Anche per il bonus facciate «qualificato» (e per l’ecobonus al 50 – 65 – 70 – 75%) deve essere acquisita e non inviata all’Enea l’asseverazione sulla «congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati». . Adempimenti
Il contribuente, che effettua «interventi influenti dal punto di vista termico» o su più del 10% dell’intonaco, deve effettuare gli stessi adempimenti previsti per l’«ecobonus, pertanto:
– deve acquisire e conservare l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti (la quale può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate); per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta in base agli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, mentre per quelli dal 6 ottobre 2020, in base all’articolo 8 del decreto ministeriale del 6 agosto 2020; assieme all’asseverazione va redatto il computo metrico;
– deve acquisire e conservare, alla fine dell’intervento, «da un tecnico non coinvolto nei lavori» l’Ape di ogni singola unità immobiliare per la quale si chiede la detrazione;
– deve acquisire e conservare la copia della relazione tecnica necessaria in base all’articolo 8, comma 1 del Dlgs 192/2005;
– deve acquisire e conservare le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP) (vademecum dell’Enea sul bonus facciate, aggiornato al 25 gennaio 2021);
– deve inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori o di collaudo delle opere, la scheda descrittiva degli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
La mancata effettuazione degli adempimenti non consente la fruizione del bonus facciate.
Per il bonus facciate (e l’ecobonus al 50 – 65 – 70 – 75%), comunque, non si applica il decreto asseverazioni del Mise del 6 agosto 2020, applicabile solo per il superbonus del 110% per l’ecobonus, il fotovoltaico e le colonnine.
DATA DI INIZIO DEI LAVORI
PRIMA DEL 6.10.2020
A PARTIRE DAL 6.10.2020
Normativa di riferimento (Requisiti tecnici)
D.M. 19.02.2007 e ss.mm.ii.
D.M. 6.08.2020
Valori della trasmittanza termica finale U
Tabella 2 del DM 26.01.2010
(comprensivi dei ponti termici)
Allegato E del DM 6.08.2020
Documenti
Di tipo “tecnico”:
1. Scheda Descrittiva con CPID;
2. Asseverazione dei requisiti tecnici;
3. APE;
4. Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
5. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP)
Di tipo “tecnico”:
1. Scheda Descrittiva con CPID;
2. Asseverazione dei requisiti tecnici e congruità delle spese;
3. Computo metrico;
4. APE;
5. Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
6. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP)
Di tipo “amministrativo”:
1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;
2. Fattura/e;
3. Bonifico/i;
4. Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.
Di tipo “amministrativo”:
1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;
2. Fattura/e;
3. Bonifico/i;
4. Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2021-03-02 10:13:092021-03-02 10:16:36Bonus facciate, tutti gli adempimenti per ottenere l’incentivo
Con la pubblicazione sulla G.U. sono entrate in vigore dal 29.10.2020 le nuove disposizioni previste dal c.d. “Decreto Ristori”. +
1.–NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – Art. 1
Le disposizioni relative al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività nell’ambito dei settori economici che sono stati oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19 (vedi Circolare Studio Ciola N. 20 del 30.10.2020). +
2. SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Art. 3
È istituito uno specifico fondo, con una dotazione di € 50 milioni per il 2020, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi a seguito dell’emergenza COVID-19.
Tale fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle predette associazioni / società che hanno cessato / ridotto la propria attività istituzionale. +
È differita al 31.12.2020 la sospensione di ogni procedura esecutiva immobiliare di cui all’art. 555, Cpc, avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore. +
4. SOSTEGNO OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA – Art. 5, commi 1, 2 e 3
Fondo spettacolo, cinema e audiovisivo
Fondo sostegno settore turistico al fine di sostenere le agenzie di viaggio / tour operator / guide e accompagnatori turistici.
Fondo sostegno settore della cultura +
5. BONUS VACANZE – Art. 5, comma 6
Ora, il credito è infatti utilizzabile (“una sola volta”) dall’1.7.2020 al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020), a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistiche ricettive / agriturismi / Bed & Breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Ai fini della concessione dell’agevolazione in esame, sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31.12.2020. +
6. “BONUS CANONI DI LOCAZIONE” – Art. 8
Il “bonus canoni locazione” ex art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è esteso ai mesi di ottobre / novembre / dicembre, a favore dei soggetti operanti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19. Il bonus spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi / compensi 2019.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 8 sono applicabili in quanto compatibili le disposizioni previste dal citato art. 28 e di conseguenza, come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame:
le condizioni di accesso all’agevolazione individuate nella riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% dei mesi di ottobre / novembre / dicembre rispetto agli stessi mesi del 2019;
il credito in esame spetta nella misura del:
60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo;
30% del canone per affitto d’azienda.
Nella citata Relazione illustrativa:
è ribadito che il bonus è calcolato sui canoni dovuti e pagati per i predetti mesi;
è chiarito che relativamente al canone di dicembre il bonus compete anche se il relativo pagamento è effettuato nel 2021. +
7. “CANCELLAZIONE” SECONDA RATA IMU – Art. 9
Non è dovuta la seconda rata IMU 2020, con riferimento agli immobili / pertinenze in cui sono esercitate le attività nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19.
L’abolizione della seconda rata IMU opera a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. +
8. PROROGA MOD. 770/2020 – Art. 10
È differito al 10.12.2020 il termine di presentazione del mod. 770/2020 (merita evidenziare che nel testo del Decreto diffuso in bozza il termine era fissato al 30.11.2020). +
9. SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI – Art. 13
Per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19, esercenti come attività prevalente un’attività oggetto delle predette limitazioni, è disposta la sospensione dei termini che scadono
per il mese di novembre 2020 (16.12.2020) relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali / premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:
in unica soluzione entro il 16.3.2021;
ovvero
in forma rateizzata, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16.3.2021. +
10. NUOVA INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO / STABILIMENTI TERMALI / DELLO SPETTACOLO – Art. 15
Al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000.
STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI “PORTA A PORTA”
La medesima indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta anche a favore di:
lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti
termali che:
hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020;
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020;
lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
che:
tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222, C.c.;
non hanno un contratto in essere al 29.10.2020.
Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
incaricati alle vendite a domicilio (venditori “porta a porta”) di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
titolari di partita IVA attiva;
iscritti alla Gestione separata INPS al 29.10.2020;
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
LAVORATORI SETTORE SPETTACOLO
L’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta infine a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
con almeno 30 contributi giornalieri versati dall’1.12019 al 29.10.2020, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000 e non titolari di pensione;
ovvero
con almeno 7 contributi giornalieri versati dall’1.12019 al 29.10.2020, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000. +
11. NUOVA INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI – Art. 17
È estesa al mese di novembre 2020 l’indennità già riconosciuta a favore dei lavoratori sportivi per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno dagli artt. 96, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, 98, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” e 12, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”.
L’indennità, che per tale mensilità aumenta da € 600 a € 800. +
12. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO – Art. 27
Sono fissate specifiche regole / modalità per la trattazione delle controversie nell’ambito del processo tributario fino alla cessazione dell’attuale stato di emergenza COVID-19.
Nell’ambito del c.d. “Decreto Ristori”, recentemente pubblicato sulla G.U., è previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività rientranti nei settori economici che sono stati oggetto delle limitazioni previste dal nuovo DPCM emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19.
Il contributo spetta, in generale, in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 ed è erogato dall’Agenzia delle Entrate:
automaticamente a favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Rilancio” mediante accreditamento sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020;
a fronte di una specifica domanda a favore di coloro che non hanno presentato la richiesta per il predetto contributo. Tale possibilità riguarda, tra l’altro, i soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni, in precedenza esclusi e ora ammessi al beneficio.
Una delle misure adottate di maggiore rilievo è rappresentata dal riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti che operano nei settori ricettivi, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto. Diventa quindi di fondamentale rilevanza il codice attività e quindi va opportunamente verificata la corrispondenza tra la situazione attuale e quanto desumibile dal Cassetto fiscale del contribuente.
Possono accedere al beneficio i soggetti che hanno riscontrato nel 2020 un fatturato inferiore ai 2/3 di fatturato nel 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019.
Il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.
In particolare lo stesso è determinato quale “quota” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.
La quota, ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di appartenenza, come segue.
Codice
Attività Descrizione
Percentuale di ristoro
93.29.10
Discoteche, sale da ballo night-club e simili
400%
49.39.01
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
200%
56.10.11
Ristorazione con somministrazione
56.10.12
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.42
Ristorazione ambulante
56.10.50
Ristorazione su treni e navi
56.21.00
Catering per eventi, banqueting
59.13.00
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00
Attività di proiezione cinematografica
74.90.94
Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
77.39.94
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
79.90.11
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
200%
79.90.19
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00
Organizzazione di convegni e fiere
85.52.09
Altra formazione culturale 90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.01
Attività nel campo della recitazione
90.01.09
Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.09
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.09
Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
200%
92.00.09
Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
93.11.10
Gestione di stadi
93.11.20
Gestione di piscine
93.11.30
Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90
Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00
Attività di club sportivi
93.13.00
Gestione di palestre
93.19.10
Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.99
Altre attività sportive nca
93.21.00
Parchi di divertimento e parchi tematici
200%
93.29.30
Sale giochi e biliardi
93.29.90
Altre attività di intrattenimento e divertimento nca
94.99.20
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90
Attività di altre organizzazioni associative nca
96.04.10
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20
Stabilimenti termali
96.09.05
Organizzazione di feste e cerimonie
55.10.00
Alberghi
150%
55.20.10
Villaggi turistici
55.20.20
Ostelli della gioventù
55.20.30
Rifugi di montagna
55.20.40
Colonie marine e montane
55.20.51
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.30
Gelaterie e pasticceri
56.10.41
Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.30.00
Bar e altri esercizi simili senza cucina
49.32.10
Trasporto con taxi
100%
49.32.20
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore ad euro 150.000,00. Per le persone fisiche è previsto un contributo minimo pari ad euro 1.000,00, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’entità minima di intervento è paria ad euro 2.000,00.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, il beneficio in esame è determinato “come quota del contributo già erogato”. Lo stesso è parametrato ad una percentuale di quanto già percepito in precedenza.
I soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” determinano il beneficio spettante come “quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza” trasmessa all’Agenzia nonché dei criteri previsti dal comma 5 del citato art. 25.
Il nuovo beneficio:
– non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
– è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario.
https://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.png00Studio Ciolahttps://www.studiociola.it/wp-content/uploads/2020/08/LogoConSTP.pngStudio Ciola2020-11-02 14:46:022020-11-02 14:52:23il nuovo contributo a fondo perduto del “Decreto Ristori”
Bonus facciate, tutti gli adempimenti per ottenere l’incentivo
Anche per il bonus facciate «qualificato» (e per l’ecobonus al 50 – 65 – 70 – 75%) deve essere acquisita e non inviata all’Enea l’asseverazione sulla «congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati».
.
Adempimenti
Il contribuente, che effettua «interventi influenti dal punto di vista termico» o su più del 10% dell’intonaco, deve effettuare gli stessi adempimenti previsti per l’«ecobonus, pertanto:
– deve acquisire e conservare l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti (la quale può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate); per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta in base agli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, mentre per quelli dal 6 ottobre 2020, in base all’articolo 8 del decreto ministeriale del 6 agosto 2020; assieme all’asseverazione va redatto il computo metrico;
– deve acquisire e conservare, alla fine dell’intervento, «da un tecnico non coinvolto nei lavori» l’Ape di ogni singola unità immobiliare per la quale si chiede la detrazione;
– deve acquisire e conservare la copia della relazione tecnica necessaria in base all’articolo 8, comma 1 del Dlgs 192/2005;
– deve acquisire e conservare le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP) (vademecum dell’Enea sul bonus facciate, aggiornato al 25 gennaio 2021);
– deve inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori o di collaudo delle opere, la scheda descrittiva degli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
La mancata effettuazione degli adempimenti non consente la fruizione del bonus facciate.
Per il bonus facciate (e l’ecobonus al 50 – 65 – 70 – 75%), comunque, non si applica il decreto asseverazioni del Mise del 6 agosto 2020, applicabile solo per il superbonus del 110% per l’ecobonus, il fotovoltaico e le colonnine.
(comprensivi dei ponti termici)
Documenti
1. Scheda Descrittiva con CPID;
2. Asseverazione dei requisiti tecnici;
3. APE;
4. Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
5. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP)
1. Scheda Descrittiva con CPID;
2. Asseverazione dei requisiti tecnici e congruità delle spese;
3. Computo metrico;
4. APE;
5. Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
6. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP)
1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;
2. Fattura/e;
3. Bonifico/i;
4. Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.
1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;
2. Fattura/e;
3. Bonifico/i;
4. Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.
Le novità del c.d. “Decreto Ristori”
Con la pubblicazione sulla G.U. sono entrate in vigore dal 29.10.2020 le nuove disposizioni previste dal c.d. “Decreto Ristori”.
+
1.–NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – Art. 1
Le disposizioni relative al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività nell’ambito dei settori economici che sono stati oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19 (vedi Circolare Studio Ciola N. 20 del 30.10.2020).
+
2. SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Art. 3
È istituito uno specifico fondo, con una dotazione di € 50 milioni per il 2020, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi a seguito dell’emergenza COVID-19.
Tale fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle predette associazioni / società che hanno cessato / ridotto la propria attività istituzionale.
+
3. SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI – Art. 4
È differita al 31.12.2020 la sospensione di ogni procedura esecutiva immobiliare di cui all’art. 555, Cpc, avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
+
4. SOSTEGNO OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA – Art. 5, commi 1, 2 e 3
+
5. BONUS VACANZE – Art. 5, comma 6
Ora, il credito è infatti utilizzabile (“una sola volta”) dall’1.7.2020 al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020), a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistiche ricettive / agriturismi / Bed & Breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Ai fini della concessione dell’agevolazione in esame, sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31.12.2020.
+
6. “BONUS CANONI DI LOCAZIONE” – Art. 8
Il “bonus canoni locazione” ex art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è esteso ai mesi di ottobre / novembre / dicembre, a favore dei soggetti operanti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19. Il bonus spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi / compensi 2019.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 8 sono applicabili in quanto compatibili le disposizioni previste dal citato art. 28 e di conseguenza, come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame:
Nella citata Relazione illustrativa:
+
7. “CANCELLAZIONE” SECONDA RATA IMU – Art. 9
Non è dovuta la seconda rata IMU 2020, con riferimento agli immobili / pertinenze in cui sono esercitate le attività nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19.
L’abolizione della seconda rata IMU opera a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
+
8. PROROGA MOD. 770/2020 – Art. 10
È differito al 10.12.2020 il termine di presentazione del mod. 770/2020 (merita evidenziare che nel testo del Decreto diffuso in bozza il termine era fissato al 30.11.2020).
+
9. SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI – Art. 13
Per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19, esercenti come attività prevalente un’attività oggetto delle predette limitazioni, è disposta la sospensione dei termini che scadono
per il mese di novembre 2020 (16.12.2020) relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali / premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:
ovvero
+
10. NUOVA INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO / STABILIMENTI TERMALI / DELLO SPETTACOLO – Art. 15
Al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000.
La medesima indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta anche a favore di:
termali che:
che:
incaricati alle vendite a domicilio (venditori “porta a porta”) di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
L’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta infine a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
ovvero
+
11. NUOVA INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI – Art. 17
È estesa al mese di novembre 2020 l’indennità già riconosciuta a favore dei lavoratori sportivi per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno dagli artt. 96, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, 98, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” e 12, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”.
L’indennità, che per tale mensilità aumenta da € 600 a € 800.
+
12. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO – Art. 27
Sono fissate specifiche regole / modalità per la trattazione delle controversie nell’ambito del processo tributario fino alla cessazione dell’attuale stato di emergenza COVID-19.
il nuovo contributo a fondo perduto del “Decreto Ristori”
Nell’ambito del c.d. “Decreto Ristori”, recentemente pubblicato sulla G.U., è previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività rientranti nei settori economici che sono stati oggetto delle limitazioni previste dal nuovo DPCM emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19.
Il contributo spetta, in generale, in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 ed è erogato dall’Agenzia delle Entrate:
Una delle misure adottate di maggiore rilievo è rappresentata dal riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti che operano nei settori ricettivi, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto. Diventa quindi di fondamentale rilevanza il codice attività e quindi va opportunamente verificata la corrispondenza tra la situazione attuale e quanto desumibile dal Cassetto fiscale del contribuente.
Possono accedere al beneficio i soggetti che hanno riscontrato nel 2020 un fatturato inferiore ai 2/3 di fatturato nel 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019.
Il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.
In particolare lo stesso è determinato quale “quota” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.
La quota, ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di appartenenza, come segue.
di ristoro
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore ad euro 150.000,00.
Per le persone fisiche è previsto un contributo minimo pari ad euro 1.000,00, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’entità minima di intervento è paria ad euro 2.000,00.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, il beneficio in esame è determinato “come quota del contributo già erogato”. Lo stesso è parametrato ad una percentuale di quanto già percepito in precedenza.
I soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” determinano il beneficio spettante come “quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza” trasmessa all’Agenzia nonché dei criteri previsti dal comma 5 del citato art. 25.
Il nuovo beneficio:
– non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
– è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario.