I liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS, non iscritti alle Casse di previdenza, danneggiati dall’emergenza COVID-19, devono presentare domanda per usufruire del bonus di maggio di 1.000 euro, anche se ne hanno già fruito delle 600 euro di marzo e aprile.
È quanto ha chiarito l’INPS il 19 giugno scorso, il quale ha comunicato che è attivo il servizio online per la richiesta alla quale va allegata la dichiarazione di aver subito una riduzione del reddito di almeno il 33% nel secondo bimestre tra il 2019 e il 2020.
Il bonus 1.000 euro, per in mese di maggio 2020 previsto nel Decreto Rilancio, è riservato a una specifica platea in possesso di precisi requisiti.
In particolare:
• liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione Separata, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, hanno diritto a una indennità di 1.000 euro per maggio 2020, se hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;
• co.co, con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto. Il rapporto di lavoro deve essere cessato entro il 19 maggio 2020 (data dell’entrata in vigore del decreto rilancio);
• stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI (disoccupazione), alla data dell’entrata in vigore del decreto;
• lavoratori in somministrazioni, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiamo cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI (disoccupazione), alla data dell’entrata in vigore del decreto.
Pertanto, per le altre categorie di contribuenti che hanno beneficiato del bonus nei mesi di marzo e aprile (ad es. artigiani e commercianti…), non è previsto alcun indennizzo per il mese di maggio.
Interventi anche sui tetti
Tra le novità di maggior rilievo introdotte dalla commissione Bilancio spiccano i nuovi massimali di spesa nei condomini per il cappotto termico. Per le coibentazioni il bonus spetta anche sulle superfici inclinate il che consente di intervenire anche sui tetti.
Il limite di spesa degli interventi ammessi al bonus viene ora fissato in 50mila euro per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che hanno ingresso indipendente o più accessi autonomi dall’esterno. In sintesi le cosiddette “villette a schiera”. Per gli edifici composti da due a 8 unità immobiliari il limite di spesa passa da 60mila euro a 40mila euro per unità abitativa. Limite di spesa che scende a 30mila moltiplicati per unità immobiliare nei condomini composti da più di otto unità.
2 LIMITI / 2
Nuovi massimali per le caldaie
Le sostituzioni
Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione e delle caldaie centralizzate a condensazione con caldaie a pompa di calore, la detrazione del 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20mila euro ad unità immobiliare per gli edifici fino a 8 unità e non superiore a 15mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliare che compongono edifici con più di 8 appartamenti.
3 LIMITI / 3
Impianti fotovoltaici
Connessi alla linea elettrica
La commissione Bilancio, inoltre, ho confermato senza alcun ritocco la possibilità di beneficiare del superbonus del 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla linea elettrica fino a un massimo di spesa non superiore a 48mila euro e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni KW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. Lo sconto fiscale spetta, inoltre, anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici. Attenzione però in questi ultimi due interventi la detrazione maggiorata è vincolata alla cessione al Gestore dei servizi energetici dell’energia non consumata non condivisa in autoconsumo. Guardando poi al futuro e alla nuova mobilità in pacchetto finale del superbonus conferma anche lo sconto fiscale per l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, purché l’intervento sia eseguito congiuntamente a uno dei quelli sul cappotto termico o la sostituzione delle caldaie.
4 ENTI LOCALI
Caldaie, estensione ai comuni montani
Senza infrazione comunitaria
Tra le novità dell’ultima ora l’estensione dell’agevolazione del superbonus al 110% per la sostituzione delle caldaie agli immobili situati nei comuni montanti non interessati da procedure di infrazione comunitaria con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamenti efficiente.
5 LA PLATEA
Bonus esteso alle seconde case
Lavori su due unità immobiliari
Si allarga la platea dei beneficiari del superbonus al 110%: con l’approvazione di un emendamento la norma viene estesa anche alla seconda casa. I cittadini potranno effettuare lavori di efficientamento antisismico su due unità immobiliari.
6 LE ECCEZIONI
Escluse case di lusso, ville e castelli
Esclusi anche gli alberghi
Niente superbonus, invece, per gli interventi sulle ville, castelli e case di lusso, cioè quegli immobili che il catasto individua nella classe A1, A8 e A9. Mentre non è entrata l’estensione dell’agevolazione agli immobili delle imprese turistiche e dunque alle strutture alberghiere.
7 CASE POPOLARI
Iacp, bonus operativo anche a inizio 2022
Spendibile in 5 rate annuali
In base alle nuove regole introdotte in commissione alla Camera, per le sole case popolari degli Iacp il superbonus al 110% resterà operativo anche nei primi sei mesi del 2022 e come per tutti sarà spendibile in 5 rate annuali di pari importo.
8 NUOVI BENEFICIARI
Superbonus anche per il Terzo settore
Si allarga la platea
Tra le modifiche inserite in commissione Bilancio alla Camera c’è anche l’estensione al Terzo settore delle detrazioni fiscali al 110%, previste per gli interventi antisismici e di miglioramenti energetico. La misura era stata chiesta in primis dal Pd.
9 L’AMPLIAMENTO
Sconto per spogliatoi di sport dilettanti
Bonus per ristrutturazione
Anche la ristrutturazione degli spogliatoi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche potrà usufruire del superbonus al 110%. La modifica è stata inserita con un emendamento al decreto Rilancio, riformulato e approvato dalla commissione Bilancio.
10 AMMESSI AL BONUS
Sì alle demolizioni e ricostruzioni
No alle assicurazioni
Tra gli interventi ammessi all’agevolazione del 110% trovano posto quelli di demolizione e ricostruzione. Nessuna modifica in corsa, invece, per l’estensione del 110% al cosiddetto sisma bonus e della detrazione del 90 per cento per la stipula di una assicurazione.
11 L’ATTUAZIONE
Entrate, 30 giorni per le regole finali
Dal prossimo 18 luglio
Per le regole finali delle Entrate si dovranno comunque attendere almeno 30 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione. Calendario alla mano e in previsione del secondo e definitivo giro al Senato i trenta giorni inizieranno dal prossimo 18 luglio.
12 I VINCOLI
Resta il salto di due classi energetiche
Falliti i tentativi di modifica
Per accedere al bonus del 110% bisogna salire di due classi energetiche dell’edificio sia con il cappotto termico sia con la sostituzione delle caldaie. Vincolo che sia le forze di opposizione che quelle di maggioranza hanno chiesto di attenuare o cancellare ma senza risultato.
13 IL FORNITORE
Resta la possibilità di cedere il credito
Anche a intermediari finanziari
Resta la possibilità per il fornitore che ha effettuato gli interventi di recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta, con facoltà si successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Contributi da utilizzare in compensazione fiscale nell’ambito di spese sostenute per investimenti fissi, internazionalizzazione, consulenze, collaborazione tra scuola e imprese, investimenti e consulenze COVID-19.
Si tratta di contributi che possono essere utilizzati in compensazione fiscale per spese sostenute nell’ambito delle seguenti aree:
• investimenti fissi;
• internazionalizzazione;
• consulenze;
• collaborazione tra scuola e imprese;
• investimenti e consulenze COVID-19.
Imprese, enti e associazioni, consorzi, associazioni di categoria di cui al punto 2, commi 1 e 2, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, comprese le agenzie interinali:
• reti imprese;
• esercizi ricettivi, a condizione che le unità locali nelle quali sono realizzati gli investimenti somministrino la prima colazione e non abbiano più del 70% dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina;
• lavoratori autonomi e liberi professionisti (per gli investimenti e consulenze COVID-19).
REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
• avere un’unità operativa nel territorio provinciale;
• non avere in corso procedure concorsuali;
• non essere in difficoltà secondo la normativa europea (per i contributi relativi a investimenti e consulenze COVID-19, il soggetto richiedente non deve essere in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019).
SPESE AMMESSE
Possono essere presentate spese per:
• investimenti fissi, internazionalizzazione, consulenze, collaborazione tra scuola e imprese, le spese sostenute nei 18 mesi precedenti la domanda di agevolazione;
• investimenti e consulenze COVID-19, le spese sostenute nei mesi precedenti la domanda di agevolazione e comunque dopo il 31 gennaio 2020.
Sono previste eccezioni per gli investimenti immobiliari e per le acquisizioni di beni tramite contratto di leasing.
Le spese devono risultare integralmente pagate alla data di presentazione della domanda e attestate da un professionista iscritto all’Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali o di un C.A.T. – H.U.B. – società di Servizi controllate da un’Associazione di Categoria.
Va effettuato il pagamento delle spese unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra il documento di spesa e quello di pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo lo si può dimostrare con una dichiarazione di avvenuto pagamento del fornitore del bene o del servizio. In ogni caso, non si può effettuare pagamenti in contanti e in compensazioni credito/debito.
LIMITI DI SPESA AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
La spesa massima ammissibile, per ciascun anno, è pari a 400 mila euro complessivi, nel rispetto dei limiti previsti dalle singole tipologie di aiuto.
Va comunque determinata la spesa massima complessiva con una procedura di calcolo e in relazione agli esercizi chiusi precedenti alla data di presentazione della domanda:
• se l’impresa ha meno di tre esercizi chiusi, oppure se non ha alcun esercizio chiuso, l’importo è determinato in un valore fisso pari a 200 mila euro complessivi o, in alternativa, in un valore pari al capitale sociale dell’impresa richiedente moltiplicato per 5, comunque fino a un massimo di 400 mila euro complessivi.
Si può utilizzare il contributo concesso esclusivamente in compensazione fiscale, presentando il modello F24, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di concessione e attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
VICONLI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
La concessione del contributo comporta i seguenti obblighi:
• mantenere la sede o l’unità operativa attiva sul territorio provinciale;
• non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni o i servizi per i quali i contributi sono stati concessi;
• accettare ogni controllo sull’effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di tempestiva comunicazione di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
• applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali, osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;
• messa a disposizione, su richiesta della Provincia, dei dati concernenti la situazione economico – finanziaria, fino a tre anni successivi all’erogazione complessiva dell’aiuto;
• riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
E’ possibile presentare, anche tramite un delegato, una sola domanda di contributo relativa a una o più tipologie di aiuto entro le seguenti date:
• per investimenti fissi, internazionalizzazione, consulenze, collaborazione tra scuola e imprese: dal 2 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
• per investimenti e consulenze per COVID-19: per il solo anno 2020 ed entro e non oltre il 31 ottobre 2020.
Per presentare la domanda bisogna essere in possesso:
1. di uno dei seguenti sistemi di identità digitale:
• Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
• Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• Carta Provinciale dei Servizi (CPS) – tessera sanitaria “attivata”.
2. e della firma digitale, per sottoscrive digitalmente la domanda di contributo (con firma digitale di tipo CADES). Se si delega un altro soggetto a presentare la domanda, sarà quest’ultimo a dover possedere la firma digitale per la sottoscrizione.
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2020-07-06 16:59:332020-07-06 17:09:07Contributi da utilizzare in compensazione fiscale
domanda per il bonus 1.000 euro: beneficiari
I liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS, non iscritti alle Casse di previdenza, danneggiati dall’emergenza COVID-19, devono presentare domanda per usufruire del bonus di maggio di 1.000 euro, anche se ne hanno già fruito delle 600 euro di marzo e aprile.
È quanto ha chiarito l’INPS il 19 giugno scorso, il quale ha comunicato che è attivo il servizio online per la richiesta alla quale va allegata la dichiarazione di aver subito una riduzione del reddito di almeno il 33% nel secondo bimestre tra il 2019 e il 2020.
Il bonus 1.000 euro, per in mese di maggio 2020 previsto nel Decreto Rilancio, è riservato a una specifica platea in possesso di precisi requisiti.
In particolare:
• liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione Separata, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, hanno diritto a una indennità di 1.000 euro per maggio 2020, se hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;
• co.co, con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto. Il rapporto di lavoro deve essere cessato entro il 19 maggio 2020 (data dell’entrata in vigore del decreto rilancio);
• stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI (disoccupazione), alla data dell’entrata in vigore del decreto;
• lavoratori in somministrazioni, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiamo cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI (disoccupazione), alla data dell’entrata in vigore del decreto.
Pertanto, per le altre categorie di contribuenti che hanno beneficiato del bonus nei mesi di marzo e aprile (ad es. artigiani e commercianti…), non è previsto alcun indennizzo per il mese di maggio.
Superbonus 110%, le regole finali.
1
LIMITI / 1
Cappotto termico, nuovi massimali
Interventi anche sui tetti
Tra le novità di maggior rilievo introdotte dalla commissione Bilancio spiccano i nuovi massimali di spesa nei condomini per il cappotto termico. Per le coibentazioni il bonus spetta anche sulle superfici inclinate il che consente di intervenire anche sui tetti.
Il limite di spesa degli interventi ammessi al bonus viene ora fissato in 50mila euro per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che hanno ingresso indipendente o più accessi autonomi dall’esterno. In sintesi le cosiddette “villette a schiera”. Per gli edifici composti da due a 8 unità immobiliari il limite di spesa passa da 60mila euro a 40mila euro per unità abitativa. Limite di spesa che scende a 30mila moltiplicati per unità immobiliare nei condomini composti da più di otto unità.
2
LIMITI / 2
Nuovi massimali per le caldaie
Le sostituzioni
Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione e delle caldaie centralizzate a condensazione con caldaie a pompa di calore, la detrazione del 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20mila euro ad unità immobiliare per gli edifici fino a 8 unità e non superiore a 15mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliare che compongono edifici con più di 8 appartamenti.
3
LIMITI / 3
Impianti fotovoltaici
Connessi alla linea elettrica
La commissione Bilancio, inoltre, ho confermato senza alcun ritocco la possibilità di beneficiare del superbonus del 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla linea elettrica fino a un massimo di spesa non superiore a 48mila euro e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni KW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. Lo sconto fiscale spetta, inoltre, anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici. Attenzione però in questi ultimi due interventi la detrazione maggiorata è vincolata alla cessione al Gestore dei servizi energetici dell’energia non consumata non condivisa in autoconsumo. Guardando poi al futuro e alla nuova mobilità in pacchetto finale del superbonus conferma anche lo sconto fiscale per l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, purché l’intervento sia eseguito congiuntamente a uno dei quelli sul cappotto termico o la sostituzione delle caldaie.
4
ENTI LOCALI
Caldaie, estensione ai comuni montani
Senza infrazione comunitaria
Tra le novità dell’ultima ora l’estensione dell’agevolazione del superbonus al 110% per la sostituzione delle caldaie agli immobili situati nei comuni montanti non interessati da procedure di infrazione comunitaria con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamenti efficiente.
5
LA PLATEA
Bonus esteso alle seconde case
Lavori su due unità immobiliari
Si allarga la platea dei beneficiari del superbonus al 110%: con l’approvazione di un emendamento la norma viene estesa anche alla seconda casa. I cittadini potranno effettuare lavori di efficientamento antisismico su due unità immobiliari.
6
LE ECCEZIONI
Escluse case di lusso, ville e castelli
Esclusi anche gli alberghi
Niente superbonus, invece, per gli interventi sulle ville, castelli e case di lusso, cioè quegli immobili che il catasto individua nella classe A1, A8 e A9. Mentre non è entrata l’estensione dell’agevolazione agli immobili delle imprese turistiche e dunque alle strutture alberghiere.
7
CASE POPOLARI
Iacp, bonus operativo anche a inizio 2022
Spendibile in 5 rate annuali
In base alle nuove regole introdotte in commissione alla Camera, per le sole case popolari degli Iacp il superbonus al 110% resterà operativo anche nei primi sei mesi del 2022 e come per tutti sarà spendibile in 5 rate annuali di pari importo.
8
NUOVI BENEFICIARI
Superbonus anche per il Terzo settore
Si allarga la platea
Tra le modifiche inserite in commissione Bilancio alla Camera c’è anche l’estensione al Terzo settore delle detrazioni fiscali al 110%, previste per gli interventi antisismici e di miglioramenti energetico. La misura era stata chiesta in primis dal Pd.
9
L’AMPLIAMENTO
Sconto per spogliatoi di sport dilettanti
Bonus per ristrutturazione
Anche la ristrutturazione degli spogliatoi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche potrà usufruire del superbonus al 110%. La modifica è stata inserita con un emendamento al decreto Rilancio, riformulato e approvato dalla commissione Bilancio.
10
AMMESSI AL BONUS
Sì alle demolizioni e ricostruzioni
No alle assicurazioni
Tra gli interventi ammessi all’agevolazione del 110% trovano posto quelli di demolizione e ricostruzione. Nessuna modifica in corsa, invece, per l’estensione del 110% al cosiddetto sisma bonus e della detrazione del 90 per cento per la stipula di una assicurazione.
11
L’ATTUAZIONE
Entrate, 30 giorni per le regole finali
Dal prossimo 18 luglio
Per le regole finali delle Entrate si dovranno comunque attendere almeno 30 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione. Calendario alla mano e in previsione del secondo e definitivo giro al Senato i trenta giorni inizieranno dal prossimo 18 luglio.
12
I VINCOLI
Resta il salto di due classi energetiche
Falliti i tentativi di modifica
Per accedere al bonus del 110% bisogna salire di due classi energetiche dell’edificio sia con il cappotto termico sia con la sostituzione delle caldaie. Vincolo che sia le forze di opposizione che quelle di maggioranza hanno chiesto di attenuare o cancellare ma senza risultato.
13
IL FORNITORE
Resta la possibilità di cedere il credito
Anche a intermediari finanziari
Resta la possibilità per il fornitore che ha effettuato gli interventi di recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta, con facoltà si successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Contributi da utilizzare in compensazione fiscale
Contributi da utilizzare in compensazione fiscale nell’ambito di spese sostenute per investimenti fissi, internazionalizzazione, consulenze, collaborazione tra scuola e imprese, investimenti e consulenze COVID-19.
Si tratta di contributi che possono essere utilizzati in compensazione fiscale per spese sostenute nell’ambito delle seguenti aree:
• investimenti fissi;
• internazionalizzazione;
• consulenze;
• collaborazione tra scuola e imprese;
• investimenti e consulenze COVID-19.
Imprese, enti e associazioni, consorzi, associazioni di categoria di cui al punto 2, commi 1 e 2, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, comprese le agenzie interinali:
• reti imprese;
• esercizi ricettivi, a condizione che le unità locali nelle quali sono realizzati gli investimenti somministrino la prima colazione e non abbiano più del 70% dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina;
• lavoratori autonomi e liberi professionisti (per gli investimenti e consulenze COVID-19).
REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
• avere un’unità operativa nel territorio provinciale;
• non avere in corso procedure concorsuali;
• non essere in difficoltà secondo la normativa europea (per i contributi relativi a investimenti e consulenze COVID-19, il soggetto richiedente non deve essere in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019).
SPESE AMMESSE
Possono essere presentate spese per:
• investimenti fissi, internazionalizzazione, consulenze, collaborazione tra scuola e imprese, le spese sostenute nei 18 mesi precedenti la domanda di agevolazione;
• investimenti e consulenze COVID-19, le spese sostenute nei mesi precedenti la domanda di agevolazione e comunque dopo il 31 gennaio 2020.
Sono previste eccezioni per gli investimenti immobiliari e per le acquisizioni di beni tramite contratto di leasing.
Le spese devono risultare integralmente pagate alla data di presentazione della domanda e attestate da un professionista iscritto all’Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali o di un C.A.T. – H.U.B. – società di Servizi controllate da un’Associazione di Categoria.
Va effettuato il pagamento delle spese unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra il documento di spesa e quello di pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo lo si può dimostrare con una dichiarazione di avvenuto pagamento del fornitore del bene o del servizio. In ogni caso, non si può effettuare pagamenti in contanti e in compensazioni credito/debito.
LIMITI DI SPESA AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
La spesa massima ammissibile, per ciascun anno, è pari a 400 mila euro complessivi, nel rispetto dei limiti previsti dalle singole tipologie di aiuto.
Va comunque determinata la spesa massima complessiva con una procedura di calcolo e in relazione agli esercizi chiusi precedenti alla data di presentazione della domanda:
• se l’impresa ha meno di tre esercizi chiusi, oppure se non ha alcun esercizio chiuso, l’importo è determinato in un valore fisso pari a 200 mila euro complessivi o, in alternativa, in un valore pari al capitale sociale dell’impresa richiedente moltiplicato per 5, comunque fino a un massimo di 400 mila euro complessivi.
Si può utilizzare il contributo concesso esclusivamente in compensazione fiscale, presentando il modello F24, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di concessione e attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
VICONLI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
La concessione del contributo comporta i seguenti obblighi:
• mantenere la sede o l’unità operativa attiva sul territorio provinciale;
• non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni o i servizi per i quali i contributi sono stati concessi;
• accettare ogni controllo sull’effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di tempestiva comunicazione di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
• applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali, osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;
• messa a disposizione, su richiesta della Provincia, dei dati concernenti la situazione economico – finanziaria, fino a tre anni successivi all’erogazione complessiva dell’aiuto;
• riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
E’ possibile presentare, anche tramite un delegato, una sola domanda di contributo relativa a una o più tipologie di aiuto entro le seguenti date:
• per investimenti fissi, internazionalizzazione, consulenze, collaborazione tra scuola e imprese: dal 2 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
• per investimenti e consulenze per COVID-19: per il solo anno 2020 ed entro e non oltre il 31 ottobre 2020.
Per presentare la domanda bisogna essere in possesso:
1. di uno dei seguenti sistemi di identità digitale:
• Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
• Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• Carta Provinciale dei Servizi (CPS) – tessera sanitaria “attivata”.
2. e della firma digitale, per sottoscrive digitalmente la domanda di contributo (con firma digitale di tipo CADES). Se si delega un altro soggetto a presentare la domanda, sarà quest’ultimo a dover possedere la firma digitale per la sottoscrizione.