 2, comma 2, della Legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedeva che: “al volontario possono essere rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”.
Anche, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23890 del 23 novembre 2015 aveva chiarito che i rimborsi spese senza i correlati giustificativi di spesa venivano qualificati come compensi anche se di piccolo importo ed a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzate. .
IL TRATTAMENTO DEI RIMBORSI SPESE – LA NORMATIVA IN VIGORE
Il Codice del Terzo settore prevede in via generale che i volontari non possano essere retribuiti, ma disciplina la possibilità di concedere rimborsi spese solo per i costi effettivamente sostenuti e certificati.
Il Codice del Terzo settore opera una evidente separazione tra i lavoratori retribuiti e coloro che svolgono le attività di volontariato, evidenziando l’incompatibilità con la figura del volontario.
Per far sì che la prestazione del volontario non venga qualificata come lavoro subordinato è bene precisare che esistono due criteri fondamentali che distinguono le due figure: la spontaneità e la gratuità. In merito sono intervenute due recenti sentenze della Corte di Appello di Roma (n. 1820/2020 e la n.3209/2021).
Infatti, l’art. 17 c.3 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117) recita le testuali parole “l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dall’ente del terzo settore tramite il quale svolge l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni praticamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario”.
L’articolo citato del Cts ha l’obiettivo, secondo la scrivente, di assicurare che i rimborsi spese non celino l’erogazione di compensi, o meglio, che il rapporto di volontariato non mascheri un rapporto di lavoro subordinato, con evidente vantaggio da entrambi le parti.
NB. La normativa è applicabile per gli Enti del Terzo settore che sono interessati al passaggio nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, quindi parliamo di Onlus, Odv e Aps.
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I RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI
In definitiva, il rimborso delle spese sostenute dal volontario può essere elargito dall’ente non profit a condizione che le spese siano:
effettivamente sostenute;
accuratamente documentate;
inerenti all’attività sociale svolta dall’Ente.
I giustificativi di tutte le spese di cui si chiede il rimborso devono essere presentati all’Ente del Terzo settore in originale ed essere attribuite esclusivamente a spese ascrivibili al soggetto richiedente.
Praticamente, il rimborso delle spese sostenute dal volontario è condizionato dalla prova dell’esistenza di idonea documentazione che dimostri sia che l’onere sia stato effettivamente sostenuto e sia che ci sia inerenza con le attività associative (infatti, nella richiesta di rimborso deve essere esplicitata la natura dei beni e/o dei servizi ricevuti). Infine, dal documento fiscale (fattura, ricevuta, nota, ecc.) è necessario che si evidenzi che destinataria del bene o beneficiaria del servizio è l’ente associativo.
Qualora non fossero osservate tali accortezze da parte degli Enti del non profit, l’Amministrazione finanziaria potrà procedere, in caso di controllo, a recuperare a tassazione l’importo considerandolo a tutti gli effetti un compenso.
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I RIMBORSI FORFETTARI PER I PICCOLI IMPORTI
Ma la normativa pur prevedendo che i costi forfettari sostenuti dai volontari per le associazioni del Terzo settore siano esclusi dal rimborso, contempla un’eccezione per quelli di piccoli importi, ovvero fino a 10 euro al giorno e 150 euro al mese, a condizione, però che il volontario esibisca all’associazione un’autocertificazione delle spese, senza dover allegare i documenti giustificativi.
Per poter adottare tale procedura è necessario dapprima che il Consiglio Direttivo o l’assemblea dei soci deliberi su tale decisione e definisca le tipologie di spese e per quali attività di volontariato è ammessa questa modalità di rimborsi.
Come possiamo leggere l’art. 17 c. 4 del Cts prevede che
“…le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”.
NB. Le disposizioni relative alle autocertificazioni sostenute dai volontari come previsto dall’art. 17 co. 4 del Cts sono in vigore dal 4 agosto 2017 e già efficaci, in quanto non interessate al funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Tutta la documentazione prodotta dal volontario andrà conservata tra la documentazione contabile dell’Ente per eventuali controlli da parte degli uffici fiscali.
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L’AUTOCERTIFICAZIONE RILASCIATA DAI VOLONTARI
L’art. 17 c. 4 del Cts prevede che
“…le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445…”
L’autocertificazione diventa fondamentale per l’accesso al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Ente, pertanto, basterà presentare una dichiarazione sostitutiva (art. 46 del DPR n. 445/2000) per attestare che le spese sono state sostenute nell’ambito di una specifica attività.
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COME FARE L’AUTOCERTIFICAZIONE DELLE SPESE
La compilazione dell’autocertificazione è alquanto semplice. In pratica, il volontario richiedente il rimborso deve specificare:
i propri dati anagrafici;
i dati dell’Ente per il quale ha operato;
la missione per cui sono state sostenute determinate spese;
la data di delibera dell’Organo associativo che ha approvato il rimborso di questo tipo di spese;
il dettaglio delle spese sostenute in nome e per conto dell’Ente e la data di sostenimento delle stesse;
eventuale codice IBAN della banca o posta su cui l’Ente dovrà effettuare il pagamento.
Considerando quindi l’importanza che assumerà l’autodichiarazione, forniamo di seguito il un facsimile di modello di autocertificazione da utilizzare ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
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IL VERBALE DELL’ORGANO SOCIALE
Tutti gli Enti del terzo settore possono deliberare, tramite decisione di un organo preposto, che può essere sia del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei soci, di corrispondere un rimborso spese al volontario che abbia affrontato delle spese o degli esborsi per necessità dovute all’attività associativa in nome e per conto dello stesso.
Il rimborso dovrà sempre essere giustificato da esigenze di gestione dell’associazione, e corrisposto al volontario dietro la consegna di documenti giustificativi di spesa (fatture, scontrini, ecc.). Qualora si tratti di rimborsare piccole somme fino ad euro 10 al giorno o 150 euro mensili, dove il volontario, in occasione di una missione condotta su incarico dell’associazione, è impossibilitato a dimostrare il giustificativo di spesa (es. smarrimento), sarà in tal caso sempre necessaria, per procedere al rimborso, un’apposita deliberazione che descriva la necessità dell’esborso.
Pertanto, la decisione di deliberare un rimborso forfettario per i piccoli importi nei confronti di un volontario, deve essere sempre arruolata da un organo preposto, il quale deve preventivamente:
definire in maniera specifica il tipo di rimborso in relazione all’attività svolta in nome e per conto dell’associazione;
stabilirne la necessità;
specificare le modalità di rimborso.
Senza specifico collegamento con spese, singolarmente individuate ed effettivamente sostenute dai percettori, significa normativamente, che gli esborsi erogati dagli enti del Terso Settore ai propri volontari a titolo di rimborso forfettario non possono essere considerati rimborsi di spese e, quindi, vanno qualificati come compensi soggetti a tassazione.
Pertanto, non è possibile procedere a rimborsi forfettari neppure in presenza di importi esigui, indipendentemente dalle modalità di pagamento utilizzate, perché occorre sempre che le spese siano singolarmente individuate ed effettivamente sostenute dal volontario e soprattutto siano strettamente correlate ad una specifica attività svolta in nome e per conto dell’associazione.
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I RIMBORSI SPESE FORFETTARI NELLE COOPERATIVE SOCIALI
In merito all’applicabilità dei rimborsi spese forfettari dei volontari definiti nell’art. 17 c.4 del D.Lgs. n.117/2017 alle cooperative sociali è intervenuto il Ministero del Lavoro con una nota del 22.10.2020 n.109793.
Il problema si è posto, in quanto la Legge n. 381/1991 che disciplina le cooperative sociali all’art. 2, c. 4 ha previsto che ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
Infatti, entrambe le Leggi (Legge 381/91 art. 2 c. 4 e il D Lgs. n.117/2017 art. 17 c. 3) disciplinano i rimborsi spese ai volontari, ma rimaneva di dubbia applicazione il c. 4 del D.Lgs. n.117/2017 in merito ai rimborsi forfettari.
La nota del Ministero del Lavoro solleva ogni dubbio, confermando l’applicazione anche alle cooperative sociali dell’articolo 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017.
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2022-03-10 17:51:122022-03-10 18:04:25I rimborsi spese ai volontari del terzo settore per i piccoli importi
Pubblicato in Gazzetta il Decreto Aiuti. Le novità fiscali
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022 il D.L. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”). Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle principali novità fiscali.
Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese non gasivore per l’acquisto di gas, fissato nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.
Allo stesso modo, il contributo per le imprese gasivore è portato al 25 per cento e quello per l’acquisto di energia (imprese non energivore) è rideterminato nella misura del 15%.
Credito d’imposta per gli autotrasportatori
Alle imprese esercenti attività di trasporto è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.
Estensione al primo trimestre 2022 del contributo a favore delle imprese gasivore
Alle imprese gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Superbonus: proroga per le unifamiliari
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno prima previsto) siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.
Detrazioni edilizie e quarta cessione del credito
A seguito delle modifiche recentemente introdotte dal D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia), è stata introdotta la possibilità, per le banche, di effettuare un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei propri correntisti, senza facoltà di ulteriore cessione.
La disposizione viene nuovamente rivista prevedendo quanto segue: “alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.
Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina
Viene prevista l’istituzione di un fondo per il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse.
Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0
Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con “prenotazione”) la misura del credito d’imposta è elevata al 50 per cento.
Credito d’imposta formazione 4.0
Le aliquote del credito d’imposta “formazione 4.0” del 50 per cento e del 40 per cento sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dal 18.05.2022 e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto ministeriale.
Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica
Per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all’articolo 18 L. 220/2016 (“Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica”) è riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
Ai lavoratori dipendenti:
È riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18.
Indennità una tantum per pensionati
In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione:
L’Inps corrisponde d’ufficio, con la mensilità di luglio 2022, un’indennità una tantum pari a 200,00 euro.
Indennità una tantum per altre categorie di soggetti
L’indennità di 200 euro è riconosciuta anche:
Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza l’indennità di 200 euro è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31, precedentemente richiamato.
Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi
Viene istituito un fondo per il riconoscimento di un’indennità a favore di lavoratori autonomi e professionisti che non abbiano fruito delle indennità di cui ai precedenti articoli, e che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito dall’apposito decreto che sarà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 50/2022.
Soppresso dall’1.7.2022 l’esonero della Fattura Elettronica a favore dei forfetari
A seguito dell’autorizzazione ricevuta dall’UE il Legislatore, con l’art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, modificando il comma 3 del citato art. 1 ha recentemente disposto la soppressione dall’1.7.2022 dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Dalla predetta data sono tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico anche:
con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.
NB Le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate dai contribuenti minimi / forfetari sono contraddistinte dal codice natura “N2.2”.
Per i predetti soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a € 25.000 l’obbligo in esame scatterà a partire dall’1.1.2024.
MORATORIA SANZIONI TERZO TRIMESTRE 2022
In base al comma 3 dell’art. 18 in esame è previsto un periodo transitorio dall’1.7.2022 al 30.9.2022 nell’ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati / non registrati, da € 250 a € 2.000 nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).
Di fatto, per i nuovi soggetti obbligati dall’1.7.2022, per il periodo luglio-settembre la fattura, in luogo degli ordinari termini (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ecc.), può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO
In base al comma 3-bis del citato art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono tenuti all’invio del c.d. “esterometro”.
Nell’ambito del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, il Legislatore ha disposto lo slittamento all’1.7.2022 anziché dall’1.1.2022 del termine di applicazione delle nuove modalità di invio.
Considerato che il citato comma 3-bis richiama i soggetti di cui al comma 3 (obbligati all’emissione della fattura elettronica), a decorrere dall’1.7.2022 i minimi / forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 sono tenuti anche all’invio dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. “esterometro”.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA E OPERAZIONI CON SAN MARINO
L’art. 12, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” ha previsto l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino.
In attuazione del citato art. 12, con il DM 21.6.2021, il MEF ha “aggiornato” le disposizioni riguardanti le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che:
A seguito della soppressione dell’esonero dalla fatturazione elettronica, i predetti soggetti (minimi / forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000) devono adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino.
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DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA STS
L’art. 10-bis, DL n. 119/2018 ha introdotto il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati STS per il 2019.
Tale divieto è stato prorogato per il 2020 e il 2021 ad opera, rispettivamente, del DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, e dell’art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020.
Da ultimo l’art. 5, comma 12-quater, DL n. 215/2021 ha esteso tale divieto al 2022. Si rammenta che le disposizioni di cui al citato art. 10-bis “si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
I rimborsi spese ai volontari del terzo settore per i piccoli importi
I VOLONTARI DEL TERZO SETTORE
Il Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117) ha disciplinato la figura del volontario, che assume una veste determinante nell’ambito delle organizzazioni non profit.
Gli enti del Terzo settore possono ricorrere ai volontari nello svolgimento delle proprie attività sociali e sono tenuti ad iscriverli in un apposito registro qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale.
Il registro dei volontari è disciplinato dall’art.17 del Cts1 il quale fa una netta distinzione tra volontario occasionale e non occasionale, infatti l’obbligo nel registro è previsto solo per chi lo svolge in maniera continuativa.
È bene evidenziare che la figura del volontario può essere assunta anche da una persona non associata all’Ente del Terzo settore, così come si può scorgere dalla lettura del co.2 dell’art. 17 del Cts2.
La tenuta del registro dei volontari, prevede due modalità, alternative tra loro, di tenuta del registro:
oppure
In tal caso, gli obblighi di vidimazione e progressiva numerazione sono assolti, in caso di tenuta con sistemi informatici, attraverso l’apposizione, con cadenza almeno annuale, dalla marcatura temporale e dalla firma digitale del legale rappresentante dell’ente.
Sulla scorta di quanto già normato dalla legge 266/1991, per le ODV, il Cts detta norme ben precise nel settore dei rimborsi spese ai volontari, ampliando questi adempimenti a tutti gli enti del Terzo settore che stanno transitando o si iscriveranno nel Runts.
NB. Con la piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il “Registro dei Volontari” diventa un libro obbligatorio per tutti gli Enti del Terzo settore.
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IL TRATTAMENTO DEI RIMBORSI SPESE- LA PRECEDENTE NORMATIVA
La riforma del Terzo settore riprende quanto già affermato dalle precedenti normative in ambito di rimborso spese per i volontari, avvalorando la preventiva autorizzazione della spesa da parte dell’Ente del Terzo Settore e l’obbligatorietà dell’esibizione dei documenti giustificativi di spesa da parte del volontario.
Infatti, l’art. 2, comma 2, della Legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedeva che: “al volontario possono essere rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”.
Anche, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23890 del 23 novembre 2015 aveva chiarito che i rimborsi spese senza i correlati giustificativi di spesa venivano qualificati come compensi anche se di piccolo importo ed a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzate.
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IL TRATTAMENTO DEI RIMBORSI SPESE – LA NORMATIVA IN VIGORE
Il Codice del Terzo settore prevede in via generale che i volontari non possano essere retribuiti, ma disciplina la possibilità di concedere rimborsi spese solo per i costi effettivamente sostenuti e certificati.
Il Codice del Terzo settore opera una evidente separazione tra i lavoratori retribuiti e coloro che svolgono le attività di volontariato, evidenziando l’incompatibilità con la figura del volontario.
Per far sì che la prestazione del volontario non venga qualificata come lavoro subordinato è bene precisare che esistono due criteri fondamentali che distinguono le due figure: la spontaneità e la gratuità. In merito sono intervenute due recenti sentenze della Corte di Appello di Roma (n. 1820/2020 e la n.3209/2021).
Infatti, l’art. 17 c.3 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117) recita le testuali parole “l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dall’ente del terzo settore tramite il quale svolge l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni praticamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario”.
L’articolo citato del Cts ha l’obiettivo, secondo la scrivente, di assicurare che i rimborsi spese non celino l’erogazione di compensi, o meglio, che il rapporto di volontariato non mascheri un rapporto di lavoro subordinato, con evidente vantaggio da entrambi le parti.
NB. La normativa è applicabile per gli Enti del Terzo settore che sono interessati al passaggio nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, quindi parliamo di Onlus, Odv e Aps.
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I RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI
In definitiva, il rimborso delle spese sostenute dal volontario può essere elargito dall’ente non profit a condizione che le spese siano:
I giustificativi di tutte le spese di cui si chiede il rimborso devono essere presentati all’Ente del Terzo settore in originale ed essere attribuite esclusivamente a spese ascrivibili al soggetto richiedente.
Praticamente, il rimborso delle spese sostenute dal volontario è condizionato dalla prova dell’esistenza di idonea documentazione che dimostri sia che l’onere sia stato effettivamente sostenuto e sia che ci sia inerenza con le attività associative (infatti, nella richiesta di rimborso deve essere esplicitata la natura dei beni e/o dei servizi ricevuti). Infine, dal documento fiscale (fattura, ricevuta, nota, ecc.) è necessario che si evidenzi che destinataria del bene o beneficiaria del servizio è l’ente associativo.
Qualora non fossero osservate tali accortezze da parte degli Enti del non profit, l’Amministrazione finanziaria potrà procedere, in caso di controllo, a recuperare a tassazione l’importo considerandolo a tutti gli effetti un compenso.
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I RIMBORSI FORFETTARI PER I PICCOLI IMPORTI
Ma la normativa pur prevedendo che i costi forfettari sostenuti dai volontari per le associazioni del Terzo settore siano esclusi dal rimborso, contempla un’eccezione per quelli di piccoli importi, ovvero fino a 10 euro al giorno e 150 euro al mese, a condizione, però che il volontario esibisca all’associazione un’autocertificazione delle spese, senza dover allegare i documenti giustificativi.
Per poter adottare tale procedura è necessario dapprima che il Consiglio Direttivo o l’assemblea dei soci deliberi su tale decisione e definisca le tipologie di spese e per quali attività di volontariato è ammessa questa modalità di rimborsi.
Come possiamo leggere l’art. 17 c. 4 del Cts prevede che
“…le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”.
NB. Le disposizioni relative alle autocertificazioni sostenute dai volontari come previsto dall’art. 17 co. 4 del Cts sono in vigore dal 4 agosto 2017 e già efficaci, in quanto non interessate al funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Tutta la documentazione prodotta dal volontario andrà conservata tra la documentazione contabile dell’Ente per eventuali controlli da parte degli uffici fiscali.
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L’AUTOCERTIFICAZIONE RILASCIATA DAI VOLONTARI
L’art. 17 c. 4 del Cts prevede che
“…le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445…”
L’autocertificazione diventa fondamentale per l’accesso al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Ente, pertanto, basterà presentare una dichiarazione sostitutiva (art. 46 del DPR n. 445/2000) per attestare che le spese sono state sostenute nell’ambito di una specifica attività.
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COME FARE L’AUTOCERTIFICAZIONE DELLE SPESE
La compilazione dell’autocertificazione è alquanto semplice. In pratica, il volontario richiedente il rimborso deve specificare:
Considerando quindi l’importanza che assumerà l’autodichiarazione, forniamo di seguito il un facsimile di modello di autocertificazione da utilizzare ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
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IL VERBALE DELL’ORGANO SOCIALE
Tutti gli Enti del terzo settore possono deliberare, tramite decisione di un organo preposto, che può essere sia del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei soci, di corrispondere un rimborso spese al volontario che abbia affrontato delle spese o degli esborsi per necessità dovute all’attività associativa in nome e per conto dello stesso.
Il rimborso dovrà sempre essere giustificato da esigenze di gestione dell’associazione, e corrisposto al volontario dietro la consegna di documenti giustificativi di spesa (fatture, scontrini, ecc.). Qualora si tratti di rimborsare piccole somme fino ad euro 10 al giorno o 150 euro mensili, dove il volontario, in occasione di una missione condotta su incarico dell’associazione, è impossibilitato a dimostrare il giustificativo di spesa (es. smarrimento), sarà in tal caso sempre necessaria, per procedere al rimborso, un’apposita deliberazione che descriva la necessità dell’esborso.
Pertanto, la decisione di deliberare un rimborso forfettario per i piccoli importi nei confronti di un volontario, deve essere sempre arruolata da un organo preposto, il quale deve preventivamente:
Senza specifico collegamento con spese, singolarmente individuate ed effettivamente sostenute dai percettori, significa normativamente, che gli esborsi erogati dagli enti del Terso Settore ai propri volontari a titolo di rimborso forfettario non possono essere considerati rimborsi di spese e, quindi, vanno qualificati come compensi soggetti a tassazione.
Pertanto, non è possibile procedere a rimborsi forfettari neppure in presenza di importi esigui, indipendentemente dalle modalità di pagamento utilizzate, perché occorre sempre che le spese siano singolarmente individuate ed effettivamente sostenute dal volontario e soprattutto siano strettamente correlate ad una specifica attività svolta in nome e per conto dell’associazione.
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I RIMBORSI SPESE FORFETTARI NELLE COOPERATIVE SOCIALI
In merito all’applicabilità dei rimborsi spese forfettari dei volontari definiti nell’art. 17 c.4 del D.Lgs. n.117/2017 alle cooperative sociali è intervenuto il Ministero del Lavoro con una nota del 22.10.2020 n.109793.
Il problema si è posto, in quanto la Legge n. 381/1991 che disciplina le cooperative sociali all’art. 2, c. 4 ha previsto che ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
Infatti, entrambe le Leggi (Legge 381/91 art. 2 c. 4 e il D Lgs. n.117/2017 art. 17 c. 3) disciplinano i rimborsi spese ai volontari, ma rimaneva di dubbia applicazione il c. 4 del D.Lgs. n.117/2017 in merito ai rimborsi forfettari.
La nota del Ministero del Lavoro solleva ogni dubbio, confermando l’applicazione anche alle cooperative sociali dell’articolo 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017.