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La prenotazione del “BONUS PUBBLICITÀ” 2021

Ai soggetti che acquistano spazi pubblicitari / inserzioni commerciali è concessa una specifica agevolazione, c.d. “Bonus pubblicità”.
Per poter fruire dell’agevolazione in esame il soggetto interessato deve presentare preliminarmente una richiesta a carattere “prenotativo”.
Successivamente lo stesso deve inviare la “Dichiarazione degli investimenti effettuati” nell’anno. Per il bonus pubblicità 2021 i soggetti interessati devono presentare la prenotazione entro il 31.03.2021 contenente i dati relativi agli investimenti effettuati/da effettuare in tale anno.
La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione. Tale dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2021, va trasmessa dall’01.01.2022 al 31.01.2022.
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Per il “Bonus pubblicità” 2021 i soggetti interessati devono presentare la “prenotazione” entro il 31.03.2021, da inviare telematicamente, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare in tale anno.

Si rammenta che per il 2021 la misura dell’agevolazione è pari al 50% dell’investimento (non è limitata all’investimento incrementale) e spetta soltanto per le “campagne” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato articolo 57-bis: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente. “

 

3 Marzo 2021/0 Commenti/da Studio Ciola
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png 0 0 Studio Ciola https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png Studio Ciola2021-03-03 14:42:372021-03-03 14:43:51La prenotazione del “BONUS PUBBLICITÀ” 2021
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Bonus facciate, tutti gli adempimenti per ottenere l’incentivo

Anche per il bonus facciate «qualificato» (e per l’ecobonus al 50 – 65 – 70 – 75%) deve essere acquisita e non inviata all’Enea l’asseverazione sulla «congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati».
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Adempimenti

Il contribuente, che effettua «interventi influenti dal punto di vista termico» o su più del 10% dell’intonaco, deve effettuare gli stessi adempimenti previsti per l’«ecobonus, pertanto:
– deve acquisire e conservare l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti (la quale può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate); per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta in base agli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, mentre per quelli dal 6 ottobre 2020, in base all’articolo 8 del decreto ministeriale del 6 agosto 2020; assieme all’asseverazione va redatto il computo metrico;
– deve acquisire e conservare, alla fine dell’intervento, «da un tecnico non coinvolto nei lavori» l’Ape di ogni singola unità immobiliare per la quale si chiede la detrazione;
– deve acquisire e conservare la copia della relazione tecnica necessaria in base all’articolo 8, comma 1 del Dlgs 192/2005;
– deve acquisire e conservare le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP) (vademecum dell’Enea sul bonus facciate, aggiornato al 25 gennaio 2021);
– deve inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori o di collaudo delle opere, la scheda descrittiva degli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
La mancata effettuazione degli adempimenti non consente la fruizione del bonus facciate.
Per il bonus facciate (e l’ecobonus al 50 – 65 – 70 – 75%), comunque, non si applica il decreto asseverazioni del Mise del 6 agosto 2020, applicabile solo per il superbonus del 110% per l’ecobonus, il fotovoltaico e le colonnine.

DATA DI INIZIO DEI LAVORI
PRIMA DEL 6.10.2020 A PARTIRE DAL 6.10.2020
Normativa di riferimento (Requisiti tecnici) D.M. 19.02.2007 e ss.mm.ii. D.M. 6.08.2020
Valori della trasmittanza termica finale U Tabella 2 del DM 26.01.2010
(comprensivi dei ponti termici)
Allegato E del DM 6.08.2020
 

 

 

 

 

 

Documenti

Di tipo “tecnico”:
1. Scheda Descrittiva con CPID;
2. Asseverazione dei requisiti tecnici;
3. APE;
4. Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
5. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP)
Di tipo “tecnico”:
1. Scheda Descrittiva con CPID;
2. Asseverazione dei requisiti tecnici e congruità delle spese;
3. Computo metrico;
4. APE;
5. Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
6. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP)
Di tipo “amministrativo”:
1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;
2. Fattura/e;
3. Bonifico/i;
4. Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.
Di tipo “amministrativo”:
1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;
2. Fattura/e;
3. Bonifico/i;
4. Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.
2 Marzo 2021/0 Commenti/da Studio Ciola
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png 0 0 Studio Ciola https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png Studio Ciola2021-03-02 10:13:092021-03-02 10:16:36Bonus facciate, tutti gli adempimenti per ottenere l’incentivo
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Le novità del c.d. “Decreto Ristori”

Con la pubblicazione sulla G.U. sono entrate in vigore dal 29.10.2020 le nuove disposizioni previste dal c.d. “Decreto Ristori”.
+

1.–NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – Art. 1

Le disposizioni relative al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività nell’ambito dei settori economici che sono stati oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19 (vedi Circolare Studio Ciola N. 20 del 30.10.2020).
+

2. SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Art. 3

È istituito uno specifico fondo, con una dotazione di € 50 milioni per il 2020, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi a seguito dell’emergenza COVID-19.
Tale fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle predette associazioni / società che hanno cessato / ridotto la propria attività istituzionale.
+

3. SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI – Art. 4

È differita al 31.12.2020 la sospensione di ogni procedura esecutiva immobiliare di cui all’art. 555, Cpc, avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
+

4. SOSTEGNO OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA – Art. 5, commi 1, 2 e 3

  • Fondo spettacolo, cinema e audiovisivo
  • Fondo sostegno settore turistico al fine di sostenere le agenzie di viaggio / tour operator / guide e accompagnatori turistici.
  • Fondo sostegno settore della cultura
    +

5. BONUS VACANZE – Art. 5, comma 6

Ora, il credito è infatti utilizzabile (“una sola volta”) dall’1.7.2020 al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020), a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistiche ricettive / agriturismi / Bed & Breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Ai fini della concessione dell’agevolazione in esame, sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31.12.2020.
+

6. “BONUS CANONI DI LOCAZIONE” – Art. 8

Il “bonus canoni locazione” ex art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è esteso ai mesi di ottobre / novembre / dicembre, a favore dei soggetti operanti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19. Il bonus spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi / compensi 2019.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 8 sono applicabili in quanto compatibili le disposizioni previste dal citato art. 28 e di conseguenza, come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame:

  • le condizioni di accesso all’agevolazione individuate nella riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% dei mesi di ottobre / novembre / dicembre rispetto agli stessi mesi del 2019;
  • il credito in esame spetta nella misura del:
  • 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo;
  • 30% del canone per affitto d’azienda.

Nella citata Relazione illustrativa:

  • è ribadito che il bonus è calcolato sui canoni dovuti e pagati per i predetti mesi;
  • è chiarito che relativamente al canone di dicembre il bonus compete anche se il relativo pagamento è effettuato nel 2021.
    +

7. “CANCELLAZIONE” SECONDA RATA IMU – Art. 9

Non è dovuta la seconda rata IMU 2020, con riferimento agli immobili / pertinenze in cui sono esercitate le attività nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19.

L’abolizione della seconda rata IMU opera a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
+

8. PROROGA MOD. 770/2020 – Art. 10

È differito al 10.12.2020 il termine di presentazione del mod. 770/2020 (merita evidenziare che nel testo del Decreto diffuso in bozza il termine era fissato al 30.11.2020).
+

9. SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI – Art. 13

Per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19, esercenti come attività prevalente un’attività oggetto delle predette limitazioni, è disposta la sospensione dei termini che scadono

per il mese di novembre 2020 (16.12.2020) relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali / premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 16.3.2021;

ovvero

  • in forma rateizzata, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16.3.2021.
    +

10. NUOVA INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO / STABILIMENTI TERMALI / DELLO SPETTACOLO – Art. 15

Al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000.

  • STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI “PORTA A PORTA”

La medesima indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta anche a favore di:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti

termali che:

    • hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020;
    • abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,

che:

    • tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222, C.c.;
    • non hanno un contratto in essere al 29.10.2020.
  • Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

incaricati alle vendite a domicilio (venditori “porta a porta”) di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114/98:

    • con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
    • titolari di partita IVA attiva;
    • iscritti alla Gestione separata INPS al 29.10.2020;
    • non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  • LAVORATORI SETTORE SPETTACOLO

L’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta infine a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

  • con almeno 30 contributi giornalieri versati dall’1.12019 al 29.10.2020, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000 e non titolari di pensione;

ovvero

  • con almeno 7 contributi giornalieri versati dall’1.12019 al 29.10.2020, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.
    +

11. NUOVA INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI – Art. 17

È estesa al mese di novembre 2020 l’indennità già riconosciuta a favore dei lavoratori sportivi per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno dagli artt. 96, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, 98, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” e 12, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”.

L’indennità, che per tale mensilità aumenta da € 600 a € 800.
+

12. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO – Art. 27

Sono fissate specifiche regole / modalità per la trattazione delle controversie nell’ambito del processo tributario fino alla cessazione dell’attuale stato di emergenza COVID-19.

6 Novembre 2020/0 Commenti/da Studio Ciola
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png 0 0 Studio Ciola https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png Studio Ciola2020-11-06 08:20:022020-11-06 08:21:52Le novità del c.d. “Decreto Ristori”
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