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fiscale

Al via le domande per la rottamazione quater

È disponibile da venerdì 20.01.2023 la procedura per trasmettere la domanda di adesione alla nuova Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione quater”) che dovrà essere inviata entro il 30.04.2023.

L’Agenzia delle Entrate – riscossione ha reso note, sul proprio sito Internet, le modalità di presentazione della domanda per accedere alla c.d. “rottamazione-quater” dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 01.01.2000 – 30.06.2022, fornendo altresì una serie di chiarimenti sotto forma di FAQ.

La domanda può essere presentata soltanto telematicamente accedendo al servizio:

  •  direttamente nell’area pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento e specificando un indirizzo e-mail;
  •  dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

Entro il 30.06.2023 l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente una comunicazione di accoglimento o di diniego.

L’importo dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione entro i 31.07.2023 o dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni.

Si ricorda, inoltre, che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della nuova previsione:

  • non potranno essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non potranno proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda;
  • sarà ammesso il rilascio del Durc;
  • il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter (e potranno quindi essere disposti i rimborsi d’imposta senza attivazione della procedura di compensazione) e 48-bis D.P.R. 602/1973 (e potranno così essere effettuati i pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni);
  • sono sospesi i termini di pagamento derivanti dalle precedenti rateazioni, fino alla scadenza della prima o unica rata (31.07.2023);
  •  sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda.

Qualora la domanda sia accolta, il contribuente riceve via email una comunicazione contenente l’importo complessivo di quanto dovuto con la relativa scadenza di pagamento nonché i bollettini di pagamento precompilati.

9 Febbraio 2023/0 Commenti/da Studio Ciola
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png 0 0 Studio Ciola https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png Studio Ciola2023-02-09 15:17:572023-02-09 15:17:57Al via le domande per la rottamazione quater
contabilità

Aumentato dall’01/01/2023 A € 5.000 il limite per i pagamenti in contanti

A decorrere dall’01/01/2023 il Legislatore ha previsto l’aumento da 1.000 a € 5.000 della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera.

Il predetto aumento non è applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (cambiavalute) e di conseguenza è applicabile la soglia di € 3.000.

7 Febbraio 2023/0 Commenti/da Studio Ciola
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png 0 0 Studio Ciola https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png Studio Ciola2023-02-07 08:04:442023-02-07 08:04:44Aumentato dall'01/01/2023 A € 5.000 il limite per i pagamenti in contanti
fiscale

Bonus prima casa under 36

L’agevolazione “prima casa – under 36” è stata prorogata per compravendite e mutui stipulati fino al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 74 legge 197/2022). Il beneficio consiste:

  1. Nel caso di compravendita non imponibile a Iva, nell’esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale;
  2. Nel caso di compravendita imponibile a Iva, nella concessione di un credito d’imposta in misura pari all’Iva versata (oltre che nell’esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale, dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie);
  3. Nel caso di mutuo, nell’esenzione dall’imposta sostitutiva.

Detto credito d’imposta può essere utilizzato:

  • In diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • In diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
  • In considerazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Del beneficio in parola possono avvalersi gli acquirenti / mutuatari che:

  1. Non abbiano ancora compiuto il 36° anno di età nell’anno in cui è stipulato il contratto (quindi, nel 2023, i nati dal 1° gennaio 1988 in avanti);
  2. Abbiano un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40.000 euro annui:

Nel caso di una pluralità di acquirenti / mutuatari i presupposti per l’avvalimento dell’agevolazione devono riguardare a ciascun soggetto e quindi l’agevolazione si applica solo a chi abbia i requisiti richiesti; a chi non abbia i requisiti, si applicano le imposte ordinarie (calcolate in base al valore imponibile riferibile a ciascun acquirente / mutuatario).

L’Isee deve essere in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, deve essere richiesto mediante la presentazione della relativa dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) in data anteriore o contestuale al contratto.

L’Isee è quello “ordinario” (cioè riferito al reddito complessivo familiare al 31 dicembre del secondo anno antecedente);

La legge non impone particolari prescrizioni documentali per l’avvalimento dell’agevolazione.

Pertanto, è sufficiente che il contribuente dichiari nel contratto che intende avvalersene, attestando di avere un valore Isee non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla.

20 Gennaio 2023/0 Commenti/da Studio Ciola
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png 0 0 Studio Ciola https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png Studio Ciola2023-01-20 18:22:112023-01-20 18:22:11Bonus prima casa under 36
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