Nell’ambito del c.d. “Decreto Ristori”, recentemente pubblicato sulla G.U., è previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività rientranti nei settori economici che sono stati oggetto delle limitazioni previste dal nuovo DPCM emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19.
Il contributo spetta, in generale, in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 ed è erogato dall’Agenzia delle Entrate:
automaticamente a favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Rilancio” mediante accreditamento sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020;
a fronte di una specifica domanda a favore di coloro che non hanno presentato la richiesta per il predetto contributo. Tale possibilità riguarda, tra l’altro, i soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni, in precedenza esclusi e ora ammessi al beneficio.
Una delle misure adottate di maggiore rilievo è rappresentata dal riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti che operano nei settori ricettivi, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto. Diventa quindi di fondamentale rilevanza il codice attività e quindi va opportunamente verificata la corrispondenza tra la situazione attuale e quanto desumibile dal Cassetto fiscale del contribuente.
Possono accedere al beneficio i soggetti che hanno riscontrato nel 2020 un fatturato inferiore ai 2/3 di fatturato nel 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019.
Il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.
In particolare lo stesso è determinato quale “quota” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.
La quota, ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di appartenenza, come segue.
Codice
Attività Descrizione
Percentuale di ristoro
93.29.10
Discoteche, sale da ballo night-club e simili
400%
49.39.01
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
200%
56.10.11
Ristorazione con somministrazione
56.10.12
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.42
Ristorazione ambulante
56.10.50
Ristorazione su treni e navi
56.21.00
Catering per eventi, banqueting
59.13.00
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00
Attività di proiezione cinematografica
74.90.94
Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
77.39.94
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
79.90.11
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
200%
79.90.19
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00
Organizzazione di convegni e fiere
85.52.09
Altra formazione culturale 90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.01
Attività nel campo della recitazione
90.01.09
Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.09
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.09
Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
200%
92.00.09
Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
93.11.10
Gestione di stadi
93.11.20
Gestione di piscine
93.11.30
Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90
Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00
Attività di club sportivi
93.13.00
Gestione di palestre
93.19.10
Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.99
Altre attività sportive nca
93.21.00
Parchi di divertimento e parchi tematici
200%
93.29.30
Sale giochi e biliardi
93.29.90
Altre attività di intrattenimento e divertimento nca
94.99.20
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90
Attività di altre organizzazioni associative nca
96.04.10
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20
Stabilimenti termali
96.09.05
Organizzazione di feste e cerimonie
55.10.00
Alberghi
150%
55.20.10
Villaggi turistici
55.20.20
Ostelli della gioventù
55.20.30
Rifugi di montagna
55.20.40
Colonie marine e montane
55.20.51
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.30
Gelaterie e pasticceri
56.10.41
Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.30.00
Bar e altri esercizi simili senza cucina
49.32.10
Trasporto con taxi
100%
49.32.20
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore ad euro 150.000,00. Per le persone fisiche è previsto un contributo minimo pari ad euro 1.000,00, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’entità minima di intervento è paria ad euro 2.000,00.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, il beneficio in esame è determinato “come quota del contributo già erogato”. Lo stesso è parametrato ad una percentuale di quanto già percepito in precedenza.
I soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” determinano il beneficio spettante come “quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza” trasmessa all’Agenzia nonché dei criteri previsti dal comma 5 del citato art. 25.
Il nuovo beneficio:
– non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
– è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario.
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2020-11-02 14:46:022020-11-02 14:52:23il nuovo contributo a fondo perduto del “Decreto Ristori”
Vi informiamo che il Presidente della P.A.T. ha firmato ieri la nuova ordinanza di adeguamento all’ultimo DPCM delle misure di contrasto COVID.
Con la presente ordinanza viene prorogato sino al 13.11.2020 il termine di validità di:
ordinanza 15.7.2020 n. 411120/0 per quanto riguarda il distanziamento interpersonale e l’adozione e individuazione dei protocolli relativi alle attività economiche;
ordinanza 17.7.2020 per quanto riguarda i servizi a buffet, gli impianti a fune, i luoghi di riparo in montagna, la ristorazione e i pubblici esercizi;
ordinanza 18.8.2020 n. 50218/1 in tema di attività di ballo nelle discoteche e in luoghi assimilati.
1. MASCHERINA L’ordinanza conferma le disposizioni di cui all’ultimo DPCM del 13.10 per quanto riguarda la dotazione e l’utilizzo delle mascherine sia in luoghi chiusi che all’aperto.
L’ordinanza conferma altresì quanto previsto nell’Ordinanza del 25.8.2020 n. 516106 sul trasporto pubblico circa l’obbligo per i bambini da 3 a 6 di indossare la mascherina per il tempo del viaggio casa-scuola.
2. MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Adeguandosi alle previsioni nazionali, l’ordinanza, in deroga parziale a quanto previsto dall’ordinanza del 25.8.2020 n. 516106, stabilisce che la capienza massima degli spettatori negli impianti sportivi non possa superare il 15% di quella totale con un limite massimo di 1000 spettatori per gli impianti all’aperto e 200 spettatori per gli impianti al chiuso.
3. FESTE IN LUOGHI AL CHIUSO O CONSEGUENTI A CERIMONIE
Nel rispetto di quanto previsto a livello nazionale l’ordinanza conferma:
– divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto fatta salva la possibilità di organizzare sagre e fiere locali nel rispetto dei protocolli;
– possibilità di organizzare feste conseguenti a cerimonie civili o religiose con la presenza massima di 30 persone.
4. VIAGGI DI ISTRUZIONE, INIZIATIVE DI SCAMBIO E GEMELLAGGIO, VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE PROGRAMMATE DA ISTITUTI SCOLASTICI
Al riguardo l’ordinanza recepisce e conferma le misure adottate nel DPCM 13.10.2020.
5. ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE
In adeguamento a quanto previsto nel DPCM 13.10 l’ordinanza conferma l’obbligo di chiusura alle h. 24.00 delle attività con consumo al tavolo ed alle h. 21.00 in assenza di consumo al tavolo e per le attività di asporto.
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2020-10-20 15:53:542020-10-20 15:53:54Ordinanza P.A.T. 15 ottobre 2020 PROT. N. 635226/1 – Ulteriore ordinanza in tema di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19
Con il Provvedimento 20.4.2020, l’Agenzia delle Entrate in considerazione dell’emergenza COVID-19 ha differito il periodo transitorio, aggiornando le Specifiche tecniche e prevedendo che:
dall’1.10.2020 sarà possibile (facoltà) emettere fatture elettroniche in base al nuovo tracciato e quindi utilizzando i nuovi codici;
dall’1.10 al 31.12.2020 SdI accetterà fatture elettroniche predisposte sia con le nuove che con le vecchie Specifiche tecniche;
dall’1.1.2021 tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte in base alle nuove Specifiche tecniche, con conseguente venir meno della possibilità di utilizzare il “vecchio” tracciato.
.
Le Specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, prevedendo, in particolare:
1) Nuovi codici “Tipo documento”;
Integrazioni fatture: reverse charge interno (TD16) / acquisti intraUE (TD18) e integrazione / autofattura acquisti di servizi / beni dall’estero (TD17 E TD19);
regolarizzazione splafonamento (TD21);
estrazione beni da un deposito IVA (TD22) e estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (TD23);
fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72, ossia riferita a cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt / altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione (TD24).
La fattura va emessa / inviata al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. b), DPR n. 633/73, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25). In tal caso la fattura va emessa / inviata al SdI entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni;
cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26);
fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa (TD27).
Codice Codice
Tipo documento
TD01
Fattura
TD02
Acconto / Anticipo su fattura
TD03
Acconto / Anticipo su parcella
TD04
Nota di Credito
TD05
Nota di Debito
TD06
Parcella
TD16 NEW
Integrazione fattura reverse charge interno NB: Il nuovo codice TD16 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno (ad esempio, operazioni ex art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/72, ossia, cessioni di oro da investimento / industriale, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione / installazione di impianti / completamento relative ad edifici, ecc.).
TD17 NEW
Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall’estero NB: Il nuovo codice TD17 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di servizi da soggetti non residenti (ad esempio, fornitura di una consulenza ad una società italiana da parte di una società greca).
TD18
NEW Integrazione per acquisto di beni intraUE NB: Il nuovo codice TD18 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti UE (ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario da una società tedesca).
TD19 NEW
Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 NB: Il nuovo codice TD19 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia.
TD20
Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 comma 8, D.Lgs. n. 471/97 o art. 46 comma 5, DL n. 331/93).
Il codice “TD20” va utilizzato esclusivamente per le autofatture “da regolarizzazione” emesse dall’acquirente / committente a seguito dell’omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente / prestatore ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.
TD21 NEW
Autofattura per splafonamento NB: L’esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell’IVA in misura superiore all’ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo codice TD21. A tal fine, come desumibile dalle nuove Specifiche tecniche, qualora sia utilizzato il codice TD21, i dati del cedente / prestatore devono essere gli stessi del cessionario / committente (non vanno indicati i dati del fornitore).
TD22 NEW
Estrazione beni da un deposito IVA
TD23 NEW
Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (tramite mod. F24)
TD24 NEW
Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25 NEW
Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)
TD26 NEW
Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, DPR n. 633/72)
TD27 NEW
Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72) / cessioni gratuite senza rivalsa (ex art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72)
.
2) un maggior dettaglio dei codici “Natura” dell’operazione.
Con le nuove Specifiche tecniche sono state dettagliate maggiormente la “Natura” delle operazioni:
non soggette IVA (N2);
non imponibili (N3);
reverse charge (N6);
prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell’operazione (N2.1 e N2.2 / da N3.1 a N3.6 / da N6.1 a N6.9). Si rammenta che la natura dell’operazione va specificata in presenza di un’operazione senza indicazione dell’IVA. NB:A decorrere dall’1.1.2021 non è più possibile utilizzare il codice generico N2, N3 o N6 (per le fatture semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3).
Codice
Tipologia operazione
N1
Escluse ex art. 15
N2
non soggette
N2.1
Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72
N2.2
Non soggette – altri casi
N3
non imponibili
N3.1
Non imponibili – esportazioni
N3.2
Non imponibili – cessioni IntraUE
N3.3
Non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4
Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5
Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6
Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4
Esenti
N5
Regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6
Inversione contabile
N6.1
Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2
Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3
Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4
Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5
Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6
Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7
Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex artt. 40 commi 3 e 4 e 41 comma 1, lett. b, DL n. 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele radiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f e g, DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72).
.
3) nuove codifiche “Tipo ritenuta” al fine di specificarne la “destinazione”, per il contributo INPS (RT03), per Enasarco (RT04), per ENPAM (RT05) o altro contributo previdenziale (RT06).
il nuovo contributo a fondo perduto del “Decreto Ristori”
Nell’ambito del c.d. “Decreto Ristori”, recentemente pubblicato sulla G.U., è previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività rientranti nei settori economici che sono stati oggetto delle limitazioni previste dal nuovo DPCM emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19.
Il contributo spetta, in generale, in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 ed è erogato dall’Agenzia delle Entrate:
Una delle misure adottate di maggiore rilievo è rappresentata dal riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti che operano nei settori ricettivi, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto. Diventa quindi di fondamentale rilevanza il codice attività e quindi va opportunamente verificata la corrispondenza tra la situazione attuale e quanto desumibile dal Cassetto fiscale del contribuente.
Possono accedere al beneficio i soggetti che hanno riscontrato nel 2020 un fatturato inferiore ai 2/3 di fatturato nel 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019.
Il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.
In particolare lo stesso è determinato quale “quota” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.
La quota, ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di appartenenza, come segue.
di ristoro
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore ad euro 150.000,00.
Per le persone fisiche è previsto un contributo minimo pari ad euro 1.000,00, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’entità minima di intervento è paria ad euro 2.000,00.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, il beneficio in esame è determinato “come quota del contributo già erogato”. Lo stesso è parametrato ad una percentuale di quanto già percepito in precedenza.
I soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” determinano il beneficio spettante come “quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza” trasmessa all’Agenzia nonché dei criteri previsti dal comma 5 del citato art. 25.
Il nuovo beneficio:
– non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
– è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario.
Ordinanza P.A.T. 15 ottobre 2020 PROT. N. 635226/1 – Ulteriore ordinanza in tema di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19
Vi informiamo che il Presidente della P.A.T. ha firmato ieri la nuova ordinanza di adeguamento all’ultimo DPCM delle misure di contrasto COVID.
Con la presente ordinanza viene prorogato sino al 13.11.2020 il termine di validità di:
1. MASCHERINA
L’ordinanza conferma le disposizioni di cui all’ultimo DPCM del 13.10 per quanto riguarda la dotazione e l’utilizzo delle mascherine sia in luoghi chiusi che all’aperto.
L’ordinanza conferma altresì quanto previsto nell’Ordinanza del 25.8.2020 n. 516106 sul trasporto pubblico circa l’obbligo per i bambini da 3 a 6 di indossare la mascherina per il tempo del viaggio casa-scuola.
2. MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Adeguandosi alle previsioni nazionali, l’ordinanza, in deroga parziale a quanto previsto dall’ordinanza del 25.8.2020 n. 516106, stabilisce che la capienza massima degli spettatori negli impianti sportivi non possa superare il 15% di quella totale con un limite massimo di 1000 spettatori per gli impianti all’aperto e 200 spettatori per gli impianti al chiuso.
3. FESTE IN LUOGHI AL CHIUSO O CONSEGUENTI A CERIMONIE
Nel rispetto di quanto previsto a livello nazionale l’ordinanza conferma:
– divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto fatta salva la possibilità di organizzare sagre e fiere locali nel rispetto dei protocolli;
– possibilità di organizzare feste conseguenti a cerimonie civili o religiose con la presenza massima di 30 persone.
4. VIAGGI DI ISTRUZIONE, INIZIATIVE DI SCAMBIO E GEMELLAGGIO, VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE PROGRAMMATE DA ISTITUTI SCOLASTICI
Al riguardo l’ordinanza recepisce e conferma le misure adottate nel DPCM 13.10.2020.
5. ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE
In adeguamento a quanto previsto nel DPCM 13.10 l’ordinanza conferma l’obbligo di chiusura alle h. 24.00 delle attività con consumo al tavolo ed alle h. 21.00 in assenza di consumo al tavolo e per le attività di asporto.
Fatture elettroniche: le nuove codifiche / documenti utilizzabili dall’1.10.2020
Con il Provvedimento 20.4.2020, l’Agenzia delle Entrate in considerazione dell’emergenza COVID-19 ha differito il periodo transitorio, aggiornando le Specifiche tecniche e prevedendo che:
.
Le Specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, prevedendo, in particolare:
1) Nuovi codici “Tipo documento”;
La fattura va emessa / inviata al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
NB: Il nuovo codice TD16 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno (ad esempio, operazioni ex art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/72, ossia, cessioni di oro da investimento / industriale, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione / installazione di impianti / completamento relative ad edifici, ecc.).
NB: Il nuovo codice TD17 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di servizi da soggetti non residenti (ad esempio, fornitura di una consulenza ad una società italiana da parte di una società greca).
NB: Il nuovo codice TD18 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti UE (ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario da una società tedesca).
NB: Il nuovo codice TD19 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia.
Il codice “TD20” va utilizzato esclusivamente per le autofatture “da regolarizzazione” emesse dall’acquirente / committente a seguito dell’omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente / prestatore ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.
NB: L’esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell’IVA in misura superiore all’ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo codice TD21. A tal fine, come desumibile dalle nuove Specifiche tecniche, qualora sia utilizzato il codice TD21, i dati del cedente / prestatore devono essere gli stessi del cessionario / committente (non vanno indicati i dati del fornitore).
.
2) un maggior dettaglio dei codici “Natura” dell’operazione.
Con le nuove Specifiche tecniche sono state dettagliate maggiormente la “Natura” delle operazioni:
prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell’operazione (N2.1 e N2.2 / da N3.1 a N3.6 / da N6.1 a N6.9). Si rammenta che la natura dell’operazione va specificata in presenza di un’operazione senza indicazione dell’IVA.
NB: A decorrere dall’1.1.2021 non è più possibile utilizzare il codice generico N2, N3 o N6 (per le fatture semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3).
non soggette
non imponibili
Inversione contabile
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3) nuove codifiche “Tipo ritenuta” al fine di specificarne la “destinazione”, per il contributo INPS (RT03), per Enasarco (RT04), per ENPAM (RT05) o altro contributo previdenziale (RT06).