Con il recente c.d. “Decreto Omnibus” il Legislatore ha previsto, le seguenti novità:
1. sospensione del c.d. “Cashback di Stato” per il secondo semestre 2021;
L’art. 1, commi da 288 a 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ha previsto il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. “Cashback”).
Con il Decreto n. 156/2020, il MEF ha definito le modalità attuative applicabili prevedendo in particolare, a decorrere dall’1.1.2021, un rimborso percentuale (pari al 10%) calcolato sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici, ogni 6 mesi, nonché un rimborso “speciale” a favore dei primi 100.000 soggetti che totalizzano, in un semestre, il maggior numero di transazioni con i medesimi strumenti di pagamento.
Ora l’art. 1, commi 1 e 2 del Decreto in esame ha disposto la sospensione del “Cashback” per il secondo semestre 2021.
2. credito d’imposta acquisto / noleggio / utilizzo pos e sistemi evoluti di pagamento elettronico – art. 1, comma 11;
Con l’introduzione del nuovo comma 22-bis al citato DL n. 124/2019 è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nel periodo 1.7.2021 – 30.6.2022 acquistano / noleggiano / utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico (POS) collegati agli strumenti che consentono la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi (RT).
Il credito d’imposta:
– è parametrato al costo di acquisto / noleggio / utilizzo degli strumenti stessi nonché delle spese di convenzionamento e per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti;
– è riconosciuto, nel limite massimo di spesa per soggetto di € 160, in misura differenziata a seconda dei ricavi / compensi 2020, come segue.
Ricavi / compensi 2020
Credito d’imposta
non superiori a € 200.000
70%
superiori a € 200.000 e fino a € 1.000.000
40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000
10%
In aggiunta, agli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nel 2022 acquistano / noleggiano / utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi spetta un credito d’imposta, nel limite massimo di spesa per soggetto di € 320, nelle seguenti misure “maggiorate”.
Ricavi / compensi 2020
Credito d’imposta
non superiori a € 200.000
100%
superiori a € 200.000 e fino a € 1.000.000
70%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000
40%
MODALITÀ DI UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA
I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili:
– esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
– successivamente al sostenimento della spesa.
CARATTERISTICHE DEI CREDITI D’IMPOSTA
I crediti d’imposta in esame:
– devono essere indicati nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi in cui interviene il relativo utilizzo;
– non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
– non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
. 3. incremento credito d’imposta commissioni pos – art. 1, comma 10; È incrementato, dal 30% al 100%, il credito d’imposta relativo alle commissioni maturate nel periodo 1.7.2021 – 30.6.2022 sui pagamenti elettronici effettuati tramite i predetti strumenti di pagamento (POS / “evoluti”) spettante alle imprese / lavoratori autonomi che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali.
. 4. soppressione contributo a fondo perduto c.d. “decreto sostegni-bis” a favore dei soggetti con ricavi/compensi 2019 da € 10 milioni a € 15 milioni.
La principale novità del contributo a fondo perduto varato del Consiglio dei Ministri di venerdì, è l’universalità dei beneficiari, lo stesso è infatti fruibile sia dai titolari di reddito agricolo che dai precettori di reddito d’imposta e reddito di lavoro autonomo. L’accesso alla misura viene precluso sia a coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno cessato l’attività sia a chi l’ha avviata successivamente. .
Avranno diritto al contributo soltanto i soggetti che hanno subito danni rilevanti a causa della pandemia, requisito identificato in una diminuzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel 2020 di almeno il 30% rispetto a quello conseguito nell’anno precedente; il rispetto dello stesso requisito non è richiesto a coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.
Per determinare l’ammontare del contributo a cui si ha diritto sarà necessario calcolare la differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e il fatturato medio mensile 2019, precisando che, per chi ha attivato la partita Iva successivamente al primo gennaio 2019, tale differenza va calcolata facendo riferimento alla media dei mesi successivi a quello di attivazione. Sulla cifra così ottenuta occorrerà applicare lo specifico coefficiente “dimensionale”:
1. il 60% se esso non supera 100 mila euro;
2. il 50% se è maggiore di 100 mila ma non di 400 mila euro;
3. il 40% se oltrepassa 400 mila ma non 1 milione di euro;
4. il 30% oltre 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
5. il 20% se supera 5 milioni ma non 10 milioni di euro. . Il contributo assegnato non può superare il valore di 150 mila euro, in ogni caso spetta un ammontare minimo di 1.000,00 o 2.000,00 euro rispettivamente per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche. . Al fine dell’ottenimento del contributo, che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap, sarà necessario presentare, entro 60 giorni dell’avvio della specifica procedura telematica, una apposita istanza all’Agenzia delle Entrare secondo le modalità che saranno successivamente definite con provvedimento del Direttore della stessa agenzia delle Entrate.
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2021-03-22 18:03:532021-03-23 07:57:37Il contributo a fondo perduto del “Decreto Sostegni”
Ai soggetti che acquistano spazi pubblicitari / inserzioni commerciali è concessa una specifica agevolazione, c.d. “Bonus pubblicità”.
Per poter fruire dell’agevolazione in esame il soggetto interessato deve presentare preliminarmente una richiesta a carattere “prenotativo”.
Successivamente lo stesso deve inviare la “Dichiarazione degli investimenti effettuati” nell’anno. Per il bonus pubblicità 2021 i soggetti interessati devono presentare la prenotazione entro il 31.03.2021 contenente i dati relativi agli investimenti effettuati/da effettuare in tale anno.
La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione. Tale dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2021, va trasmessa dall’01.01.2022 al 31.01.2022. .
Per il “Bonus pubblicità” 2021 i soggetti interessati devono presentare la “prenotazione” entro il 31.03.2021, da inviare telematicamente, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare in tale anno.
Si rammenta che per il 2021 la misura dell’agevolazione è pari al 50% dell’investimento (non è limitata all’investimento incrementale) e spetta soltanto per le “campagne” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato articolo 57-bis: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente. “
Le novità del c.d. “decreto omnibus”: sospensione “Cashback” e nuove commissioni / credito d’imposta POS
Con il recente c.d. “Decreto Omnibus” il Legislatore ha previsto, le seguenti novità:
1. sospensione del c.d. “Cashback di Stato” per il secondo semestre 2021;
L’art. 1, commi da 288 a 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ha previsto il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. “Cashback”).
Con il Decreto n. 156/2020, il MEF ha definito le modalità attuative applicabili prevedendo in particolare, a decorrere dall’1.1.2021, un rimborso percentuale (pari al 10%) calcolato sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici, ogni 6 mesi, nonché un rimborso “speciale” a favore dei primi 100.000 soggetti che totalizzano, in un semestre, il maggior numero di transazioni con i medesimi strumenti di pagamento.
Ora l’art. 1, commi 1 e 2 del Decreto in esame ha disposto la sospensione del “Cashback” per il secondo semestre 2021.
2. credito d’imposta acquisto / noleggio / utilizzo pos e sistemi evoluti di pagamento elettronico – art. 1, comma 11;
Con l’introduzione del nuovo comma 22-bis al citato DL n. 124/2019 è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nel periodo 1.7.2021 – 30.6.2022 acquistano / noleggiano / utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico (POS) collegati agli strumenti che consentono la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi (RT).
Il credito d’imposta:
– è parametrato al costo di acquisto / noleggio / utilizzo degli strumenti stessi nonché delle spese di convenzionamento e per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti;
– è riconosciuto, nel limite massimo di spesa per soggetto di € 160, in misura differenziata a seconda dei ricavi / compensi 2020, come segue.
In aggiunta, agli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nel 2022 acquistano / noleggiano / utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi spetta un credito d’imposta, nel limite massimo di spesa per soggetto di € 320, nelle seguenti misure “maggiorate”.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA
I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili:
– esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
– successivamente al sostenimento della spesa.
CARATTERISTICHE DEI CREDITI D’IMPOSTA
I crediti d’imposta in esame:
– devono essere indicati nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi in cui interviene il relativo utilizzo;
– non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
– non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
.
3. incremento credito d’imposta commissioni pos – art. 1, comma 10;
È incrementato, dal 30% al 100%, il credito d’imposta relativo alle commissioni maturate nel periodo 1.7.2021 – 30.6.2022 sui pagamenti elettronici effettuati tramite i predetti strumenti di pagamento (POS / “evoluti”) spettante alle imprese / lavoratori autonomi che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali.
.
4. soppressione contributo a fondo perduto c.d. “decreto sostegni-bis” a favore dei soggetti con ricavi/compensi 2019 da € 10 milioni a € 15 milioni.
Il contributo a fondo perduto del “Decreto Sostegni”
La principale novità del contributo a fondo perduto varato del Consiglio dei Ministri di venerdì, è l’universalità dei beneficiari, lo stesso è infatti fruibile sia dai titolari di reddito agricolo che dai precettori di reddito d’imposta e reddito di lavoro autonomo. L’accesso alla misura viene precluso sia a coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno cessato l’attività sia a chi l’ha avviata successivamente.
.
Avranno diritto al contributo soltanto i soggetti che hanno subito danni rilevanti a causa della pandemia, requisito identificato in una diminuzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel 2020 di almeno il 30% rispetto a quello conseguito nell’anno precedente; il rispetto dello stesso requisito non è richiesto a coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.
Per determinare l’ammontare del contributo a cui si ha diritto sarà necessario calcolare la differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e il fatturato medio mensile 2019, precisando che, per chi ha attivato la partita Iva successivamente al primo gennaio 2019, tale differenza va calcolata facendo riferimento alla media dei mesi successivi a quello di attivazione. Sulla cifra così ottenuta occorrerà applicare lo specifico coefficiente “dimensionale”:
1. il 60% se esso non supera 100 mila euro;
2. il 50% se è maggiore di 100 mila ma non di 400 mila euro;
3. il 40% se oltrepassa 400 mila ma non 1 milione di euro;
4. il 30% oltre 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
5. il 20% se supera 5 milioni ma non 10 milioni di euro.
.
Il contributo assegnato non può superare il valore di 150 mila euro, in ogni caso spetta un ammontare minimo di 1.000,00 o 2.000,00 euro rispettivamente per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
.
Al fine dell’ottenimento del contributo, che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap, sarà necessario presentare, entro 60 giorni dell’avvio della specifica procedura telematica, una apposita istanza all’Agenzia delle Entrare secondo le modalità che saranno successivamente definite con provvedimento del Direttore della stessa agenzia delle Entrate.
La prenotazione del “BONUS PUBBLICITÀ” 2021
Ai soggetti che acquistano spazi pubblicitari / inserzioni commerciali è concessa una specifica agevolazione, c.d. “Bonus pubblicità”.
Per poter fruire dell’agevolazione in esame il soggetto interessato deve presentare preliminarmente una richiesta a carattere “prenotativo”.
Successivamente lo stesso deve inviare la “Dichiarazione degli investimenti effettuati” nell’anno. Per il bonus pubblicità 2021 i soggetti interessati devono presentare la prenotazione entro il 31.03.2021 contenente i dati relativi agli investimenti effettuati/da effettuare in tale anno.
La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione. Tale dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2021, va trasmessa dall’01.01.2022 al 31.01.2022.
.
Per il “Bonus pubblicità” 2021 i soggetti interessati devono presentare la “prenotazione” entro il 31.03.2021, da inviare telematicamente, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare in tale anno.
Si rammenta che per il 2021 la misura dell’agevolazione è pari al 50% dell’investimento (non è limitata all’investimento incrementale) e spetta soltanto per le “campagne” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato articolo 57-bis: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente. “